Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3352 del 03/02/2022

Cassazione civile sez. I, 03/02/2022, (ud. 21/01/2022, dep. 03/02/2022), n.3352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8866-2019 r.g. proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo

Mirabello n. 23, presso lo studio dell’avvocato Crisci Simonetta,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro, rappresentato e difeso, ex

lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 04/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/1/2022 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Roma, con decreto del 4.2.2019, rigettava il ricorso proposto da G.A., cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.

3. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso G.A. prospettando cinque motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito con deposito di controricorso chiedendo il rigetto dell’avverso ricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso in esame, poiché risulta viziata la procura all’uopo conferita.

Il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente (Cass. S.U., sentenza n. 15177 del 1.6.2021).

Nel caso di specie la procura speciale rilasciata al difensore in calce al ricorso per cassazione su foglio congiunto indica soltanto la data di rilascio (4.3.2019), risalente a epoca successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, ma non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che tale data fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando soltanto l’autenticazione della firma con la formula “visto per autentica”.

Va aggiunto che, da ultimo, la Corte Cost., con sentenza n. 13/2022, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, sesto periodo, sollevate, in riferimento agli artt. 3,10,24,111 Cost. e art. 117, comma 1, agli artt. 46,18 e 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE), nonché agli artt. 6, 13 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), questioni sollevate dalla Corte di cassazione, sezione terza civile, con l’ordinanza del 23 giugno 2021.

Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame delle doglianze presentate.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensare posto che l’amministrazione intimata non ha preso posizione sulla questione preliminare decisiva dell’invalidità della procura.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2022

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