Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33526 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 27/12/2018, (ud. 12/06/2018, dep. 27/12/2018), n.33526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12795-2017 proposto da:

C.S., B.R., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA ORAZIO 31, presso Io studio dell’avvocato MARCO MATTEI,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE AUGELLO;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO “OSPEDALE (OMISSIS)”

ora A.S.S.T. AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO, in

persona del legale rappresentante pro tempore, e S.S.,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo

studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che le rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANITA DISCACCIATI;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

C.S., B.R., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA ORAZIO 31, presso lo studio dell’avvocato MARCO MATTEI,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE AUGELLO;

– controricorrenti al ricorrente incidentale –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 802/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

RITENUTO

che:

con ricorso basato su due motivi e illustrato da memoria, C.S. e B.R. hanno impugnato, nei confronti dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco (già Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco), di S.S. e di C.A., la sentenza della Corte di appello di Milano, pubblicata il 23 febbraio 2017, con cui: a) in parziale accoglimento dell’appello principale proposto dall’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco, ora ASST Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Provincia di Lecco, e da S.S. e dell’appello incidentale proposto da C.A. avverso la sentenza n. 360/2015 resa tra le parti dal Tribunale di Lecco e in parziale riforma della stessa, è stato liquidato il danno biologico permanente nella minor somma di Euro 630.185,00 e conseguentemente riconosciuto al C. l’importo complessivo di Euro 693.948,75, a titolo di danno non patrimoniale, con conseguente condanna dei suddetti appellanti al pagamento di tale

importo in luogo di quello indicato nella sentenza impugnata in quella sede, oltre interessi come indicato nella medesima sentenza; b) in parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto da C.S. e B.R., è stata condannata la già indicata Azienda e S.S. a rifondere al C., a titolo di danno patrimoniale, ulteriori Euro 4.045,00, oltre interessi come indicati nella sentenza impugnata in quella sede; c) è stata confermata nel resto la sentenza impugnata; d) ha regolato tra le parti le spese di lite di quel grado;

hanno resistito con un unico controricorso, contenente anche ricorso incidentale sulla base di un unico motivo e illustrato da memoria, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco “Ospedale (OMISSIS)”, ora A.S.S.T. Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco, e S.S.;

C.S. e B.R. hanno resisto con controricorso al ricorso incidentale;

C.A. non ha svolto attività difensiva in questa sede;

la proposta di improcedibilità del ricorso, formulata dal relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

Diritto

CONSIDERATO

che:

tra l’adunanza camerale e il deposito dell’ordinanza, con riferimento al tema dell’improcedibilità del ricorso per cassazione, si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 22438/18 e che, da ultimo, con O.I. 28844/18, sono stati rimessi gli atti al Primo Presidente di questa Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di ulteriori questioni sempre relative all’improcedibilità del ricorso per cassazione;

ritenuto che:

non sussistono le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione camerale del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,

PQM

La Corte rimette la causa alla Terza Sezione civile ai sensi dell’art. 380-bis, u.c..

Si comunichi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in seguito a riconvocazione, il 28 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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