Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33517 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 17/12/2019), n.33517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

ricorso 3741-2018 proposto da:

R.U., R.E., elettivamente domiciliati in

ROMA VIA OTTAVIANO 66, presso lo studio dell’avvocato ANDREA VIEL,

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 3852/2017 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 22/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il

25/09/2019 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

R.E. e R.U. ricorrono, svolgendo due motivi, illustrati con memorie, per la cassazione della sentenza n. 3852/14/17 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che ha rigettato l’appello proposto dai contribuenti avverso la sentenza n. 2567/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, la quale aveva respinto il ricorso dagli stessi proposto avverso l’avviso di accertamento catastale n. (OMISSIS). Con tale avviso l’Ufficio, in applicazione della L. 311 del 2004, art. 1, comma 335, aveva rideterminato il classamento, con conseguente nuova rendita catastale, di due immobili ubicati a Roma in Via (OMISSIS), a seguito di revisione classamento della microzona 24. I contribuenti ritenevano l’illegittimità dell’atto impugnato per carenza di motivazione. La tesi difensiva veniva respinta dai giudici di appello, che ritenevano l’atto accertativo sufficientemente motivato. L’Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 154, lett. e), e al D.P.R. n. 138 del 1998, art. 9. I contribuenti lamentano che la sentenza impugnata, nel confermare integralmente la sentenza di primo grado, sarebbe giunta alla legittimità della procedura L. n. 311 del 2004 ex art. 1, comma 335, ritenendo applicabile al caso di specie il solo D.P.R. n. 138 del 1998, art. 5, quale criterio guida sia della redditività media che del valore degli immobili ai fini del c.d. riclassamento. Nella fattispecie, inoltre, avere giustificato l’accertamento della nuova rendita evidenziando l’evoluzione del contesto urbano e socio economico della microzona alla quale la procedura di revisione si riferisce, non appare motivazione idonea e sufficiente ad assolvere la funzione di esternare le ragioni del provvedimento e consentire al contribuente di sviluppare la sua difesa e ciò non solo per insufficiente esplicitazione degli elementi concreti su cui il processo revisionale si fonda, ma anche inidoneità a dare conto di come la semplice appartenenza ad una microzona sia stata ritenuta fattore decisivo per l’attribuzione a ciascuna singola unità immobile di un nuovo apprezzamento globale del livello reddituale tramite l’assegnazione di una categoria o di un classe più elevata.

2. Con il secondo motivo di censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e/o falsa applicazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (c.d. Statuto del contribuente) e del D.Lgs. n. 32 del 2001. I ricorrenti ritengono che la motivazione dell’atto di riclassamento non può risolversi, come avviene nel caso di specie, in un generico elenco di causali astratte, prive di riferimenti specifici alla fattispecie concreta e non univocamente collegate al parametro normativo richiamato nell’atto stesso. Ne consegue che ritenere sufficientemente motivato l’atto accertativo in discussione sulla base del solo D.P.R. n. 138 del 1998, art. 5, quale criterio guida sia della redditività media che del valore degli immobili ai fini del c.d. riclassamento, costituirebbe una espressa violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.Lgs. n. 32 del 2001. I contribuenti riferiscono, inoltre, di avere provveduto, mediante procedura DOCFA, ad effettuare la denuncia di variazione ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 336, adeguando il classamento, sicchè la motivazione del riclassamento degli immobili in questione doveva essere ispirata, a maggior ragione, a criteri di massimo rigore, stante l’effettuazione dell’adeguamento volontario, ai sensi della citata legge, comma 336.

3. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto inerenti la medesima questione riguardante l’asserito difetto di motivazione dell’atto impugnato, sono inammissibili per carenza di autosufficienza, in ragione delle seguenti considerazioni.

a) Il giudizio di cassazione, in quanto giudizio a critica vincolata, delimitato da motivi di ricorso tassativi e specifici, esige una precisa emanazione dei motivi medesimi, in modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., e secondo il principio di autosufficienza si impone che esso contenga tutti gli elementi necessari in modo da porre il giudice di legittimità nella condizione di avere una completa cognizione della controversia e del suo oggetto, senza la necessità di fare rinvio o di accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. n. 767 del 2011).

b) Il ricorrente per cassazione, pertanto, ha l’onere di indicare specificamente e singolarmente i fatti, le circostanze e le ragioni che si assumono trascurati, insufficientemente o illogicamente valutati dal giudice di merito, e tale onere non può ritenersi assolto mediante il mero generico richiamo agli atti o risultanze di causa, dovendo il ricorso contenere in sè tutti gli elementi che consentano alla Corte di Cassazione di controllare la decisività dei punti controversi e la correttezza e sufficienza della motivazione e della decisione rispetto ad essi, senza che sia possibile integrare aliunde le censure con esso formulate.

c) Ne consegue che il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, all’integrale trascrizione degli atti del giudizio di merito, che si assumomo rilevanti ai fini della decisione, con riferimento alle singole censure illustrate in ricorso.

d) Con specifico riferimento alle denunce riferite al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, questa Corte, con indirizzo condiviso, ha affermato che nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti “testualmente” i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica “esclusivamente” in base al ricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a suo fondamento (Cass. n. 8312 del 2013; Cass. n. 9536 del 2013; Cass. n. 3289 del 2014; Cass. n. 16147 del 2017). A tale onere processuale i ricorrenti non risultano avere ottemperato, così impedendo al giudice di legittimità ogni valutazione (Cass. n. 2928 del 2015).

E’ stato, altresì, precisato che: “l’adempimento dell’obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, previsto a pena di inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino da una elencazione contenuta nell’atto, non essendo a tale fine sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte” (Cass. n. 23452 del 2017). Nella specie, non risulta neppure che nella elencazione contenuta in calce al ricorso sia stato indicato l’avviso di accertamento impugnato.

4. In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile e la parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2050,00 per compensi, oltre spese forfetaraie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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