Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3352 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.08/02/2017),  n. 3352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21606-2012 proposto da:

GIFAL M.L. SRL in persona dell’Amm.re Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato CARLO COLAPINTO, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3/2012 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 10/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta al

controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per il rigetto del 1^ motivo e

l’inammissibilità del 2^ motivo di ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA

1. M.L. impugnava la cartella di pagamento con cui l’agenzia delle entrate aveva intimato il pagamento della somma di Euro 254.853,52 per Irpef, addizionali, Irap, Iva e sanzioni dovute a seguito di una sentenza della commissione tributaria regionale di Bari che aveva rigettato l’appello proposto dalla contribuente riguardante un avviso di accertamento a lei notificato. La commissione tributaria provinciale di Bari accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte dell’agenzia delle entrate, la commissione tributaria regionale della Puglia lo accoglieva sul rilievo che la cartella di pagamento era stata legittimamente emessa sulla base di una sentenza della commissione tributaria regionale di Bari che era passata in giudicato, non rilevando il fatto che essa non fosse stata notificata poichè il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 37, prevede, al comma 2, solo la comunicazione del dispositivo alle parti costituite e non la notifica di esso. Inoltre la cartella risultava adeguatamente motivata perchè in essa era fatto riferimento all’avviso di accertamento prodromico ed alla sentenza della commissione tributaria regionale.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione M.L., in proprio e quale amministratore unico della società Gifal s.r.l., affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che ha errato la CTR nel ritenere che la cartella fosse adeguatamente motivata. Invero essa conteneva il generico richiamo ad una sentenza della commissione tributaria regionale senza che fosse indicato il numero o la data di emissione.

4. Con il secondo motivo deduce la nullità della cartella di pagamento in quanto essa non conteneva l’indicazione della base di calcolo degli interessi ed era omessa indicazione delle aliquote applicate per ciascuna annualità di mora.

5. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

6. Osserva la Corte che il ricorso proposto dalla società Gifal s.r.l. è inammissibile in quanto essa non risulta essere stata parte dei giudizi di merito.

7. Il primo motivo di ricorso proposto da M.L. è infondato. Invero il ricorrente deduce che i giudici di appello non hanno adeguatamente motivato in ordine al rilievo della carenza di motivazione della cartella impugnatala. Ora, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della corte di legittimità, il vizio di motivazione che giustifica la cassazione della sentenza sussiste solo qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze e incongruenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione impugnata, restando escluso che la parte possa far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice di merito e l’attribuzione agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi rispetto alle aspettative e deduzioni delle parti (Cass. n. 3198/2015; Cass. N. 11511/14; Cass. n. 19814/13; Cass. n. 1754/07). Il riesame degli elementi oggetto di valutazione, laddove non siano evidenziati vizi logici, costituisce accertamento di merito che esula dai limiti del controllo di logicità della motivazione affidato alla corte di legittimità. Nella specie non sussiste alcuna lacuna nel ragionamento decisorio seguito dalla CTR, tenuto conto che i giudici di appello hanno ritenuto superfluo il richiamo agli estremi della sentenza della CTR che aveva definito il giudizio contro l’avviso di accertamento, posto che.’ la cartella recava la chiara indicazione dell’avviso di accertamento cui si riferiva, delle imposte dovute e delle sanzioni.

7. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, posto che il ricorrente non risulta essersi doluto nei precedenti gradi di merito della mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi.

8. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla società Gifal s.r.l.; rigetta il ricorso proposto da M.L. e condanna i ricorrenti in solido a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese processuali che liquida in Euro 7.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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