Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3353 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.08/02/2017),  n. 3353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23077-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SEM SERVIZI ECOLOGICI MERIDIONALI SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del

liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio

dell’avvocato ANTONINO DIERNA, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE VACCARO giusta delega a margine;

– controricorrente a ricorso principale –

nonchè contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA in persona del Direttore Generale e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.

PUCCINI 10, presso lo studio dell’Avvocato FERRI MARIO,

rappresentato e difeso dall’Avvocato MIRMINA GAETANO giusta delega

in atti;

– ricorso successivo –

nonchè contro

CONCESSIONARIA SERIT SICILIA SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 253/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SIRACUSA, depositata il 15/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta al

ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato VACCARO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e del ricorso incidentale, in subordine rimessione alle

SS.UU..

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA

1. La società SEM-Servizi Ecologici Meridionali s.r.l. in liquidazione impugnava la cartella di pagamento notificata dall’agente della riscossione Serit Sicilia S.p.A. con cui era stato richiesto il pagamento della somma di Euro 152.915,89 per omesso versamento di addizionale comunale regionale, ritenute alla fonte, imposta sostitutiva sul TFR, Irap, Irpeg, Iva e relativi accessori per l’anno d’imposta 2003. La commissione tributaria provinciale di Siracusa accoglieva il ricorso. Proponeva appello l’agenzia delle entrate e la commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, ne dichiarava l’inammissibilità per inesistenza della notifica dell’atto di appello effettuata al domicilio eletto dalla contribuente presso lo studio dell’avvocato Alberto Giardina in Siracusa alla via Filisto numero 198 dopo che il difensore aveva trasferito la propria residenza in Corso Matteotti numero 37 dandone comunicazione al proprio ordine professionale.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato ad un motivo. Si sono costituiti in giudizio la contribuente, la quale ha depositato controricorso illustrato con memoria, e Riscossione Sicilia S.p.A., già Serit Sicilia S.p.A., la quale ha svolto ricorso incidentale affidato ad un motivo.

3. Con l’unico motivo di ricorso, sostanzialmente sovrapponibile al motivo svolto dalla ricorrente incidentale, l’agenzia delle entrate deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, e dell’art. 330 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4. Sostiene che l’art. 17 citato prevede che nel giudizio tributario la parte ha in ogni caso l’onere di notificare alla segreteria della commissione ed alle parti costituite la denuncia della variazione del domicilio e, trattandosi di regola propria del processo tributario, essa vale in ogni caso, anche qualora il domicilio sia stato eletto presso lo studio del difensore, non valendo nel processo tributario i principi propri del processo civile, che esonerano la parte dall’onere della notificazione della variazione del domicilio nel caso in cui esso sia stato eletto presso il difensore, essendo sufficiente in tal caso che questi abbia comunicato al proprio ordine professionale il cambiamento di residenza ed avendo il notificante l’onere di effettuare ricerche presso l’ordine professionale per individuare il nuovo domicilio.

4. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

5. In ordine al motivo proposto sia con il ricorso principale che con quello incidentale, si osserva che entrambe le parti hanno indicato la norma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in luogo di quella di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Da ciò non può, tuttavia, farsi derivare l’inammissibilità del ricorso in quanto dal motivo proposto è dato evincere inequivocabilmente che esse intendevano censurare l’errata applicazione di norma processuale. Invero l’erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina “ex se” l’inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (cfr. Cass. n. 14026 del 03/08/2012).

Ciò posto, il motivo è fondato, ancorchè per ragioni diverse da quelle prospettate.

Va considerato, invero, che, come affermato dalla stessa contribuente con il controricorso, essa si è costituita nel giudizio di appello tempestivamente e ritualmente, il che induce a ritenere sanata la nullità della notifica dell’appello effettuata all’indirizzo presso il quale il difensore domiciliatario risultava non avere più lo studio professionale. Occorre sul punto richiamare il principio affermato dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite con la sentenza n. 14916 del 20/07/2016 secondo cui “Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.”.

Il ricorso principale va, dunque, accolto, ritenuto assorbito il ricorso incidentale, e le spese processuali dei tre gradi di giudizio, in considerazione dell’affermarsi della giurisprudenza sul punto controverso in epoca successiva alla proposizione del ricorso, si compensano per intero.

PQM

La corte accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Compensa le spese dei tre gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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