Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33526 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16983-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato PAOLO MADARO;

– ricorrente –

contro

D.P.C., D.P.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 96/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LECCE, depositata il 10/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/10/2019 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO ANGELO.

Fatto

Con ricorso ritualmente notificato ad Equitalia Sud s.p.a., D.V.O. impugnava la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo n. (OMISSIS), notificatale in data 11/12/2007, deducendo, per quel che ancora rileva, la mancata notifica delle cartelle poste a base del provvedimento impugnato.

Costituendosi, l’agente della riscossione contestava le deduzioni avversarie e produceva le relate di notifica di quattro cartelle di pagamento poste a base della comunicazione del preavviso di fermo.

La CTP di Lecce accoglieva il ricorso, affermando che la notifica delle cartelle di pagamento è presupposto del fermo amministrativo e che tale presupposto non sarebbe stato adeguatamente provato dall’agente della riscossione.

L’agente della riscossione proponeva appello deducendo, per quel che in questa sede ancora interessa, l’inammissibilità del ricorso in quanto diretto avverso un atto asseritamente non impugnabile, come la comunicazione del preavviso di fermo; la regolarità di tale comunicazione, avendo l’agente della riscossione notificato regolarmente le cartelle di pagamento sottese al preavviso di fermo.

Le odierne intimate, quali eredi di D.V.O., si costituivano.

La CTR della Puglia, sezione distaccata di Lecce, confermava la sentenza di prime cure, affermando che il preavviso di fermo è un atto impugnabile, e che l’agente della riscossione aveva omesso di depositare le cartelle di pagamento, limitandosi a richiamare le sole relazioni di notificazione, esibite in primo grado: adempimento non sufficiente al fine del riscontro demandato al giudice, in quanto la produzione delle cartelle di pagamento sarebbe stata necessaria per verificare la riconducibilità delle relate di notifica a ciascuna delle cartelle poste a base del preavviso di fermo.

L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR, articolato in due motivi.

Le intimate non hanno svolto attività difensiva.

Nella camera di consiglio non partecipata del 24/10/2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

Diritto

Con il primo motivo, rubricato “Carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’eccezione di inammissibilità del ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, l’agente della riscossione censura la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto impugnabile il preavviso di fermo amministrativo, nonostante fosse stata provata l’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento poste a base dello stesso. Il preavviso di fermo, secondo l’agente della riscossione, non sarebbe un atto autonomamente impugnabile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, che fissa un numero chiuso di atti contro cui il contribuente può esperire ricorso.

Solo in caso di mancata notifica di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente al preavviso di fermo, sarebbe consentita l’impugnazione dell’atto a monte unitamente a quello a valle.

Il preavviso di fermo, inoltre, sarebbe un mero atto endoprocedimentale privo di autonoma capacità lesiva dei diritti e in quanto tale non sarebbe impugnabile dinanzi al giudice tributario ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, come modificato dal D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006.

Il motivo è infondato. Recentemente, questa Corte ha affermato che “il preavviso di fermo amministrativo emesso D.P.R. n. 602 del 1973 ex art. 86, per crediti tributari è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge l’interesse ex art. 100 c.p.c. alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell’elenco degli atti impugnabili contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. n. 448 del 2001” (Cass., sez. 5, n. 27601/2018).

Con riferimento, poi, al rapporto tra l’impugnazione dell’atto a valle (presupponente) e l’impugnazione dell’atto a monte (presupposto) non notificato, questa Corte ne ha recentemente chiarito i contorni, affermando che “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Poichè tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa” (Cass., sez. 5, n. 1144/2018).

Ne consegue che il contribuente ben può impugnare il preavviso di fermo comunicatogli in relazione a pendenze tributarie, e, nel caso in cui non abbia ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento presupposte, può scegliere se impugnare solo il preavviso di fermo, deducendo la mancanza del presupposto costituito dalla corretta notificazione delle cartelle di pagamento a monte; o impugnare il preavviso di fermo insieme con le cartelle di pagamento a monte, recuperando, attraverso la tutela avverso l’atto a valle, quella avverso gli atti a monte (presupposti) che non aveva potuto esperire a causa della loro omessa notificazione.

Con il secondo motivo, rubricato “Contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di discussione tra le parti in relazione alla mancata produzione delle cartelle di pagamento n. (OMISSIS); n. (OMISSIS); n. (OMISSIS); (OMISSIS); n. (OMISSIS); (OMISSIS)”, l’agente della riscossione censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la produzione delle relate di notifica in assenza delle cartelle di pagamento non sarebbe sufficiente a dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio.

A tal proposito, l’agente della riscossione evidenzia che la cartella viene emessa in unico esemplare, che è quello che viene consegnato al contribuente.

Inoltre, su ciascuna relata di notifica è indicato espressamente il numero della cartella di pagamento, che a sua volta coincide con quello riportato nel prospetto della comunicazione del preavviso di fermo amministrativo.

Tale motivo è fondato.

Può dirsi consolidato l’orientamento interpretativo di questa Corte secondo il quale “ove la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione (senza formalmente contestarne la conformità all’originale), l’Agente per la riscossione deve semplicemente dare prova di avere eseguito regolarmente questa notificazione (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento: cfr. Cass. n. 1906/08, n. 14327/09, n. 11708/11, n. 1091/13 e più recentemente Cass. n. 21533 del 2017), senza necessità di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento di che trattasi (v. Cass. n. 2790 del 2016, pag. 7), posto peraltro che nessuna norma prevede tale obbligo, nè ricollega alla sua omissione la sanzione di nullità della stessa e della relativa notificazione” (Cass., 6-5, n. 25292/2018).

Ne consegue che la CTR ha errato nel non ritenere sufficiente il deposito delle relate di notifica, contenenti il numero di identificazione delle cartelle notificate.

In definitiva, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata.

Non essendovi bisogno di ulteriori accertamenti, il ricorso proposto dalla contribuente in prime cure deve essere rigettato.

Stante l’evolversi della vicenda processuale, è equo compensare tra le parti le spese dei giudizi di merito.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

Rigetta il primo motivo di ricorso, ed accoglie il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dalla contribuente.

Compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito.

Condanna le intimate al pagamento, in favore dell’agente della riscossione, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 1.500,00 per onorari e Euro 230,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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