Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33525 del 27/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 27/12/2018, (ud. 12/06/2018, dep. 27/12/2018), n.33525
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 12350-2017 proposto da:
T.E.G.M., elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GIORGIO SCALIA 12, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
VIRBANI, rappresentato e difeso dall’avvocato EMANUELE MAGANUCO;
– ricorrente –
contro
M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO
PELLICO 44, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ALICICCO,
rappresentato e difeso dall’avvocato EDOARDO MASTICE;
– controricorrente –
contro
B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALNERINA
68, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PENSO, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
D.A., considerato domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati
FRANCESCO MARIA FELICE, GIAMPAOLO DI MARCO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 279/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 24/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
Fatto
RITENUTO
che:
con ricorso basato su due motivi e illustrato da memoria, T.E.G.M. ha impugnato, nei confronti di B.R., M.P. e D.A., la sentenza della Corte di appello di Milano, pubblicata il 24 gennaio 2017, con cui: a) è stata dichiarata la nullità della sentenza n. 11771/2015 del Tribunale di Milano per nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio nei confronti di B.R.; b) la causa è stata rimessa al giudice di primo grado; c) l’appellato T. è stato condannato alle spese del grado di appello in favore del M., del D. e del B.;
hanno resistito con distinti controricorsi B.R., M.P. e D.A.;
la proposta di improcedibilità del ricorso, formulata dal relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; considerato che:
tra l’adunanza camerale e il deposito dell’ordinanza, con riferimento al tema dell’improcedibilità del ricorso per cassazione, si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 22438/18 e che, da ultimo, con O.I. 28844/18, sono stati rimessi gli atti al Primo Presidente di questa Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di ulteriori questioni sempre relative all’improcedibilità del ricorso per cassazione;
ritenuto che:
non sussistono le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione camerale del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
PQM
La Corte rimette la causa alla Terza Sezione civile ai sensi dell’art. 380-bis, u.c..
Si comunichi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in seguito a riconvocazione, il 28 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018