Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33522 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16005-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

CROCE VIVA ONLUS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 75/2012 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 10/05/2012;

aditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei

24/10/2019 dal Consigliere Dott. CAPRIOLI MAURA.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate contesta mediante due motivi di ricorso, proposto sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.M. n. 266 del 2003, art. 3, comma 2, e del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 1, lett. d), in cui sarebbe incorsa la CTR nel ritenere illegittimo il provvedimento di cancellazione dell’iscrizione nel registro delle onlus per la mancata comunicazione, nel termine di 40 giorni previsto dal D.M. citato, art. 3, alla Croce Viva Onlus, che aveva fatto richiesta di iscrizione, e per la carenza dei motivi in grado di giustificare la cancellazione.

Lamenta, sotto il primo profilo, che la sentenza resa dalla CTR di Palermo nr. 75/2012 non avrebbe considerato il carattere non perentorio del predetto termine di 40 giorni per il quale la norma non commina alcuna sanzione in caso di inosservanza dello stesso.

Sotto l’altro profilo osserva che la cancellazione dell’iscrizione era stata disposta per il mancato inserimento nello Statuto della clausola che, ai sensi del D.L. n. 460 del 1997, art. 10, lett e), prevede l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

L’esame del primo motivo merita un inquadramento normativo e, in particolare, per quanto qui interessa, occorre fare riferimento al richiamato D.M., art. 3, il quale stabilisce testualmente che “senza pregiudizio per l’ulteriore azione accertatrice, la competente direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, ricevuta la comunicazione di cui all’art. 2, procede all’iscrizione, previa verifica della:

a) regolarità della compilazione del modello di comunicazione;

b) sussistenza dei requisiti formali previsti dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10;

c) allegazione della dichiarazione sostitutiva ovvero degli altri documenti di cui all’art. 2, comma 1.

All’esito del controllo, la direzione regionale iscrive il soggetto interessato all’anagrafe unica delle ONLUS e gliene dà notizia, ovvero comunica allo stesso la mancata iscrizione, evidenziando i motivi in base ai quali è formulato il diniego. Le comunicazioni sono notificate all’ente interessato ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione. L’ufficio, nell’attività di verifica di cui al comma 1, può invitare l’ente interessato, anche tramite l’invio di apposito questionario, a fornire, entro trenta giorni, chiarimenti in ordine alla rispondenza dei dati e delle attività ai presupposti di legge. In tal caso, la direzione regionale procede secondo le modalità di cui al comma 2, nei venti giorni successivi alla scadenza del predetto termine.

Qualora la direzione regionale non provveda all’invio delle comunicazioni di cui al comma 2, nei termini previsti nei commi 2 e 3, l’interessato si intende iscritto all’anagrafe delle ONLUS”.

Il successivo art. 5 del medesimo decreto prevede che “La Direzione regionale delle entrate, qualora, successivamente all’avvenuta iscrizione a seguito del controllo di cui all’art. 3, accerti la mancanza o il venir meno dei requisiti di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10, provvede alla cancellazione dall’anagrafe delle ONLUS con provvedimento motivato dandone tempestiva comunicazione al soggetto interessato, con le modalità di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, all’ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’ente interessato, ovvero, nell’ipotesi di intervenuto cambiamento di domicilio fiscale, ai vari uffici presso i cui ambiti territoriali l’ente abbia fissato il proprio domicilio fiscale, e agli uffici nei quali siano stati compiuti atti oggetto delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, per l’effettuazione dei controlli e l’eventuale applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 28, nonchè di quelle previste dalle singole leggi d’imposta.”

Dal ricostruito tessuto normativo di riferimento non si ricava, invero, alcun argomento, nè testuale, nè sistematico, che possa giustificare l’assunto della CTR secondo cui, nel caso – quale quello in esame – di mancato rispetto da parte della Direzione regionale delle entrate dei termini ivi dettati per le determinazioni in merito, si debba considerare preclusa per l’amministrazione la possibilità di disporre successivamente la cancellazione dell’ente qualora, all’esito di controllo, risulti la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti, anche formali, di cui al D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, richiesti per l’iscrizione.

L’amministrazione, infatti, deve considerarsi legittimata in ogni tempo a svolgere verifiche sull’iscrizione – sia essa avvenuta con provvedimento espresso o per silenzio assenso (ossia, come detto, per effetto dell’inutile decorso dei termini dettati dall’art. 3) – facendo venir meno, in caso di esito negativo, le agevolazioni fiscali fruite con effetto ex tunc.

Relativamente al secondo profilo il rilievo è fondato.

La norma prevede infatti che lo statuto debba contenere, unitamente alla previsione del divieto di distribuzione degli utili, anche l’impiego degli stessi per finalità istituzionali.

In questa prospettiva va osservato che l’art. 10 sopra menzionato indica nel comma 1, lett. a), i settori nei quali le Onlus possono svolgere attività, nella forma di associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica.

Il predetto articolo elenca le attività che devono essere espressamente previste negli statuti o atti costitutivi al fine di assumere la qualifica di ONLUS e così fruire delle relative agevolazioni fiscali. E’ così prescritto l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà (lett. b), il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lett. a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse” (lett. c); il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione”, nonchè fondi, riserve o capitale e l’obbligo di impiegare tali utili e avanzi “per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse” (lett. d ed e).

In questo quadro deve ritenersi legittima la revoca dell’iscrizione stante il pacifico mancato inserimento nel corpo delle norme statutarie della clausola che prevede l’impiego degli utili per finalità istituzionali stabilito dal D.Lgs. n. 460 del 2007, art. 10, lett. e).

La decisione impugnata è pertanto incorsa nel vizio di violazione di legge avendo fornito un’interpretazione della normativa regolatrice della materia non coerente con le sue previsioni.

La sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, va rigettato l’originario ricorso della contribuente.

Con riguardo alle spese vanno compensate quelle relativa alla fase di merito in ragione dell’evolversi della vicenda giudiziale.

Le spese di legittimità vanno poste a carico della Croce Viva Onlus secondo la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso dei contribuenti; compensa le spese di merito; condanna la Croce Viva Onlus a rifondere alla ricorrente le spese della legittimità che si liquidano in complessivi Euro 2200,00 oltre agli accessori di legge ed al 15% per spese generali.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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