Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33529 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20429-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SHAKER CAFE’ DI T.G. SNC, con domicilio eletto in ROMA

PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’Avvocato PAOLO INTILISANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 112/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

MESSINA, depositata il 15/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/10/2019 dal consigliere Dott. TADDEI MARGHERITA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’agenzia delle Entrate ricorre sulla base di due motivi per la cassazione della sentenza n. 112.02.2013 della CTR della Sicilia, sezione staccata di Messina, che, confermando la sentenza della CTP del 28.06.2006, ha respinto l’appello dell’Ufficio contro l’annullamento dell’avviso di recupero del credito, L. n. 388 del 2000 ex art. 8, utilizzato dalla società Shaker Cafè di T.G. & C snc di Euro 12.329,46 relativo all’anno 2005.

In particolare la CTR ha riconosciuto che rientravano tra gli investimenti agevolabili, perchè relativi a beni autonomi rispetto al vecchio impianto, aventi il requisito della novità, quelli relativi ad opere di ammodernamento, ristrutturazione e miglioramento di immobile non di proprietà ma detenuto in locazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’Ufficio lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

In particolare il ricorrente si duole del fatto che la sentenza della CTR ha fornito una errata interpretazione della L. n. 388 del 2000, art. 8, travisando i fatti senza considerare che il legislatore, riconoscendo l’agevolazione, ha inteso incentivare lo sviluppo economico delle aree depresse, innalzando prospettive di lavoro e di redditività dell’attività produttiva, riservando l’agevolazione a soggetti che producono reddito d’impresa, in determinate aree del Paese, effettuando nuovi investimenti per l’acquisto di beni strumentali nuovi. Gli investimenti effettuati dalla società non sono agevolabili perchè relativi a beni di proprietà di terzi. Con la risoluzione 4 marzo 2003, n. 55/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrano tra le spese di ampliamento, riattivazione ed ammodernamento gli investimenti che riguardano gli elementi strutturali dell’immobilizzazione traducendosi in aumento significativo e misurabile di capacità, produttività, sicurezza e vita utile. Tali sono i costi che, secondo i principi contabili, possono rientrare tra le “altre immobilizzazioni immateriali” se non sono separabili dai beni di terzi ovvero tra le “immobilizzazioni materiali” se si estrinsecano in beni dotati di individualità propria ed autonoma funzionalità, che possono essere rimossi dall’utilizzatore.

Con il secondo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5. Lamenta il ricorrente che i giudici dell’appello non si sono pronunciati sulla circostanza, dedotta dall’appellante, che il bene sul quale era stato effettuato l’ammodernamento era di proprietà altrui e non era ammortizzabile. La motivazione della sentenza impugnata riguarda solo la novità dell’intervento effettuato e non la terzietà del bene.

La contribuente si è costituita con controricorso.

I due mezzi, data l’intrinseca connessione, vanno esaminati congiuntamente ed accolti.

Costituisce principio consolidato, cui il Collegio, condividendolo, intende dare continuità quello secondo cui, per beneficiare, ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, dei contributi, concessi sotto forma di credito d’imposta, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del paese, il credito d’imposta previsto dal citato articolo, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che, nel periodo ivi indicato, abbiano effettuato nuovi investimenti, spetta per i beni strumentali, materiali e immateriali, che siano nuovi e fiscalmente ammortizzabili ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 67 e 68 (oggi artt. 103 e 104) sicchè le spese incrementative relative ad un immobile (nella specie detenuto, all’epoca dell’utilizzo dell’agevolazione fiscale, a titolo locatizio) rilevano, ai fini del credito d’imposta suddetto, solo se il contribuente dimostri che i relativi costi possano essere contabilizzati in bilancio tra le “immobilizzazioni materiali”, in quanto, trattandosi di opere aventi una loro autonoma funzionalità ed individualità, a prescindere dal bene altrui cui accedono possono essere, al termine della locazione rimossi ed utilizzati separatamente dall’investitore, a differenza delle spese incrementative riguardanti opere prive di tali caratteristiche rispetto al bene cui accedono, da classificarsi nell’attivo dello stato patrimoniale tra le “altre immobilizzazioni immateriali”, che non costituiscono beni autonomi ma, stante l’accessione su beni di terzi, meri costi deducibili (Cass. ord. n. 20814/2017).

La norma prevede, infatti, che “per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 61 e 68, esclusi i costi relativi all’acquisto di “mobili e macchine ordinarie di ufficio”….concernente i “coefficienti di ammortamento”, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonchè gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi a beni d’ investimento della stessa struttura produttiva”. I beni agevolabili strumentali (destinati dunque ad essere utilizzati dall’imprenditore per più esercizi), oltre al requisito della novità, devono avere la caratteristica di essere ammortizzabili fiscalmente (secondo la procedura che consente di ripartire nel tempo il costo del cespite e che riflette la residua possibilità di utilizzazione del bene). Ove i beni insistano su suolo altrui, deve essere fornita prova dal contribuente, che invoca il diritto di fruire dell’agevolazione fiscale, in merito alla amovibilità dei beni che siano autonomi rispetto all’immobile di terzi cui accedono (Sez. 5, Sentenza n. 21813 del 6/7/2016; Sez. 5, Sentenza n. 15572 del 26/5/2016; Sez. 5, Sentenza 28535 del 20/12/2013; Sez. 5, Sentenza n. 21411 del 30/11/2012).

Nel caso che occupa non è contestato in causa che i lavori riguardavano la ristrutturazione dell’immobile locato, per il che l’agevolazione non spetta in quanto è esclusa la rimovibilità al termine della locazione.

Va, pertanto, cassata la decisione impugnata nel punto in cui si ritiene la deducibilità dei costi di ristrutturazione dell’immobile condotto in locazione dalla società contribuente, in quanto era esclusa la rimovibilità delle opere al termine della locazione.

Alla stregua del principio su menzionato va accolto il ricorso, e, decidendo nel merito, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in fatto, il ricorso introduttivo deve essere rigettato. Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti per il consolidarsi del principio giurisprudenziale sul punto controverso dopo la proposizione del ricorso e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario. Condanna la contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2200,00 oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese relative ai giudizi di merito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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