Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3353 del 03/02/2022
Cassazione civile sez. I, 03/02/2022, (ud. 21/01/2022, dep. 03/02/2022), n.3353
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 6232-2019 r.g. proposto da:
A.M.A., elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’Avv. Ester Nemola, del foro di Lecce che lo rappresenta e
difende (pec: nemola.ester.ordavvle.legalmail.it);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore il Ministro;
– intimato –
avverso il decreto n. 143/2019 del Tribunale di Lecce;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21.1.2022 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
Fatto
RILEVATO
che:
1. A.M.A., cittadino del (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso il decreto n. 143/2019 del Tribunale di Lecce con cui è stato rigettato il ricorso avverso la decisione con la quale la locale commissione territoriale aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale ed umanitaria.
2. Svolgendo cinque motivi chiede l’annullamento del decreto impugnato. Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione in ordine al riconoscimento dello status di rifugiato.
2. Con il secondo motivo deduce la nullità del decreto ex art. 360 c.p.c., n. 4 per motivazione apparente in ordine alla credibilità del ricorrente, nonché la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, commi 3, 4 e comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
3. Con il terzo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 1 e art. 8, nonché la violazione dell’art. 3, comma 3, lett. a), c), d) e comma 5, art. 6, comma 2, art. 7, lett. a), b) in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 e 5, perché il provvedimento impugnato, nell’interpretare ed applicare dette norme, non avrebbe considerato la sua condizione sociale e la sua posizione di debolezza per il fatto di appartenere ad un gruppo assolutamente minoritario, non tutelato dall’ordinamento statuale, alla luce delle condizioni generali del (OMISSIS) in punto di accesso alla giustizia e di tutela dei diritti umani.
4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 1, nonché la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 ed il difetto di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. La censura attiene alla mancata indicazione da parte del decreto impugnato delle fonti informative in forza delle quali si è escluso che nella zona di provenienza del richiedente sussista una situazione di conflitto e rischio gereralizzato così da comportare, per la sola presenza nell’area in questione, il concreto rischio alla vita o di un danno grave alla persona e, dunque, il diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c).
5. Con il quinto motivo deduce la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3, nonché del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. La doglianza attiene alla mancata valutazione delle condizioni di vita esistenti in Punjab e dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
6. 4. Va dichiarata l’estinzione del giudizio in seguito alla rinuncia del ricorso. E’ stato depositato in data 17.1.2022 atto di rinuncia al ricorso per Cassazione da parte del ricorrente per mezzo del difensore Avv. Ester Nemola, munito di procura speciale rilasciata anche per gli atti di rinuncia.
Si impone pertanto la declaratoria di estinzione del giudizio.
Non è necessaria alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, in mancanza di difese da parte dell’amministrazione intimata. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2022