Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33527 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22579-2014 proposto da:

LA CORTE EN SRL, elettivamente domiciliata in ROMA V. GAETANO

DONIZETTI 7, presso lo studio dell’avvocato DANIELA GIAMPORTONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato FABRIZIO DI MARIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 305/2014 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 14/02/2014;

udita la relazione d 71a causa svolta nella camera di consiglio del

24/10/2019 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO ANGELO.

Fatto

La società La Corte EN. S.r.l. ha esposto che con ricorso del 26/10/2010 lamentava dinanzi alla CTP di Vercelli che l’intimazione di pagamento ricevuta, contenente anche il preavviso di fermo amministrativo su di un ciclomotore di sua proprietà, era illegittima per vizi della notificazione, per mancanza del regolamento attuativo sulle modalità di attuazione del fermo, per vizio di notificazione degli atti presupposti, per omesso invio dell’avviso bonario, per vizio di motivazione.

Si costituivano l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione contestando l’avversa domanda.

Nel corso del procedimento di primo grado interveniva il D.L. n. 98 del 2011 e successive modificazioni che, sostanzialmente, riapriva i termini per la definizione delle liti fiscali pendenti, stabiliti dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, disponendo la sospensione di tutte le cause interessate fino al giugno 2012.

La CTP di Vercelli rigettava la domanda della contribuente, con sentenza confermata dalla CTR del Piemonte.

La contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, mentre non ha svolto attività difensiva l’agente della riscossione.

Nella camera di consiglio del 24/10/2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

Diritto

Con il primo motivo, rubricato “Nullità della sentenza per falsa applicazione e violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, lett d), convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111”, la contribuente si duole, innanzitutto, che il giudice tributario di primo grado, che al momento dell’entrata in vigore del decreto legge aveva già introitato la causa in decisione, non avesse dichiarato sospeso il giudizio fino al termine previsto dalla citata normativa, al fine di consentire la definizione della lite pendente.

La doglianza è infondata.

Il D.L. n. 98 del 2011, per le modalità di sospensione dei processi pendenti, richiama la L. n. 289 del 2002, art. 16, che prevedeva che i procedimenti per i quali fosse stata già fissata l’udienza di discussione fossero sospesi solo in caso di richiesta presentata dal contribuente.

Orbene, trovandosi il processo di primo grado in fase decisoria al momento dell’entrata in vigore del richiamato decreto legge, tale istanza sarebbe stata necessaria ai fini della sospensione del processo di primo grado e tuttavia di essa la società ricorrente non fa alcuna menzione, sicchè non ricorre l’error in procedendo denunciato.

Si deve, inoltre, rilevare che, per come si avrà modo di chiarire in relazione al secondo profilo di censura svolto all’interno del primo motivo, l’istanza di definizione della lite, comunque, non è stata accolta dall’Amministrazione, con la conseguenza che la contribuente non ha, in questa sede, interesse a dolersi della mancata sospensione del processo di primo grado, visto che tale sospensione, nell’ottica della legge, era funzionale esclusivamente ad evitare spreco di attività giurisdizionale in relazione a controversie che avrebbero potuto essere definitive in via amministrativa.

Il secondo profilo del primo motivo di ricorso, secondo il quale la decisione di merito sarebbe intervenuta dopo la formazione del silenzio-assenso sulla istanza di definizione della lite in via amministrativa, atteso che l’Agenzia delle Entrate non avrebbe notificato alla contribuente il diniego della definizione entro il 30/9/2012, è infondato.

In primo luogo deve osservarsi che, secondo l’orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 581 del 2016), il termine fissato dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, per la comunicazione al contribuente della “risposta” dell’Amministrazione alla sua domanda di definizione agevolata della lite non è perentorio, in quanto nessuna norma lo qualifica espressamente come tale.

Inoltre, dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. ebis), si evince che i soggetti che vogliano ricevere le comunicazioni che li riguardano presso un indirizzo estero, devono comunicare quest’ultimo all’Amministrazione nelle forme previste dalla lett. d). Orbene, non essendovi prova di tale comunicazione, l’Amministrazione non era tenuta a notificare all’estero, presso la sede legale, il diniego di definizione della lite.

In ogni caso, l’Avvocatura erariale ha dato atto che dalle interrogazioni dell’anagrafe tributaria e dalla dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2011, trasmessa il 25 settembre 2012, la contribuente aveva indicato come sua sede legale, e dunque come suo domicilio fiscale, il numero civico (OMISSIS) di via (OMISSIS).

Ad ogni buon conto, deve rilevarsi che, come ha ammesso la stessa contribuente, il diniego di definizione della lite in questione è stato anche spedito dall’ufficio postale di Vercelli in data 28/9/2012, dunque due giorni prima che spirasse il termine per la notificazione, ed è stato recapitato alla società il giorno 4/10/20 12.

Orbene, questa Corte recentemente ha affermato che “in tema di notifica a mezzo posta di atti tributari recettizi (nella specie, avviso di accertamento), il principio della scissione soggettiva nel perfezionamento delle notificazioni trova applicazione solo ove l’Amministrazione finanziaria si avvalga di soggetti terzi per l’effettuazione della notifica, in quanto l’attività degli stessi esula dalla disponibilità del notificante, e non anche nell’ipotesi in cui esegua direttamente la notifica nei confronti del contribuente, ricorrendo la quale eventuali ritardi o omissioni rientrano nella responsabilità dell’ufficio” (Cass., sez. 5, n. 14580/2018). Ne consegue che, essendosi avvalsa del servizio postale per la notifica del diniego di definizione della lite pendente, essa deve considerarsi perfezionata, ai fini del rispetto del termine, il 28/9/2012, e dunque tempestivamente.

Con il secondo motivo, rubricato “Nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, la ricorrente si duole genericamente che la Commissione tributaria regionale non avrebbe valutato adeguatamente le circostanze e i documenti e che se li avesse valutati bene sarebbe addivenuta a conclusioni diverse.

Il motivo è inammissibile e aspecifico, contenendo esso una generica doglianza circa l’esito della controversia in grado di appello, senza alcun concreto riferimento a documenti o a parti della motivazione della sentenza.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Non avendo svolto attività difensiva in questo giudizio l’agente della riscossione, non si deve pronunciare sulle spese in relazione al rapporto processuale tra la ricorrente e Equitalia Nord S.p.A.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a pagare in favore dell’Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro millequattrocento per onorari oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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