Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3352 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31082-2006 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA VITE

7, presso lo studio dell’avvocato MASINI MARIA STEFANIA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARTA MAURA TINA

PASQUA, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO (OMISSIS) in

persona del

Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 219/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 27/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2011 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MATTIDI, per delega dell’Avvocato

MASINI, che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.L., quale erede del coniuge M.A., impugnava l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione deducendo: – la violazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 16 che individua la base imponibile delle partecipazioni societarie nel patrimonio netto della società come individuato nell’ultimo bilancio pubblicato; – la carenza di motivazione; – la violazione dell’art. 2697 c.c..

L’ufficio resisteva.

L’adita Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

La contribuente proponeva appello reiterando le proprie doglianze;

l’ufficio resisteva.

La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello, ritenendo che, esistendo un bilancio approvato al 31.12.1995, legittimamente l’ufficio avesse proceduto ad un’attualizzazione delle poste nello stesso espresse, laddove le medesime, in ragione dei mutamenti intervenuti tra l’approvazione del bilancio e la morte del socio, fossero inadeguate a rappresentare fedelmente il patrimonio della società.

Contro quest’ultima sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione articolato in duplice motivo ed illustrato da successiva memoria. L’Agenzia controdeduce.

Diritto

MOTIVAZIONE

Con il primo motivo, in riferimento agli immobili già compresi nel patrimonio immobiliare della ALM s.r.l. alla data di approvazione dell’ultimo bilancio (31.12.1995), la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 16, comma 1, lett. b) e vizio della motivazione, e pone il seguente quesito di diritto:

dica se sia illegittimo l’avviso di rettifica dell’Agenzia delle Entrate del 22.11.2003 che ha rivalutato i cespiti in proprietà della ALM s.r.l. alla data del 31.12.1995 rideterminando il valore delle quote della partecipazione di una società non quotata in difformità da quanto prescritto dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 16 o comunque con modalità e criteri non consentiti dal D.Lgs. n. 346 del 1990, omettendo di attribuire rilevanza al patrimonio netto della società al 31.12.1995 e, in caso di risposta affermativa, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarare nullo e/o annullare l’avviso medesimo con ogni conseguente statuizione, ivi compresa la condanna dell’Agenzia alla restituzione delle somme medio tempore riscosse con eventuale rinvio ad altra sezione Tributaria Regionale della Lombardia.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ex art. art 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 16 sotto ulteriore profilo, violazione dell’art. 2424 c.c., e del D.M. 7 gennaio 1993, art. 2 oltre vizio della motivazione, e pone il seguente quesito di diritto:

se sia illegittimo l’avviso di rettifica dell’Agenzia delle Entrate del 22.11.2003 che ha valutato i cespiti acquisiti dalla ALIVI s.r.l.

il 30.7.1996 rideterminando il valore delle quote della partecipazione di una società non quotata in difformità da quanto prescritto dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 16 dal D.M. 7 febbraio 1990, art. 2 e dall’art. 2424 c.c. o comunque con modalità e criteri non consentiti dal D.Lgs. n. 346 del 1990, in quanto ha omesso di considerare il solo patrimonio netto della società al 31.12.1995 e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarare nullo e/o annullare l’avviso medesimo con ogni conseguente statuizione, ivi compresa la condanna dell’Agenzia alla restituzione delle somme medio tempore riscosse con eventuale rinvio ad altra sezione Tributaria Regionale della Lombardia.

Entrambi i motivi vengono dichiarati inammissibili per violazione del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c.. I quesiti posti, infatti, appaiono privi dei requisiti stabiliti, per la loro formulazione, dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il quesito deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata: ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366 bis, non fa alcun riferimento alla fattispecie concreta ma si limita a riportare e ripetere i principi di diritto di cui alle norme invocate, così che un’eventuale risposta affermativa non consentirebbe affatto di dare soluzione alla concreta fattispecie portata all’esame di questa Corte (Cass. Sez. un., n. 26020 del 2008).

Tenuto conto dell’epoca di presentazione del ricorso in riferimento alla enucleazione dei principi giurisprudenziali richiamati ed applicati, si compensano integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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