Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3353 del 10/02/2021

Cassazione civile sez. I, 10/02/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 10/02/2021), n.3353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12441-2019 proposto da:

C.J., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato PASQUALE PORFIRIO, rappresentato e difeso

dall’Avvocato CHIARA COSTAGLIOLA giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI CAMPOBASSO n. 463/2019,

depositato in data 12.3.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17.12.2020 dal Consigliere Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

K.J. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione del decreto indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Campobasso aveva respinto il ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie della protezione sussidiaria ed umanitaria;

il Ministero dell’interno si è costituito al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1.1. con il primo motivo, articolato in due profili suscettibili tuttavia di unitaria trattazione, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3 e 14 e l’omesso esame di fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente denegato la protezione sussidiaria senza considerare la condizione personale del richiedente e la situazione effettiva del Paese di provenienza (Ghana);

1.2. le censure vanno disattese poichè, dall’esame del decreto impugnato, emerge che il Tribunale ha considerato sia la condizione personale di quest’ultimo, sia la situazione interna del Ghana, dal quale egli proviene;

1.3. i Giudici di merito, in particolare, hanno ritenuto che la storia narrata dal medesimo fosse priva di riscontri, ed hanno inoltre dato atto che, dalle informazioni attinte tramite il più recente rapporto di Amnesty International (2017-2018), alle pagg. 87 e 89, la situazione interna del Ghana, ed in particolare della zona di provenienza del richiedente ( T.), non evidenziava livelli di violenza indiscriminata idonei a giustificare la concessione della tutela sussidiaria invocata dal richiedente, escludendo quindi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria;

1.4. il giudizio circa la credibilità del richiedente non risulta in alcun modo aggredito da censure nel ricorso, ed inoltre il richiedente, nel contestare la valutazione compiuta dal Tribunale, il ricorrente non è stato comunque in grado d’indicare circostanze di fatto trascurate dal decreto impugnato nè lacune argomentative o carenze logiche del ragionamento dallo stesso seguito, essendosi limitato ad insistere sulla propria versione dei fatti, in tal modo dimostrando di voler sollecitare un nuovo apprezzamento della vicenda, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nella decisione impugnata, nonchè la coerenza logica delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie possono ancora essere fatte valere con il ricorso per cassazione, a seguito della modificazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, (cfr. Cass., Sez. VI, 7/12/ 2017, n. 29404; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547);

1.5. nel ribadire, inoltre, la minaccia derivante dalla situazione di violenza indiscriminata esistente in Ghana, il ricorrente invoca una nuova valutazione del materiale probatorio, senza neppure considerare che come risulta dalle fonti internazionali menzionate sia nel decreto impugnato, che dallo stesso ricorrente, gli scontri tra le forze governative ed i gruppi terroristici ivi menzionati non si estendono alla sua regione di provenienza all’area ( T.);

2.1. con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, osservando che, nell’escludere la sussistenza di motivi di carattere personale tali da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, il Tribunale non ha tenuto conto della grave minaccia derivante dalla situazione d’instabilità sociopolitica e di violenza indiscriminata esistente in Ghana e della sua esposizione al rischio di vendetta personale;

2.2. la censura va parimenti disattesa in quanto, come già ribadito da questa Corte (cfr. in particolare Cass. n. 9304/2019), la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria dev’essere ancorata a una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

2.3. nel caso in esame, il Tribunale ha escluso la sussistenza di fattori di vulnerabilità collegati alla situazione del ricorrente, con apprezzamento non adeguatamente aggredito;

3. sono infine inammissibili gli ultimi due motivi di ricorso, coi quali il ricorrente censura, rispettivamente, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74 e la violazione e falsa applicazione dell’art. 136 del medesimo decreto, con prospettazione di questioni di legittimità costituzionale relativamente alla disciplina della revoca del decreto, atteso che, in base al consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. 8 febbraio 2018, n. 3028 e 11 dicembre 2018, n. 32028) indipendentemente dalla circostanza che sia pronunziato nel contesto della sentenza che definisce il giudizio di merito, il provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio resta in ogni caso assoggettato esclusivamente al mezzo di impugnazione suo proprio, e cioè l’opposizione da proporsi al capo dell’ufficio giudiziario del magistrato che ha disposto la revoca, ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, sicchè risultano irrilevanti le prospettate questioni di legittimità costituzionale;

4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto;

5. nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità in ragione della mancanza di attività difensiva dell’amministrazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

 

 

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