Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33524 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14808-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 109/2013 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 29/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/10/2019 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO ANGELO.

Fatto

L’Agenzia delle Entrate ha premesso che all’esito del riscontro (avvenuto con memoria del 3/4/09) al questionario Q0076/2009, inviato alla Sig.ra B. in data 20/3/2009 onde ottenere dei chiarimenti relativamente agli anni di imposta 2005 e 2006, essa emetteva gli avvisi n. (OMISSIS), in relazione all’anno 2005, e n. (OMISSIS), in relazione all’anno 2006.

Con tali avvisi di accertamento, l’Agenzia accertava sinteticamente il reddito imponibile sia per il 2005 che per il 2006, determinando per ciascuna delle dette annualità le maggiori imposte dovute ed irrogando le sanzioni.

Gli avvisi erano regolarmente notificati alla contribuente, che però non li impugnava nel termine di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

Nemmeno le cartelle di pagamento venivano impugnate dalla contribuente.

Quest’ultima, successivamente allo spirare dei termini di decadenza, depositava, in data 28/7/2010, due distinte istanze di annullamento in autotutela, positivamente riscontrate dall’Agenzia.

L’Agenzia, con diversi provvedimenti (prot. n. 110675/2011 e prot. n. 110683/2011), emessi e notificati nelle medesime date (il 5/8/201 1 e il 2/9/2011), annullava parzialmente gli originari avvisi di accertamento, rideterminando al ribasso sia il reddito imponibile per il 2005 che il reddito imponibile per il 2006.

Simmetricamente, provvedeva a rideterminare al ribasso le maggiori imposte dovute e rimodulava le sanzioni con riferimento ai due provvedimenti modificati in autotutela.

Con distinti ricorsi la contribuente impugnava i provvedimenti emessi in autotutela, contestandone i presupposti e chiedendo l’ammissione, in relazione alle sanzioni irrogate, alla definizione agevolata di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17.

In primo grado, la CTP di Treviso rigettava i ricorsi della contribuente, sostenendo che l’inoppugnabilità dei primi due avvisi di accertamento notificati e delle rispettive cartelle di pagamento escludeva che la contribuente potesse essere di fatto rimessa in termini con il riconoscimento in capo a lei della possibilità di impugnare i provvedimenti emessi in autotutela.

La mancata impugnazione degli originari avvisi di accertamento, inoltre, secondo la CTP, precludeva alla contribuente di accedere alla definizione agevolata delle sanzioni, benchè rideterminate con gli atti emessi in autotutela.

Su appello della contribuente, la CTR del Veneto ha in parte riformato la sentenza di

primo grado, nella parte in cui non aveva consentito alla B. di fruire della definizione agevolata di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17.

L’Amministrazione ha proposto ricorso sulla base di un solo motivo.

La contribuente non ha svolto attività difensiva.

Diritto

Con un unico motivo, rubricato: Violazione e falsa applicazione del D.lgs. 546 del 1992, art. 21, e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″, l’Avvocatura erariale ha censurato la sentenza impugnata, in quanto dalla inoppugnabilità dei provvedimenti emessi in sede di autotutela consegue l’inammissibilità della richiesta di definizione agevolata delle sanzioni.

La sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto che la definizione agevolata è destinata a soddisfare esigenze deflattive del contenzioso con riferimento alle sanzioni, tanto è vero che l’istanza di definizione agevolata può essere proposta entro il termine per impugnare. Il motivo è fondato.

Le sanzioni, infatti, costituiscono un accessorio dell’avviso di accertamento.

Ne consegue che se quest’ultimo non è impugnabile, in quanto atto emesso in autotutela e sostitutivo di un precedente avviso di accertamento non impugnato nei termini, così come il contribuente non può impugnarlo con riferimento alla determinazione del reddito imponibile o delle maggiori imposte dovute, allo stesso modo non può impugnarlo con riferimento alle sanzioni.

La definizione agevolata delle sanzioni irrogate, dunque, con il provvedimento, inoppugnabile, emesso in autotutela, sarebbe priva di “ratio”.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, la sentenza impugnata cassata e i ricorsi proposti avverso i provvedimenti emessi in autotutela devono essere dichiarati inammissibili. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Stante l’evolversi della vicenda processuale, è equo compensare tra le parti le spese dei giudizi di merito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibili i ricorsi avverso i provvedimenti emessi in autotutela.

Compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito.

Condanna la contribuente a pagare in favore dell’Amministrazione le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 7.000,00 per onorari oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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