Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33521 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13746-2013 proposto da:

M.S., M.G., elettivamente domiciliati in ROMA

VIA CESARE MACCARI 123, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO

PORFIDIA, rappresentati e difesi dall’avvocato MAURO IODICE;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 296/2012 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 21/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/10/2019 dal Consigliere Dott. CAPRIOLI MAURA.

Fatto

Ritenuto che:

Con sentenza nr 296/2012 la CTR di Napoli accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei riguardi di S. e M.G. avverso la sentenza della CTP con cui era stata accolta l’impugnazione dei contribuenti relativamente all’avviso di liquidazione emesso dall’Amministrazione finanziaria per omessa registrazione di sentenza.

Il Giudice di appello rilevava che, contrariamente a quanto affermato dalla CTP, l’avviso di liquidazione conteneva l’indicazione dell’oggetto rappresentato dal verbale di conciliazione (OMISSIS) e l’imposta era stata liquidata sulla base dei valori parametrici richiesti dai contribuenti in sede di stesura del verbale di conciliazione.

Osservava, in merito ai conteggi, che nessuna contestazione era stata svolta dagli appellati per la determinazione delle imposte e comunque riteneva che le indicazioni riportate nell’impugnato avviso fossero esaustive.

Avverso tale sentenza S. e M.G. propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 10, della L. n. 241 del 1990, art. 3 e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 54, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare criticano l’iter argomentativo che ha condotto la CTR a ritenere soddisfatta, la motivazione riportata nell’avviso di liquidazione, malgrado i contribuenti avessero messo in luce le contraddittorie ragioni della pretesa fiscale (basata sulla tassazione della sentenza civile del 24.4.2009 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e sulla tassazione del verbale di conciliazione).

Con il secondo motivo deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 10, della L. n. 241 del 1990, art. 3 e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dei principi inerenti l’onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda e l’onere della prova degli stessi ex art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Censurano, in specie, la decisione nella parte in cui, pur in assenza dei dati fondamentali su cui calcolare l’imposta di registro, ha ritenuto valido l’avviso. Sostengono i contribuenti che, mancando gli elementi essenziali su cui determinare la pretesa tributaria, non era possibile verificarne la congruità. Carenza che, ad avviso dei ricorrenti, non sarebbe stata neppure sanata nella fase processuale.

Affermano che gli importi indicati nell’avviso erano stati contestati non trovando tale tipo di tassazione riscontro nelle previsioni del D.P.R. n. 131 del 1986, sicchè sarebbe stato onere dell’Amministrazione fornire la prova degli elementi costitutivi della pretesa azionata.

Il primo motivo è fondato.

Va ricordato che in tema di accertamento tributario, “la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l’esercizio del diritto di difesa.

Ne consegue che, fermo restando l’onere della prova gravante sulla Amministrazione, è sufficiente che la motivazione contenga l’enunciazione dei criteri astratti, in base ai quali è stato determinato il maggior valore, (nella specie, relativo all’ imposta di registro sulla cessione di azienda), senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l’applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l’infondatezza della pretesa erariale, senza poter invocare la violazione, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2-bis, del dovere di allegazione delle informazioni date dal cedente (l’azienda) ove il contenuto essenziale degli atti sia stato riprodotto sull’avviso di accertamento” (Cass. 2017 nr. 22148; Cass. n. 25153/2013; n. 14027/2012).

Ciò posto, nel caso di specie non può ritenersi soddisfatto, alla luce del principio sopra enunciato l’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione impugnato, debitamente riprodotto nel corpo del ricorso in ossequio al principio di autosufficienza.

In esso si fa riferimento ad una sentenza emessa nel 2009 e ad un verbale di conciliazione senza che vengano individuati gli estremi catastali dei beni tassati il che non consente ai contribuenti l’identificazione dei presupposti materiali e giuridici della pretesa tributaria.

L’accoglimento del primo motivo porta all’assorbimento della seconda questione veicolata con il secondo profilo di censura.

La sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, va decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso dei contribuenti.

Con riguardo alle spese, vanno compensate quelle relativa alla fase di merito in ragione dell’evolversi della vicenda giudiziale mentre le spese di legittimità vanno poste a carico dell’Agenzia delle Entrate secondo la soccombenza.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso dei contribuenti; compensa le spese dei giudizi di merito; condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2200,00, oltre agli accessori di legge ed al 15% per spese generali.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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