Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33516 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 17/12/2019), n.33516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14770-2017 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUDOVISI 16,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA ZAPPALA’, che lo rappresenta e

difende unitamente all‘avvocato ILARIA NAPOLITANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza 3131/2016 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 07/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2019 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS STANISLAO che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO

CHE:

B.S. ricorre, svolgendo quattro motivi, illustrati con memorie, per la cassazione della sentenza n. 8131/17/16 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva accolto l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza n. 19505-15 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva, su ricorso del contribuente, annullato l’avviso di accertamento catastale n. (OMISSIS). Con tale avviso l’Ufficio, in applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, aveva rideterminato il classamento, con conseguente attribuzione di nuova rendita catastale, dell’immobile ubicato a Roma in Via (OMISSIS) di categoria A/2, a seguito di revisione classamento della microzona 1 – Centro Storico. Il contribuente riteneva, inter alia, l’illegittimità dell’atto impugnato per carenza di motivazione, eccependo la violazione del D.L. n. 70 del 1988, art. 11, del R.D.L. n. 652 del 1939, del D.P.R. n. 1142 del 1949, atteso che l’Ufficio non aveva effettuato il previsto sopralluogo. L’Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio presentando controricorso. La Procura Generale della Corte di Cassazione ha presentato memorie, concludendo per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto l’immobile era stato oggetto di un procedimento di revisione catastale a decorrere dal 25 marzo 2009, con cui era passato dalla categoria A/4 alla categoria A/2 con aumento della rendita da Euro 1.939 a 3.311,78. Se tale fatto fosse stato esaminato, i giudici di appello non avrebbero ritenuto che all’immobile de quo fosse applicabile la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335. Il ricorrente deduce, inoltre, che in ogni caso sarebbe stato necessario che l’Ufficio tributario nell’avviso motivasse in modo specifico e puntuale le ragioni della rideterminazione del classamento, atteso che l’immobile era stato oggetto di una procedura di revisione catastale alcuni anni prima.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, dell’art. 24 Cost, dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe consentito l’illegittima integrazione postuma, in sede contenziosa, delle motivazioni dell’avviso di accertamento, adottando anche una errata nozione del notorio e delle massime di esperienza e violato, e falsamente applicato, le norme citate in rubrica, avendo ritenuto sufficiente motivato l’avviso di accertamento. Nell’avviso non vi sarebbe, invece, nessun descrizione delle caratteristiche proprie delle unità immobiliari oggetto dell’accertamento, nonostante vi fosse scritto che proprio tali caratteristiche avrebbero condotto alla rideterminazione del classamento e della relativa rendita catastale. Inoltre, non vi sarebbe traccia del procedimento seguito per determinare l’importante dato rappresentato dal rapporto tra valore medio di mercato e valore medio catastale relativo all’insieme delle microzone comunali. I giudici di appello avrebbero espresso affermazioni generiche, prive di un concreto significato e di dimostrazione, tanto che si ricorre al fatto notorio ed alle massime di esperienza, giungendo a sostenere che si possa considerare di comune conoscenza l’aumento del valore corrente del mercato immobiliare correlato anche alla riqualificazione urbanistica ed edilizia della zona censuraria in oggetto, ponendo a base della decisione una errata nozione del notorio, per cui le sue affermazioni violano il disposto dell’art. 115 c.p.c., comma 2, applicato a fattispecie da esso non regolata.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, degli artt. 3,53 e 97 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, poichè nel determinare l’insieme delle microzone non si sarebbe tenuto conto del loro diverso peso specifico, atteso che la verifica dello scostamento sarebbe stata ritenuta sufficiente ad autorizzare ogni modifica, legittimando una revisione massiva con violazione degli artt. 53,3 e 97 Cost.. La L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, stabilisce che condizione essenziale per l’attivazione della procedura è la circostanza che il rapporto tra il valore medio di mercato ed il corrispondente valore medio catastale degli immobili situati nella microzona si discosti significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali.

4. Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e violazione del D.L. n. 70 del 1988, art. 11, del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 9 e del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che i giudici di appello avrebbero attribuito all’appellato motivi non formulati, omettendo di pronunciarsi su quelli invece proposti. I giudici di appello, infatti, avrebbero semplicemente affermato che: “L’ufficio non si è limitato alla semplice indicazione dei dati catastali dell’unità dato che ha indicato i rapporti tra valore di mercato e valore catastale ed il relativo scostamento, tutti gli atti con cui si è proceduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona… ed ha proceduto dare conto di tutti gli elementi fattuali che hanno contribuito al nuovo classamento quali la descrizione della microzona, la definizione della categoria e della classe oltre all’indicazione degli immobili posti a comparazione”. Secondo il ricorrente, se si volesse ritenere che tale generica affermazione integri una pronuncia, allora sarebbe evidente la violazione da parte della CTR del D.L. 70 del 1988, art. 11, del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 9 e del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 7, in quanto per i motivi dedotti nel corso del giudizio, gli immobili posti a comparazione non avrebbero analoghe caratteristiche.

5. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per connessione logica, sono fondati per le considerazioni che seguono.

a) L’atto tributario di classamento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria consiste nel collocare ogni singola unità in una data categoria e in una data classe, in base alle quali attribuire la rendita (D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61 e D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8); categoria e classe costituiscono due distinti elementi dell’unitaria operazione del classamento.

Ai sensi del D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, commi 2 e 3, la categoria viene assegnata sulla base della normale destinazione funzionale dell’unità immobiliare, tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali, mentre la classe, rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile nell’ambito del mercato edilizio della microzona, dipende dalla qualità urbana ed ambientale della microzona in cui l’unità è ubicata, nonchè dalle caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende.

La qualità urbana della microzona dipende dal livello delle infrastrutture e dei servizi e dalla qualità ambientale, dal livello di pregio o di degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici ancorchè determinati dall’attività umana.

Ai fini della individuazione dell’esatto valore reddituale dell’immobile, indispensabile per l’attribuzione della classe, rileva sia il fattore posizionale, determinato dalla collocazione in una microzona e dalla qualità dei luoghi circostanti, sia il fattore edilizio, desumibile dai parametri stintivi del fabbricato e della singola unità immobiliare, quali dimensione e tipologia, destinazione funzionale, epoca di costruzione, dotazione impiantistica, qualità e stato edilizio, pertinenze comuni ed esclusive, livello di piano (art. 8 cit., commi 6, 7 e 8).

b) Questa Corte è recentemente intervenuta in tema di classamento stabilendo, con sentenza n. 19810 del 2019, che l’atto di classamento va necessariamente motivato e l’obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto del contribuente) che, a sua volta richiama la L. n. 241 del 1990, art. 3, secondo cui l’Amministrazione finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”.

L’obbligo di motivazione dell’atto di classamento si atteggia diversamente a seconda che l’Amministrazione effettui modifiche di iniziativa o su sollecitazione del contribuente. L’obbligo di motivazione assume una connotazione più ampia nelle ipotesi in cui l’Agenzia del territorio muta d’ufficio il classamento ad un’unità immobiliare che ne risulti già munita. Questa Corte ha, infatti, precisato che: “in tal caso la dilatazione della componente motivazionale si giustifica per il fatto che, andando ad incidere su valutazioni che si presumono già verificate in termini di congruità, è necessario mettere in evidenza gli elementi di discontinuità che ne legittimano la variazione” (Cass. n. 19810 del 2019).

Con riferimento alla questione delle microzone comunali (L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335), le Sezioni Unite della Corte hanno affermato che l’Agenzia è tenuta a specificare se il mutamento sia dovuto a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona nella quale si colloca l’unità immobiliare e, nel caso, indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano (Cass. SS.UU. n. 7665/2016).

c) Se il nuovo classamento è stato adottato, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal signitificativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali, l’atto deve indicare la specifica menzione dei suddetti rapporti e del relativo scostamento.

Questa Corte (Cass. n. 23129 del 2018 e Cass. n. 3107 del 2019) ha, infatti, chiarito: “che il procedimento di revisione parziale del classamento di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica; che, di conseguenza, non può ritenesi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministravi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, abbiano inciso sul diverso classamento (Sez. 5, n. 22900 del 29.9.2017; Sez. 6-5 n. 3156 del 2015); che la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 249 del 2017, pur ritenendo non irragionevole la scelta fatta dal legislatore di consentire una revisione del classamento per microzone, ha fra l’altro affermato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere diffuso dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”, ribadendo così la necessità di un provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione.

Si impone, pertanto, un corretto utilizzo della metodologia del riclassamento ai sensi delle norme citate, che, a giudizio di questa Corte, non può prescindere da una valutazione, caso per caso, del singolo immobile, oggetto di riclassificazione (Cass. n. 19810 del 2019).

d) Tanto premesso, nella specie, è pacifico che l’Amministrazione abbia proceduto d’ufficio al mutamento di classamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui gli immobili sono situati, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali. In queste ipotesi la ragione giustificativa del mutamento di rendita non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, nè la mera richiesta del Comune, bensì l’accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339, ed elaborate con la Det. direttoriale 16 febbraio 2005 (G.U. n. 40 del 18 febbraio 2005), cui sono allegate le linee guida definite con il concorso delle autonomie locali. Ne consegue che non è sufficiente che siano rispettati i criteri generali previsti dall’art. 1, comma 335, cit., ma si richiede che l’attribuzione della nuova rendita venga contestualizzata in riferimento alle singole unità immobiliari, sicchè anche gli oneri motivazionali devono adeguarsi ad esigenze di concretezza ed analiticità, senza che possa ritenersi sufficiente una motivazione standardizzata, applicate indistintamente, che si limiti a richiamare i presupposti normativi in modo assertivo.

La motivazione dell’atto di riclassamento, inoltre, non può essere integrata dall’Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso (Cass. n. 25450 del 2018 e n. 6065 del 2017), nè il fatto che il contribuente abbia potuto svolgere le proprie difese vale a rendere sufficiente la motivazione, al fine di non legittimare un inammissibile giudizio ex post della sufficienza della stessa, argomentata dalla difesa svolta in concreto dal contribuente, piuttosto che un giudizio ex ante basato sulla rispondenza degli elementi enunciati nella motivazione a consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa.

e) Il tenore dell’atto impugnato non risponde ai requisiti sopra ampiamente illustrati, anche in ragione del fatto che l’immobile era stato oggetto di un procedimento di revisione catastale a decorrere dal 25 marzo 2009, a seguito del quale era passato dalla categoria A/4 alla categoria A/2 con aumento di rendita, e tale circostanza non risulta essere stata valutata dai giudici di appello.

Va, infatti, affermato che non può ritenersi sufficientemente motivato il provvedimento di diverso classamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto di scostamento senza esplicitarne gli elementi che in concreto lo hanno determinato, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (qualità urbana ed ambientale della microzona nonchè caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende) e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’ufficio addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto (Cass. n. 25766 del 2018; n. 23789 del 2018, n. 17413 del 2018, n. 17412 del 2018, n. 8741 del 2018; n. 4903 e n. 10403 del 2019). “Oltre al fatto posizionale, ai fini valutativi rileva anche il fattore edilizio, per cui non è possibile prescindere dalle caratteristiche edilizie specifiche della singola unità e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, stato di conservazione, l’anno di costruzione, ecc.), non essendo sostenibile che tutti gli immobili di una stessa zona abbiano necessariamente la medesima classe” (Cass. n. 19810 del 2019). Si deve, quindi, ribadire il principio di diritto, più volte espresso da questa Corte, secondo cui: “In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso” (Cass. n. 19810 del 2019; Cass. n. 9770 del 2019; Cass. n. 23129 del 2018).

6. La Commissione Tributaria Regionale non si è uniformata ai principi di diritto sopra ampiamente illustrati, in quanto ha ritenuto sufficientemente motivato un atto basato esclusivamente sulla revisione generalizzata del classamento degli immobili: “relativamente al contesto locale,… considerarsi di comune conoscenza l’aumento del valore corrente del mercato immobiliare correlato anche alla riqualificazione urbanistica ed edilizia della zona censurarla in oggetto”, su “circostanze notorie e d’immediata percezione e cioè sugli intervenuti miglioramenti del contesto urbano che hanno interessato l’ambito di riferimento nel quale è ubicato l’immobile in questione” e sul riferimento ad immobili similari posti in comparazione, non per caratteristiche catastali, ma per la mera collocazione nella medesima zona, in mancanza di qualsiasi specificazione in ordine ai vantaggi ritraibili concretamente dai singoli immobili interessati rispetto ad imprecisati miglioramenti dei servizi di trasporto pubblico e della qualità del contesto urbano.

I giudici di appello stabilendo che “l’ubicazione dell’immobile, la sua consistenza e il notevole (quanto notorio) incremento dell’immobile in discussione, determinato dalla buona commercialità della zona, costituiscono fondata giustificazione per il nuovo classamento, operata dall’Ufficio del territorio”, omettono di tenere conto dei principi precisati dalla giurisprudenza di legittimità, come illustrati, sul contenuto motivazionale dell’atto di riclassamento.

7. In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va accolto il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. Le spese di lite di ogni fase e grado, tenuto conto del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate rispetto all’epoca della introduzione della lite, vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. Compensa interamente tra le parti le spese di lite di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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