Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33527 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 27/12/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 27/12/2018), n.33527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15357-2017 proposto da:

D.M.F., D.M.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, LARGO GOLDONI 47, presso lo studio dell’avvocato FABIO PUCCI,

rappresentati e difesi dagli avvocati GIOVANNI CARINI, GIACOMO

CARINI;

– ricorrenti –

contro

G.R., G.C.T., D.G.,

G.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1054/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 5/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

RITENUTO

che:

D.M.F. e D.M.G. hanno proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi e illustrato da memoria, nei confronti di G.R., G.C.T., D.G. nonchè G.A. e avverso la sentenza n. 1054/2017, pubblicata il 9 marzo 2017, della Corte di appello di Napoli, che ha accolto gli appelli proposti da G.R. (appellante principale) e da G.C.T. e D.G. (appellanti incidentali) e per l’effetto, in totale riforma della sentenza n. 1165/2010 del Tribunale di Nola, ha condannato D.M.F., D.M.G. e D.M.S., in solido tra loro, al pagamento delle somme indicate nel dispositivo della sentenza di secondo grado, oltre interessi, nonchè alle spese del doppio grado del giudizio di merito (per il primo grado, in favore dell’avv. Raffaele Boccia, dichiaratosi anticipatario, e, per il secondo grado, in favore di G.C.T., D.G. e G.C.A.), ha posto definitivamente a carico degli appellati D.M. le spese di c.t.u.; ha, altresì, rigettato l’appello incidentale proposto da G.C.A. e ha compensato tra le parti le spese del giudizio;

gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

la proposta di improcedibilità del ricorso, formulata dal relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

Diritto

CONSIDERATO

che:

tra l’adunanza camerale e il deposito dell’ordinanza, con riferimento al tema dell’improcedibilità del ricorso per cassazione, si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 22438/18 e che, da ultimo, con O.I. 28844/18, sono stati rimessi gli atti al Primo Presidente di questa Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di ulteriori questioni sempre relative all’improcedibilità del ricorso per cassazione;

ritenuto che:

non sussistono le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione camerale del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

rilevato che:

non risulta pervenuto il fascicolo d’ufficio relativo al doppio grado del giudizio di merito,

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla Terza Sezione civile ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 380-bis c.p.c. e manda alla Cancelleria di acquisire il fascicolo d’ufficio del doppio grado del giudizio di merito. Si comunichi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in seguito a riconvocazione, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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