Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33523 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

ricorso 2349,-2013 proposto da:

M.C., Z.P., elettivamente domiciliati in ROMA VIA

N. MARTELLI 40, presso lo studio dell’avvocato ANDREA RICCI,

rappresentati de osi dall’avvocato PAOLO BASSO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI BIELLA, in persona del Direttore pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza 125/201 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

TORINO, depositata il 19/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/10/2019 dal Consigliere Dott. CAPRIOLI MAURA.

Fatto

Ritenuto che:

Con sentenza n. 1253/2013 la CTC di Torino rigettava il ricorso proposto da M.C. e Z.P. e dichiarava estinto quello proposto da T.A. e F.G. avverso la sentenza della CTR di Vercelli con cui era stato respinto l’appello proposto dai contribuenti ritenendo corretta, conformemente a quanto rilevato dalla CTP, la richiesta di imposta supplettiva Invim avanzata dall’Ufficio ai venditori ed acquirenti per mancato reinvestimento totale entro l’anno del ricavato della vendita in altra unità.

Rilevava, in particolare, che i venditori T.A. e F.G. non avevano presentato l’istanza di trattazione D.Lgs. n. 546 del 1992 ex art. 75, sicchè la controversia doveva essere dichiarata estinta nei loro confronti.

Con riguardo agli acquirenti M.C. e Z.P. riteneva, in relazione al privilegio fiscale, che non fosse intervenuta alcuna decadenza giacchè il termine dei 5 anni previsto dalla legge, entro il quale l’Ufficio può attivare la garanzia reale, era stato interrotto con la proposizione del ricorso. Avverso tale decisione M.C. e Z.P. propongono ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Si costituisce l’Agenzia delle Entrate al solo fine di assicurarsi la partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

Considerato che:

Con un unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 28, del D.P.R. n. 634 del 1972, art. 54, degli artt. 2772 e 2780 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostengono che la durata del privilegio speciale è di 5 anni a decorrere dalla registrazione dell’atto risalente al 25.5.19821 a norma del D.P.R. n. 634 del 1972, art. 54, comma 6, vigente all’epoca della stipula della compravendita, disposizione questa poi trasfusa nel D.P.R. n. 131 del 1986, art. 56, comma 4.

Rilevano che detto termine, che è di decadenza ed, in quanto tale, non è soggetto per espressa disposizione normativa (art. 2964 c.c.) ad interruzioni, sarebbe interamente decorso.

Il motivo è fondato.

Giova in primo luogo ricordare che, con sentenza 19 gennaio 2000, n. 541, questa Sezione, premesso che soggetto passivo dell’Invim è l’alienante a titolo oneroso dell’immobile, mentre non lo è l’acquirente (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 4, primo periodo, e art. 27), ha riconosciuto che il privilegio speciale di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, ex art. 28, comma 1,stabilito dal legislatore a garanzia reale della realizzazione del credito Invim, pone l’acquirente a titolo oneroso in una situazione giuridica per la quale egli, mentre è certamente soggetto passivo nella fase dell’eventuale riscossione coattiva del tributo, resta estraneo a quella relativa all’accertamento del credito tributario e, quindi, carente di legittimazione ad impugnare l’accertamento di valore dell’immobile; d’altro canto, poichè il privilegio integra una qualità intrinseca del credito d’imposta direttamente stabilita dalla legge ed azionabile contro l’acquirente stesso, questi, sebbene soggetto diverso dal debitore d’imposta, non può ritenersi estraneo al rapporto tributario.

In sostanza, l’acquirente non è nè soggetto passivo d’Invim nè sostituto d’imposta (Corte di cassazione 1 settembre 1999, n. 9204), ma è sottoposto ad una garanzia reale, che può essere attivata dal creditore entro il termine decadenziale quinquennale previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, ex art. 31, comma 1 rinviante al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 56, comma 4, n. 3.

Non è seriamente discutibile che con la decadenza l’ordinamento impone, per ragioni le più varie (tutte, comunque, riconducibili ad esigenze non disponibili) l’esercizio di una data attività entro un termine perentorio e la funzione preclusiva, salvo specifiche ed eccezionali previsioni di legge, non può incontrare deroghe, che, inevitabilmente, ne negherebbero l’essenza e la ragion d’essere.

La tassatività delle rare ipotesi derogatorie e, di converso, la perentorietà dell’effetto preclusivo fa escludere la scelta ermeneutica di porre nel nulla lo sbarramento privilegiando opzioni, che, pur fondate apparentemente su regole e principi non controvertibili, abbiano lo scopo di aggirare e neutralizzare la preclusione, frustrandone la ratio.

La tesi secondo cui il decorso del temine per attivare la garanzia reale possa essere interrotto non può contare, pertanto, su alcun dato o principio normativo.

Palese appare anzi il suo contrasto con il principio, di ordine generale, secondo cui il termine previsto a pena di decadenza non è sottoposto a cause di interruzione e di sospensione (art. 2964 c.c.).

Da quanto sopra consegue che, nel caso di specie, l’eccezione di decadenza formulata dai contribuenti doveva essere accolta, risultando, sia dal ricorso che dalla stessa decisione impugnata, la decadenza del privilegio fiscale essendo decorsi i cinque anni dalla data di stipulazione dell’atto (25.5.1982).

Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza cassata; la causa va decisa nel merito, mediante l’accoglimento del ricorso introduttivo, non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto.

Gli oneri processuali relativi al merito vanno compensati in ragione dell’evolversi della vicenda giudiziale.

Le spese di legittimità vanno poste a carico dell’Agenzia delle Entrate secondo la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso dei contribuenti; compensa le spese di merito; condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere ai ricorrenti le spese della legittimità che si liquidano in complessivi Euro 2000,00 oltre agli accessori di legge ed al 15% per spese generali.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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