Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3352 del 13/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3352 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: CARLEO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso 9011-2008 proposto da:
COM CANOSA DI PUGLIA 01091490720, in persona del
Sindaco pro-tempore, Rag. FRANCESCO VENDOLA,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SS PIETRO E
PAOLO 50, presso lo studio dell’avvocato TOMASSINI
CLAUDIO, rappresentato e difeso dall’avvocato
2013

CASAMASSIMA DOMENICO giusta delega in atti;
– ricorrente –

2379
contro

ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA 00347000721, in persona
dell’amministratore

unico

sig.

1

IVO MONTEFORTE,

Data pubblicazione: 13/02/2014

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 82,
presso lo studio dell’avvocato ROMANO ALBERTO,
rappresentata e
untn dolg

difesa

1 11 4 1

dall’avvocato REGINA ARMANDO

Th

MATARRESE GRAZIA LUCIA MTRGZL70T5315619K, TEOFILO ANNA

MATARRESE ANTONIO MTRNTN70T13B619G, MATARRESE
LEONARDA MTRLRD43E43B619H, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA NIZZA 92 PALAZZO TETTAMANTI, presso lo
studio dell’avvocato MASTROROSA COSIMO DAMIANO FABIO,
rappresentati e difesi dall’avvocato GADALETA MAURO
giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

TEOFILO FRANCESCO, TEOFILO MATTEO, TEOFILO ARCANGELO,
TEOFILO CARMELA, FIORE DOMENICO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 782/2007 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 28/06/2007 R.G.N. 1688/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/12/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
CARLEO;
udito l’Avvocato ARMANDO REGINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

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TFLNNA37B52B6190, PAPEO STERPETA PPASRP45A56B619D,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 18 marzo 1999

Matarrese Nunzio,

Sterpeta Papeo, Matarrese Leonarda, Teofilo Anna, Teofilo
Francesco, Teofilo Matteo, Teofilo Sabino convenivano in
giudizio il Comune di Canosa di Puglia e l’E.A.A.P esponendo

Zara con successiva estensione del fenomeno che aveva
interessato le vie Gorizia e Ronchi site nel Comune indicato;
che tali sprofondamenti avevano provocato rilevanti danni a
fabbricati di loro proprietà; che il Sindaco del Comune aveva
loro ordinato lo sgombero dagli immobili; che, in esito ad un
a.t.p. era rimasto accertato che le cause del crollo andavano
individuate nella presenza di cavità e di ristagno d’acqua
per la rottura delle condutture idriche e fognanti. Ciò
premesso, chiedevano condannarsi i convenuti, ciascuno per
quanto di sua responsabilità, al risarcimento dei danni in
loro favore. Nel corso del giudizio si costituivano sia il
Comune di Canosa sia l’Ente autonomo Acquedotto Pugliese, il
primo, attribuendo la responsabilità al secondo quale custode
delle condotte, il secondo eccependo la propria carenza di
legittimazione; interveniva altresì, Fiore Domenico, assumendo
di essere proprietario di un’altra unità immobiliare
interessata dal crollo. Al giudizio veniva inoltre riunito un
altro, di contenuto analogo, introdotto da Teofilo Arcangelo e
Teofilo Carmela. In esito, il Tribunale di Trani dichiarava
estinto il giudizio proposto da Fiore Domenico, accoglieva per

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che in data 8 marzo 1988 era franata la sede stradale di via

quanto di ragione le altre domande, condannando in solido i
convenuti a pagare C 200.000,00 a Matarrese Nunzio e Papeo
Sterpeta; E 66.000,00 a Teofilo Arcangelo, Teofilo Carmela,
Teofilo Anna, Teofilo Sabino, Teofilo Francesco e Teofilo
Matteo; C. 10.500,00 a Matarrese Leonarda oltre interessi

decisione proponeva appello il Comune di Canosa ed in esito al
giudizio, in cui resistevano tutti gli appellati, ad eccezione
di Fiore Domenico, e si costituivano gli eredi di Matarrese
Nunzio, la Corte di Appello di Bari con sentenza depositata
in data 28 giugno 2007 rigettava l’impugnazione e provvedeva
al governo delle spese.
Avverso la detta sentenza il soccombente ha quindi proposto
ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resistono
con controricorso l’Acquedotto Pugliese Spa nonché Papeo
Sterpeta, Matarrese Antonio, Matarrese Grazia Lucia, Teofilo
Anna e Matarrese Leonarda. L’Acquedotto Pugliese, Papeo
Sterpeta ed il Comune di Canosa hanno infine depositato
memorie illustrative a norma dell’art.378 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va rilevata la tardività della notifica, al
ricorrente, del controricorso presentato dall’Acquedotto
Pugliese Spa. A riguardo, è utile evidenziare che, in base al
dettato dell’art. 370 del c.p.c. , la parte contro la quale il
ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante
controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio

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nella misura del 3% al saldo e spese processuali. Avverso tale

eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito
per il deposito del ricorso, deposito che a sua volta secondo
la previsione dell’art. 369 del cpc deve essere effettuato nel
termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti
contro le quali è proposto.

data 2 aprile 2008 e che il controricorso è stato notificato
il 14 maggio 2008,

risulta con tutta evidenza la tardività

cui si fatto cenno con la conseguenza che, in difetto di
tempestiva notifica del controricorso, all’Aquedotto Pugliese
era consentito soltanto partecipare alla discussione orale.
Passando all’esame delle ragioni del ricorso, deve rilevarsi
che, con la prima doglianza,

deducendo la violazione e la

falsa applicazione degli artt.2043 cc, 41 c.p., 61, 62, 194,
196 cpc, 1227 co.2 cc, il ricorrente ha censurato la sentenza
impugnata per aver la Corte di Appello omesso di considerare
che i coniugi Matarrese-Papeo erano responsabili dei danni che
il proprio immobile nel 1998 aveva subito per aver omesso di
ripararlo adeguatamente, secondo quanto aveva stabilito in
precedenza, in relazione ad altro crollo verificatosi nel
1991, la sentenza 945/96, a seguito della quale essi erano
stati ampiamente risarciti.
Ha quindi concluso il motivo di impugnazione con il seguente
quesito di diritto:

N\

Dica la Suprema Corte che il

risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe
potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”

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Ciò premesso, considerato che il ricorso è stato notificato in

Con la seconda doglianza, deducendo la violazione e la falsa
applicazione degli artt.2043, 2051 cc, 41 c.p., 111 co. 6
Cost, 132 cpc, 118 disp. att. cpc, RDL n.1464/38, il
ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per aver la
Corte di Appello omesso di considerare che l’E.A.A.P. avrebbe

le cause, quindi eliminare le perdite e i dissesti e non
limitarsi ad eliminare l’effetto, eseguendo le sole
riparazioni delle condotte.
Ha quindi concluso il motivo di impugnazione con il seguente
quesito di diritto: ” Dica la Suprema Corte che incombeva
sull’E.A.A.P. il dovere di vigilanza attiva delle condotte
idriche e fognanti nell’abitato di Canosa delle quali ha per
legge la custodia con l’obbligo di manutenzione, giacchè
nell’ipotesi di omessa attività è tenuto a risarcire i danni
ai terzi, compresi quelli verificatisi alla strada”
Con la terza doglianza, articolata sotto il profilo della
motivazione omessa, errata ed insufficiente, il ricorrente
lamenta infine che la Corte di appello avrebbe ” omesso di
valutare le questioni giuridiche sollevate dal convenuto, le
prove documentali acquisite agli atti, e la obbiettiva
situazione dei luoghi, rendendo manifesto l’errato criterio
logico giuridico dal quale è scaturita la sentenza gravata”.
Tutti i motivi riassuntivamente esposti sono inammissibili per
un duplice ordine di considerazioni.
sottolinearsi che l’ultima doglianza,

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In primo luogo, deve
svolta per vizio

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dovuto assumere un comportamento fattivo al fine di rimuovere

motivazionale, non è accompagnata da alcun momento di sintesi,
omologo del quesito di diritto, che contenga sia l’indicazione
del fatto controverso, riguardo al quale si assuma
l’omissione, la contraddittorietà o l’insufficienza della
motivazione sia l’indicazione delle ragioni per cui la

Inoltre, i quesiti, che accompagnano i primi due motivi,
risultano formulati in maniera assai generica ed astratta e
non in termini compiuti ed autosufficienti non contenendo nè
la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti
all’esame del giudice di merito né tanto meno contiene
l’indicazione della questione di diritto controversa e la
formulazione del diverso principio di diritto rispetto a
quello che è alla base del provvedimento impugnato, di cui si
chiede, in relazione al caso concreto, l’applicazione. Ed è
appena il caso di osservare che il quesito è inammissibile
quando si prospetta il solo principio che secondo il
ricorrente si dovrebbe applicare oppure quando non si pone
alcun quesito ma si chiede la conferma di una tesi esposta nel
motivo del ricorso, risolvendosi ciò in una generica istanza
di decisione posta nella forma dell’interpello ripetitivo del
contenuto della norma.
L’inammissibilità deriva infine dal rilievo che le ragioni di
doglianza, formulate dal ricorrente, in ciascuno dei primi due
motivi, come risulta di ovvia evidenza dal loro stesso
contenuto e dalle espressioni usate, non concernono violazioni

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motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione.

o false applicazioni del dettato normativo bensì la
valutazione della realtà fattuale, come è stata operata dalla
Corte di merito e, riproponendo l’esame degli elementi
fattuali già sottoposti ai giudici di seconde cure e da questi
disattesi, mirano ad un’ulteriore valutazione delle risultanze

riconosciuto dalla legge il potere di riesaminare e valutare
il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il
profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame
e la valutazione operata dal giudice del merito al quale
soltanto spetta individuare le fonti del proprio
convincimento, valutarne le prove, controllarne
l’attendibilita’ e la concludenza, scegliendo, tra le varie
risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i
fatti in discussione.
Ne consegue che il ricorso per cassazione in esame

deve

essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del
ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di
legittimità, liquidate in misura diversificata, in
considerazione della tardività del controricorso presentato
dall’Acquedotto, come in dispositivo, alla stregua dei
parametri di cui al D.M. n.140/2012 sopravvenuto a
disciplinare i compensi professionali.
P.Q.M.

La Corte

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il

ricorrente al pagamento, in favore dell’Acquedotto Pugliese

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processuali, trascurando che a questa Corte non è

Spa e dell’altra parte, controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità che liquida rispettivamente in
complessivi C 5.200,00 di cui 5.000,00 per compensi, oltre
accessori di legge, ed C 200,00 per esborsi, a favore del
primo, ed E 7.200,00 di cui C 7.000,00 per compensi, oltre

e

200,00 per esborsi, a favore della

seconda.
Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 11.12.2013

accessori di legge, ed

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