Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33523 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 30/11/2018, dep. 27/12/2018), n.33523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22437/2012 R.G. proposto da

F.M., rappresentato e difeso dall’avv. Piero Carlo Gallo e

dall’avv. Mario Contaldi, con domicilio eletto presso il suo studio

in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 63.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato. – controricorrente avverso la sentenza della

Commissione tributaria regionale del Piemonte, sezione n. 26, n.

20/26/12, pronunciata il 22/02/2012, depositata il 28/02/2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 novembre

2018 dal Consigliere Riccardo Guida.

Fatto

RILEVATO

che:

1. F.F. ricorre, sulla base di due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte (in seguito: CTR), in epigrafe, che – nella causa avente ad oggetto l’impugnazione di due avvisi di accertamento IRPEF e IRAP, per gli anni 2005 e 2006, scaturiti da una verifica fiscale ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), recuperavano a tassazione maggiori redditi di impresa (attività di pompe funebri) – in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, ha riformato la sentenza di primo grado che, in parziale accoglimento della domanda del contribuente, aveva ridotto l’entità del credito tributario, per ciascuna annualità, confermando le riprese fiscali limitatamente alle accertate sottofatturazioni;

in particolare, la CTR ha ritenuto che la verifica fiscale avesse evidenziato un quadro indiziario che, apprezzato secondo criteri probabilistici, faceva emergere “una logica contabile/operativa artificiosa” e confermava la realizzazione di ricavi non dichiarati; tali elementi presuntivi erano rappresentati dal costante saldo negativo del conto “crediti verso titolare, c/utile”, che veniva riportato “in positivo” solo all’inizio o alla fine dell’esercizio, con giroconti inversi dal conto “cassa contanti”; dall’anomala e perdurante consistenza delle giacenze di cassa rispetto al volume d’affari dichiarato per ciascuna annualità verificata; dall’accertata sottofatturazione delle prestazioni verso alcuni clienti;

il ricorrente ha depositato una memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c.;

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si denuncia il vizio di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” in cui sarebbe incorsa la Commissione regionale che ha avallato l’operato dell’Agenzia delle entrate che, a sua volta, ha fondato la propria pretesa fiscale sul falso presupposto dell’esistenza di giroconti tra il conto “crediti verso titolare c/utile” e il conto “cassa contanti”, laddove, invece, le movimentazioni erano sempre avvenute all’interno del conto “crediti verso titolare c/utile”, comprensivo dei prelevamenti e dei versamenti del titolare, da e verso l’azienda;

1.1. il motivo è inammissibile;

a prescindere dalla prospettabile inammissibilità della doglianza che cumula in sè, in modo non consentito, tre censure reciprocamente incompatibili quali l’omessa, l’insufficiente o la contraddittoria motivazione della sentenza, si osserva, comunque, che il ricorrente non individua alcun “fatto storico”, il cui esame, omesso o, quantomeno, trascurato dalla CTR, ne avrebbe pregiudicato il percorso logico-argomentativo;

il contribuente, piuttosto, prospetta una diversa lettura delle risultanze della contabilità e, più specificamente, delle “schede di mastro”, pur avendo negato che siano state prodotte in giudizio (cfr. pag. 11 del ricorso) – il che rileva quale fattore ostativo alla necessaria autosufficienza del ricorso -, con ciò sollecitando la Corte ad un nuovo esame di profili di fatto, incensurabili in sede di legittimità;

2. con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si fa valere la violazione o la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, in cui sarebbe incorsa la Commissione piemontese per avere ravvisato l’esistenza delle presunzioni gravi, precise e concordanti che debbono sostenere l’accertamento analitico-induttivo, per un verso, sulla scorta di un’ingiustificata forzatura dei principi di “ragioneria contabile”, perchè tutti i movimenti erano avvenuti all’interno del conto “crediti verso titolare c/utile”, comprensivo sia dei prelevamenti che dei versamenti del titolare dell’impresa e non, come affermato dall’Ufficio, tramite giroconti dal conto “crediti verso titolare c/utile” al conto “cassa contanti” e, ancora, perchè quelli che erano stati interpretati come saldi negativi, in realtà erano, a seconda dei casi, debiti o crediti del titolare verso l’azienda; per altro verso, avendo la decisione impugnata mal qualificato le sottofatturazioni verso alcuni clienti e gli asseriti giroconti come espressivi di una logica contabile artificiosa, senza “dare prova alcuna di un legame tra le eventuali sottofatturazioni verso i clienti e le asserite incongruenze delle citate movimentazioni dei conti” (cfr. pag. 13 del ricorso);

2.1. il motivo è infondato;

ed invero, l’accertamento con metodo analitico-induttivo, con cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorchè di rilevante importo, è consentito, ai sensi del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacchè la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata (ex multis: Cass. 24/09/2014, n. 20060);

nella specie, la CTR ha fatto corretta applicazione di questo principio di diritto, ed ha affermato la legittimità dell’accertamento fiscale alla stregua di solidi e convergenti elementi presuntivi (quali l’anomala consistenza di cassa; le sottofatturazioni verso alcuni clienti; i giroconti superiori alla giacenza dal conto “crediti verso titolare c/utile” al conto “cassa contanti”), laddove, invece, è questione di fatto, incensurabile in sede di legittimità, l’esito dell’apprezzamento dell’effettività o meno degli indici sintomatici (dell’esistenza di redditi non dichiarati), insindacabilmente selezionati e scrutinati dal giudice di merito;

3. ne consegue il rigetto del ricorso;

4. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.300,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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