Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33518 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 30/11/2018, dep. 27/12/2018), n.33518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25356/12 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

C.G.G., rappresentato e difeso dall’avv.

Antonio Fattore, giusta procura a margine del controricorso con

ricorso incidentale, con domicilio eletto in Roma, via Ruggero

Fauro, n. 102 presso lo studio dell’avv. Alessio Costantini;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale

dell’Abruzzo n. 320/10/12 depositata in data 8 giugno 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.11.2018

dal Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale che aveva accolto il ricorso proposto da C.G.G. avverso l’avviso di accertamento con il quale si recuperava a tassazione maggiore imponibile Irpef derivante dalla cessione di un terreno edificabile.

La ripresa, in particolare, traeva origine dal controllo dell’atto pubblico stipulato nel 2003 con il quale il contribuente aveva venduto un terreno edificabile realizzando una plusvalenza non indicata in dichiarazione; nel corso dell’accertamento il contribuente aveva prodotto numerose fatture al fine di documentare di avere sostenuto, oltre al costo di acquisto del terreno, ulteriori spese per eseguire lavori sul fabbricato insistente sullo stesso terreno.

L’Ufficio deduceva che dal contratto di acquisto del 1996 emergeva che sul terreno già insisteva uno stabile rurale e che le fatture prodotte dal contribuente non dimostravano l’effettivo sostenimento dei costi di realizzazione del fabbricato.

La Commissione regionale rigettava l’appello, osservando che 1) ai fini dell’assogettamento ad Irpef della plusvalenza realizzata a seguito di vendita di suolo edificabile, non era opponibile al venditore il maggior valore del suolo accertato ai fini dell’imposta di registro, trattandosi di elemento presuntivo non sufficiente a dimostrare l’inattendibilità del prezzo dichiarato in atti; 2) in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nell’ipotesi di costi documentati da fatture che l’Amministrazione riteneva relative ad operazioni inesistenti, incombeva sulla stessa Amministrazione provare che l’operazione commerciale, risultante dalla fattura, non era stata mai posta in essere; c) la plusvalenza derivante dalla cessione di suolo edificabile doveva essere determinata avendo riguardo esclusivamente alla differenza tra la somma percepita dal venditore ed il costo d’acquisto del terreno, non assumendo rilievo, al fine di una eventuale rettifica dell’imponibile, la presunta difformità tra il prezzo della vendita ed il valore di mercato del suolo, a meno che l’Amministrazione non dimostrasse l’esistenza di una divergenza tra la somma effettivamente incassata ed il prezzo indicato nell’atto di compravendita.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, con due motivi, cui resiste il contribuente mediante controricorso e ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo.

Il contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, la Agenzia delle Entrate deduce nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, per avere la C.T.R., in assenza di specifica doglianza sul punto, rigettato l’appello sul presupposto che non sarebbe opponibile al venditore il maggior valore del suolo definito tra l’Ufficio e l’acquirente del terreno ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro.

2. Il motivo è infondato.

2.1. Questa Corte ha reiteratamente affermato che l’Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all’accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro, con conseguente onere incombente sul contribuente, al fine di superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato a quello coincidente con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro, di dimostrare di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore (si veda, tra le altre, Cass. n. 16254 del 31/7/2015; n. 14485 del 19/6/2009).

2.2. Occorre, tuttavia, rilevare che, nelle more del giudizio è sopravvenuto il D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, che ha sancito che le disposizioni in tema di imposizione diretta sulle plusvalenze da cessioni di immobili e di aziende ovvero da costituzione ed il trasferimento di diritti reali sugli stessi si interpretano nel senso che, in proposito, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla. base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131 del 1996, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. n. 347 del 1990.

La presunzione affermata in via giurisprudenziale circa la corrispondenza del valore di mercato del bene in base al valore definito ai fini dell’imposta di registro, per effetto dello ius superveniens, non è, dunque, più valida.

Alla stregua di tale ultima interpretazione, cui si intende dare continuità, la norma è da ritenersi applicabile anche a situazioni oggetto di giudizi in corso all’atto della sua entrata in vigore (Cass. n. 11543 del 6/6/2016; n. 7488 del 15/4/2016; n. 6135 del 30/3/2016), in base al rilievo che l’esplicita attribuzione alla norma di portata interpretativa di disposizione previgente – se non rende la norma, per ciò stesso, effettivamente interpretativa – le conferisce, di certo, carattere retroattivo, giacchè attesta l’intento del legislatore di attribuire alla norma medesima quell’efficacia retroattiva che, delle leggi interpretative, costituisce elemento connaturale (Corte Cost. n. 246 del 1992).

2.3. Ne consegue, che, sebbene il contribuente nel giudizio di merito non abbia mai sollevato una specifica eccezione circa la sussistenza o insussistenza della presunzione richiamata in motivazione dalla C.T.R., per effetto del richiamato ius superveniens, applicabile anche al caso in esame, non può affermarsi che il giudice di appello abbia violato il principio di necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato fissato dall’art. 112 c.p.c..

3. Con il secondo motivo di ricorso la difesa erariale denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Premettendo che la decisione gravata si fonda su due assunti, ossia la irrilevanza della difformità tra il prezzo di vendita ed il valore di mercato del suolo, a meno che l’Amministrazione non provi l’esistenza di un divario tra la somma realmente incassata dal venditore e l’importo indicato nel rogito di trasferimento, e il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’Ufficio circa l’insussistenza delle operazioni commerciali documentate dalle fatture riguardanti costi asseritamente sostenuti per la realizzazione e/o il completamento del rustico insistente sul fondo alienato, la ricorrente deduce che la prima questione è estranea al giudizio, posto che non è in contestazione un presunto divario tra la somma indicata quale corrispettivo nell’atto di cessione e quella realmente incassata dall’alienante, ma piuttosto la possibilità di aggiungere al valore iniziale del bene eventuali costi sostenuti dal contribuente al fine di ridurre o elidere la differenza tra detta posta ed il prezzo stabilito per la compravendita, e, con riguardo alla seconda questione, che non è stata mai contestata la falsità oggettiva o soggettiva dei documenti prodotti dal contribuente, ma la loro rilevanza quali indicatori di spesa in grado di far lievitare il valore iniziale del bene.

Si duole, pertanto, del fatto che i giudici di appello, nonostante le specifiche deduzioni formulate in sede di appello, ritrascritte nel ricorso per cassazione in omaggio al principio di autosufficienza, hanno omesso di valutare a) la mancata produzione del contratto d’appalto dei lavori per la costruzione dell’immobile b) la circostanza che al momento della cessione sul terreno insisteva un fabbricato realizzato al rustico c) la circostanza che la parte dichiarava nel rogito che nessun lavoro era stato eseguito sul fabbricato nei cinque anni precedenti d) il fatto che taluni dei lavori che il contribuente assumeva di avere sostenuto erano stati eseguiti in epoca antecedente all’acquisto del bene, mentre altri risultavano essere stati svolti in un momento antecedente alla data della presunta concessione edilizia ed altri ancora realizzati successivamente.

4. Il motivo è fondato.

5. La decisione della Commissione regionale non è sufficientemente motivata, in quanto si fonda su affermazioni non pertinenti e non rilevanti ai fini della decisione dalle quali non è possibile evincere gli elementi dai quali i giudici di merito hanno tratto il loro convincimento.

Infatti, ai fini della sufficienza della motivazione, non basta che il giudice si limiti a enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perchè questo è solo il contenuto “statico” della motivazione, ma è necessaria anche la descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione iniziale di ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” della motivazione stessa (Cass. 1236 del 23/1/2006; Cass. 15964 del 29/7/2016).

6. Nella fattispecie, i giudici d’appello hanno omesso di procedere ad una disamina puntuale e specifica delle numerose circostanze di fatto dedotte dall’Amministrazione a sostegno della pretesa fiscale, tutte richiamate nel ricorso per cassazione, limitandosi ad affermare che nella ipotesi di costi documentati da fatture spetta alla Amministrazione che ritenga tali costi inesistenti provare che l’operazione non è stata mai posta in essere; non hanno, invece, accertato se la documentazione prodotta dal contribuente fosse idonea a dimostrare eventuali costi da quest’ultimo sostenuti per la realizzazione del fabbricato, considerato che l’eventuale esborso di dette somme avrebbe ridotto la differenza tra il valore iniziale del bene (ossia quello di acquisto rivalutato dall’Ufficio in base agli indici Istat) ed il prezzo stabilito per la compravendita, a nulla rilevando l’eventuale divario tra la somma indicata quale corrispettivo nell’atto di cessione e quella effettivamente incassata dall’alienante.

7. Le considerazioni che precedono inducono a ritenere che la motivazione della sentenza impugnata non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dai giudici di secondo grado per giungere a ritenere infondata la pretesa tributaria e, pertanto, deve essere cassata.

8. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, il contribuente deduce “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. compensato le spese del giudizio “in considerazione delle questioni trattate”, in violazione del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., e dell’art. 92 c.p.c., che prescrive di motivare in modo specifico le ragioni della compensazione.

9. L’accoglimento del ricorso principale impone di dichiarare assorbito il ricorso incidentale.

10. In conclusione, va rigettato il primo motivo ed accolto il secondo motivo del ricorso principale e va dichiarato assorbito il ricorso incidentale; la sentenza deve, quindi, essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, per il riesame, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il primo motivo ed accoglie il secondo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA