Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33525 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 27/12/2018, (ud. 12/06/2018, dep. 27/12/2018), n.33525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12350-2017 proposto da:

T.E.G.M., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIORGIO SCALIA 12, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

VIRBANI, rappresentato e difeso dall’avvocato EMANUELE MAGANUCO;

– ricorrente –

contro

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO

PELLICO 44, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ALICICCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato EDOARDO MASTICE;

– controricorrente –

contro

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALNERINA

68, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PENSO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

D.A., considerato domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

FRANCESCO MARIA FELICE, GIAMPAOLO DI MARCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 279/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

RITENUTO

che:

con ricorso basato su due motivi e illustrato da memoria, T.E.G.M. ha impugnato, nei confronti di B.R., M.P. e D.A., la sentenza della Corte di appello di Milano, pubblicata il 24 gennaio 2017, con cui: a) è stata dichiarata la nullità della sentenza n. 11771/2015 del Tribunale di Milano per nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio nei confronti di B.R.; b) la causa è stata rimessa al giudice di primo grado; c) l’appellato T. è stato condannato alle spese del grado di appello in favore del M., del D. e del B.;

hanno resistito con distinti controricorsi B.R., M.P. e D.A.;

la proposta di improcedibilità del ricorso, formulata dal relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; considerato che:

tra l’adunanza camerale e il deposito dell’ordinanza, con riferimento al tema dell’improcedibilità del ricorso per cassazione, si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 22438/18 e che, da ultimo, con O.I. 28844/18, sono stati rimessi gli atti al Primo Presidente di questa Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di ulteriori questioni sempre relative all’improcedibilità del ricorso per cassazione;

ritenuto che:

non sussistono le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione camerale del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,

PQM

La Corte rimette la causa alla Terza Sezione civile ai sensi dell’art. 380-bis, u.c..

Si comunichi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in seguito a riconvocazione, il 28 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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