Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3352 del 12/02/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 3352 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

SENTENZA

sul ricorso 25983-2014 proposto da:
SCACCHI ANTONIO, FANTAUZZI CATERINA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA MONTE SANTO 25, presso lo
studio dell’avvocato GIOVANNI MERLA, rappresentati e
difesi dall’avvocato MARIO PETRELLA;
– ricorrenti contro

D’AGOSTINI GIOVANNI;
– intimato

avverso la sentenza n. 4663/2013 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 10/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 12/02/2018

udienza del 14/12/2017 dal Consigliere ANTONELLO
COSENTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine per il rigetto del

ricorso.

FATTI DI CAUSA

I sigg. Antonio Scacchi e Caterina Fantauzzí impugnano per cassazione la
sentenza n. 4663/2013 della corte di appello di Roma che ha rigettato
l’appello principale dello Scacchi e ha dichiarato inammissibile l’appello
incidentale adesivo della Fantauzzi avverso la sentenza n. 134/2004 del

accolto la domanda spiegata nei confronti degli odierni ricorrenti dal sig.
Giovanni D’Agostini e, per l’effetto, aveva dichiarato legittimo H recesso di
costui dai contratti preliminari con i quali il sig. Scacchi e la sig. Fantauzzi si
erano separatamente impegnati a vendergli un terreno in loro proprietà
comune; il primo giudice aveva altresì adottato le conseguenti statuizioni
restitutorie e aveva rigettato le domande riconvenzionali proposte dai
medesimi Scacchi e Fantauzzi.
Giovanni D’Agostini non ha spiegato difese nel ‘giudizio di cassazione.
La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 14.12.17, per la quale non
sono state depositate memorie illustrative e nella quale il Procuratore Generale
ha concluso come in epigrafe.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Dalla relazione di notifica apposta in calce al ricorso per cassazione risulta che
quest’ultimo è stato notificato nelle forme di cui alla legge n. 53/1994 dal
procuratore dei ricorrenti, avv. Mario Petrella, all’intimato Giovanni D’Agostini
presso lo studio del relativo difensore domiciliatario nel giudizio di secondo
grado, avv. Antonio Rombolà; la notifica risulta effettuata mediante invio del
ricorso in plico raccomandato n. 76398240549-5 spedito il 14.11.2014,
all’indirizzo in Roma, via Cassiodoro n. 19.
Non è tuttavia presente in atti l’avviso di ricevimento del plico postale
contenente il ricorso (essendo rinvenibile soltanto un avviso di mancata
consegna per irreperibilità del destinatario, datato 4.11.14, relativo ad un
precedente tentativo di notifica effettuato il 30.10.14 all’indirizzo di via

tribunale di Cassino, sez. distaccata di Sora. Tale ultima sentenza aveva

Crescenzio n. 19, da cui l’avvocato Rombolà era poi risultato trasferito).
Questa Corte ha più volte affermato (da ultimo con la sentenza n. 26108/15)
che, in tema di ricorso per cassazione, la prova dell’avvenuto perfezionamento
della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere
data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, la cui assenza non può
essere superata con la rinnovazione, ovvero con la richiesta di rimessione in

aver ricevuto.
Deve pertanto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, senza necessità di
regolazione delle spese del presente giudizio, non avendo l’intimato svolto
attività difensiva.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02, deve darsi atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso a norma dell’articolo 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02, si dà atto della•
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso a norma dell’articolo 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 14 dicembre 2017

Il Consigliere es
Anto

C

Il Presidente

sore

Bruno Bianchini

tino

I

nario Giudiziario
‘a NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

12 FEB. 2018

termini della parte stessa in funzione del deposito dell’avviso che affermi non

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