Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33525 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16464-2014 proposto da:

C.M.R., elettivamente domiciliato in ROMA V. C.

CONTI ROSSINI 26, presso lo studio dell’avvocato VALERIO COLAPAOLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO RONDA;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA CENTRO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GORIZIA

32, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DI GIOVANNI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 601/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

PESCARA, depositata il 17/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/10/2019 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO ANGELO.

Fatto

C.M.R. ha esposto che con sentenza n. 404/2011 la CTP di Pescara ha accolto il ricorso proposto avverso il preavviso di fermo amministrativo prot. (OMISSIS) del 3/2/2011 sul veicolo di sua proprietà tg. (OMISSIS), comunicatogli dall’agente della riscossione con raccomandata del 24/3/2011.

Con riferimento alle uniche due cartelle aventi natura tributaria, la CTP ha osservato che l’agente della riscossione, a comprova del perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c., non avesse prodotto in giudizio l’originale o la copia dell’avviso di ricezione (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, così come disposto dalla Corte Costituzionale e da vari arresti di questa Corte. Ne conseguiva, secondo la CTP, l’illegittimità del preavviso di fermo. Il giudice di primo grado ha compensato le spese del grado.

Su appello dell’agente della riscossione, la CTR dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, ha riformato la sentenza rigettando il ricorso del contribuente, condannandolo alle spese del grado.

Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente sulla base di due motivi.

Resiste l’agente della riscossione con controricorso.

Il ricorrente ha depositato una memoria.

Nella camera di consiglio non partecipata del 24/10/2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

Diritto

Con il primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e dell’art. 140 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, e dell’art. 156 c.p.c.”, il ricorrente ha censurato la sentenza di appello perchè non avrebbe dato risposta alla doglianza relativa alla nullità della notifica delle uniche due cartelle rilevanti in quanto relative a crediti tributari, dei quali, dunque, il giudice tributario poteva conoscere.

In particolare, il ricorrente si duole che non è stata prodotto in giudizio l’avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) relativo alla raccomandata informativa, inviata al destinatario, dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare in busta chiusa presso la casa comunale.

La CTR ha ritenuto che la notificazione della cartella di pagamento si avrebbe per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso di deposito è affisso all’albo del Comune.

Il ricorrente ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 2012 che, accertata la irragionevole disparità di trattamento delle forme di notificazione della cartella di pagamento rispetto a quelle dell’avviso di accertamento, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, nella parte in cui stabiliva che anche nei casi di irreperibilità relativa del contribuente era sufficiente il deposito dell’atto nella casa comunale, senza la necessità della spedizione della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito, con la conseguenza che, nei casi di irreperibilità relativa, la notifica era valida solo se effettuata a norma dell’art. 140 c.p.c. Erronea, inoltre, sarebbe l’affermazione della CTR, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale la nullità della notifica delle due cartelle di pagamento si sarebbe sanata per raggiungimento dello scopo, visto che proprio quella nullità, mai sanata, è stata posta a base del ricorso del contribuente contro il preavviso di fermo.

Inoltre, in grado di appello, sarebbe stata tardiva la produzione della raccomandata informativa relativa (presumibilmente) ad una delle due cartelle in questione, visto che non si trattava di documento nuovo, come prescriverebbe il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58.

Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione, falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12,25,26 e 50 – Violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – Omessa e/o contraddittoria motivazione”, il ricorrente si duole che l’agente notificatore per conto di Equitalia, avendo compiuto il procedimento notificatorio ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non abbia dato atto, nella relata di notifica, dell’impossibilità di consegnare l’atto personalmente ai soggetti previsti dalla citata norma, cioè al destinatario, o a persona di famiglia, o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, impossibilità che sarebbe la condizione del deposito dell’atto nella casa comunale.

Inoltre, il ricorrente si lamenta che la Commissione regionale non abbia esaminato l’eccezione volta a rilevare che l’agente della riscossione non avesse prodotto in giudizio le cartelle di pagamento o le loro copie, così violando l’art. 2697 c.c.: le assunte prove del perfezionamento delle notifiche, infatti, non avrebbero potuto essere valutate senza la produzione in giudizio delle cartelle di pagamento.

La produzione in giudizio delle cartelle, osserva poi il ricorrente, sarebbe necessaria in quanto consentirebbe al contribuente di verificare l’esistenza di idonei titoli esecutivi azionati dall’agente della riscossione.

L’agente della riscossione, nel controricorso depositato, sostiene che la motivazione posta a base della sentenza d’appello, secondo la quale “la notificazione della cartella di pagamento si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso di deposito è affisso nell’albo del Comune”, è corretta perchè sarebbe in linea con il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, nella parte in cui prevedeva che la notifica della cartella esattoriale “si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso di deposito è affisso all’albo del Comune”, senza che possa venire in rilievo la sentenza della Corte Costituzionale, invocata a sostegno della tesi secondo la quale la notifica della cartella si perfeziona solo con la restituzione al mittente della raccomandata informativa di cui all’art. 140 c.p.c., in quanto, nella fattispecie di causa, le cartelle di pagamento sarebbero divenute inoppugnabili prima dell’intervento manipolativo del giudice delle leggi.

Il primo motivo di ricorso è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.

Questa Corte ha proprio di recente affermato che “ove la notifica (nella specie della cartella di pagamento) sia avvenuta nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c., prima della sentenza della Corte Cost. n. 3 del 2010, ai fini della regolarità della stessa è comunque necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste dalla indicata disposizione, stante l’efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte Costituzionale” (Cass., sez. 6-5, n. 10519/2019).

Ne consegue che, ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall’art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l’avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale.

Orbene, mentre in relazione alla notificazione della cartella n. (OMISSIS) è pacifico, per stessa ammissione dell’agente della riscossione controricorrente, che manca l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., con riferimento alla cartella n. (OMISSIS) è lo stesso ricorrente ad affermare che nel giudizio di appello l’agente della riscossione ha depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa spedita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., salvo poi censurarne la tardività della produzione in giudizio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58. Senonchè, la censura rivolta alla sentenza impugnata di aver dato ingresso ad una prova documentale tardiva è infondata, alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale “nel processo tributario, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purchè ciò avvenga, ai “fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32” (Cass., sez. 5, n. 17164/2018).

Il secondo motivo di ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.

E’ inammissibile, per difetto del requisito dell’autosufficienza, nella parte in cui il ricorrente lamenta che nelle relate di notifica delle cartelle per cui è causa l’ufficiale della riscossione non avrebbe dato specificamente atto dell’impossibilità di notificare ad uno dei soggetti previsti dall’art. 140 c.p.c.: le relate, infatti, non sono state trascritte all’interno del ricorso, nè sono state ad esso allegate, non essendo il giudice di legittimità tenuto a ricercarle all’interno del fascicolo d’ufficio (Cass., sez. 5, n. 31038/2018).

E’ infondato nella parte in cui il ricorrente deduce che, ai fini della prova della validità della notifica delle cartelle di pagamento, deve essere prodotta in giudizio copia di queste ultime. Un recente arresto di questa Corte, infatti, ha affermato che “ove la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione (senza formalmente contestarne la conformità all’originale), l’Agente per la riscossione deve semplicemente dare prova di avere eseguito regolarmente questa notificazione (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento: cfr. Cass. n. 1906/08, n. 14327/09, n. 11708/11, n. 1091/13 e più recentemente Cass. n. 21533 del 2017), senza necessità di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento di che trattasi (v. Cass. n. 2790 del 2016, pag. 7), posto peraltro che nessuna norma prevede tale obbligo, nè ricollega alla sua omissione la sanzione di nullità della stessa e della relativa notificazione” (Cass., 6-5, n. 25292/2018).

In definitiva il ricorso deve essere accolto nella sola parte in cui ha denunciato che il preavviso di fermo amministrativo impugnato in prime cure si fonda sulla cartella di pagamento n. (OMISSIS), non correttamente notificata.

Non essendovi bisogno di ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito.

Attesa la parziale reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso.

Rigetta il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il preavviso di fermo impugnato in prime cure nella parte in cui si fonda sulla cartella di pagamento n. (OMISSIS), confermandolo per il resto.

Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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