Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3353 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 11/02/2011), n.3353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26343-2009 proposto da:

TELECOM ITALIA SPA (OMISSIS), in persona del procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA

VITTORIA 9, presso lo Studio dell’avvocato ARIETA GIOVANNI, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TRIONFALE 5637, presso lo studio dell’avvocato D’AMARIO

FERDINANDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FASSINO GUIDO, giusta mandato in calce al ricorso notificato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3129/2009 del TRIBUNALE di GENOVA del

18/08/09, depositata il 18/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Genova in data 18.8.2009 e depositata il 20.8.2009 in materia di contratto di somministrazione.

Al ricorso si applicano le norme di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, per essere il provvedimento impugnato depositato successivamente all’entrata in vigore della indicata normativa (4 luglio 2009).

L’oggetto del presente giudizio attiene alla questione della legittimità dell’addebito all’abbonato delle spese di spedizione della fattura relativa ai corrispettivi dovuti in tema di servizi di telefonia, in ordine alla quale questa Corte si è già pronunciata con sentenza del 13.2.2009 n. 3532 e successive conformi.

Il giudice di pace di Genova, con sentenza del 13.11.2 007 – per quel che qui interessa – in accoglimento della domanda proposta da C.F., dichiarava la contrarietà alla legge ex art. 1418 c.c. dell’art. 14 punto 6 delle Condizioni generali di abbonamento di Telecom e, conseguentemente non dovuto l’importo addebitato a titolo di spese di spedizione richiesto in restituzione;

condannando, inoltre, la società convenuta a non più addebitare per il futuro al C. le spese di spedizione delle fatture.

Il tribunale, con la sentenza impugnata in questa sede, in parziale riforma dichiarava l’inammissibilità della domanda di accertamento della nullità dell’art. 14 richiamato per il divieto del bis in idem, rigettando l’eccezione di incompetenza per valore del giudice di pace già proposta in primo grado e reiterata in appello.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., anche in relazione all’art. 34 c.p.c., e dei principi giurisprudenziali in materia di giudicato esterno, con specifico riferimento a sentenze pronunciate dal giudice di pace.

Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 7 c.p.c. e dei principi e delle norme di determinazione del valore della causa.

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Il secondo motivo è pregiudiziale e va trattato per primo.

Ai fini che qui interessano, dall’esame della citazione introduttiva (che si rinviene nel fascicolo della ricorrente) davanti al Giudice di Pace, emerge che il C. chiese: dichiarare, ex art. 1418 c.c., la nullità per contrarietà alla legge dell’art. 14, punto 6 delle Condizioni generali di abbonamento di Telecom Italia spa (per l’illegittimità dell’addebito operato dalla Telecom nelle bollette emesse nei confronti dell’attore con la causale spese di spedizione della fattura) e, conseguentemente, dichiarare non dovuto l’importo addebitato, condannando la controparte a non più addebitare tale importo, con la condanna alla restituzione dell’importo indebitamente percepito, di Euro 1,22, condannandola inoltre al risarcimento dei danni, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

Ora, di fronte a tali richieste, va in primo luogo rilevato che la domanda di declaratoria di nullità proposta in sostanza integra un accertamento dell’illegittimità dell’addebito,e quella conseguente di condanna alla restituzione della somma indicata non rappresentavano due diverse domande ma un’unica domanda.

La richiesta di declaratoria della illegittimità dell’addebito integrava la causa petendi della pretesa di condanna alla restituzione.

La seconda domanda, tendente ad ottenere la condanna della Telecom ad astenersi dall’addebitare in futuro somme per la causale contestata, però, era di valore indeterminato e, conseguentemente, si doveva presumere, ai sensi dell’art. 14 c.p.c., (applicabile anche alle domande concernenti un facere od un non facere le quali se non disciplinate autonomamente dal codice di rito, vanno assimilate a quelle relative a somme di danaro e a beni mobili: Cass. 17.4.1999 n. 3854) di valore corrispondente al massimo della competenza del giudice di pace adito. Pertanto, il valore della causa, sommando la domanda di condanna al pagamento della somma e quella di condanna all’obbligo di astensione, eccedeva il massimo di quella competenza.

E ciò perchè, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, quando, siano proposte due domande, entrambe soggette alla norma dell’art. 14 c.p.c., l’una di valore indicato e l’altra di valore indeterminato per omessa indicazione, poichè il valore di questa seconda domanda si presume eguale al massimo della competenza del giudice adito ai sensi dell’art. 14 c.p.c., si determina – in mancanza di una clausola di contenimento nella competenza del giudice adito come nella specie – il superamento di questa competenza per effetto del cumulo (da ultimo Cass. 13.11.2009 n 24030; v. anche negli stessi termini dell’enunciato principio sul punto Cass. 18.9.2008 n. 23858).

Il giudice competente in primo grado era, quindi, il tribunale e non l’adito giudice di pace; con la conseguenza che allo stesso, quale giudice di primo grado, dovrà essere rinviata la presente controversia.

Il primo motivo resta assorbito”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

Il resistente ha presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria che non apportano elementi tali da condurre a conclusioni diverse da quelle indicate nella relazione – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella stessa.

Conclusivamente, va accolto il primo motivo di ricorso, va dichiarato assorbito il secondo; la sentenza va cassata in relazione, e la causa va rinviata al tribunale di Genova, quale giudice di primo grado.

Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo;

Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Genova, quale giudice di primo grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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