Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33514 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 29/11/2018, dep. 27/12/2018), n.33514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25039/12 R.G. proposto da:

GENERALE DE SANTE’ ITALIA S.P.A., in persona del legale

rappresentante, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce

al ricorso, dagli avv.ti Claudio Lucisano e Maria Sonia Vulcano,

unitamente agli avv.ti Stefano Carmini e Daniela Zamboni, con

domicilio eletto presso lo studio degli avv.ti Claudio Lucisano e

Maria Sonia Vulcano, in Roma, via Crescenzio, n. 91;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i

cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è elettivamente

domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della

Lombardia n. 66/24/12 depositata in data 27 marzo 2012

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29.11.2018

dal Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello

Fatto

RILEVATO

che:

Con ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale la Generale de Santè Italia s.p.a. impugnava il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione all’istanza di rimborso della imposta Ires versata in eccedenza negli anni d’imposta 2006 e 2007, sostenendo di avere erroneamente determinato gli interessi indeducibili ex art. 97 T.U.I.R. e di avere quindi trasferito al consolidato fiscale una perdita maggiore di quella effettiva e, conseguentemente, di avere esposto un reddito maggiore, versando una imposta superiore a quella dovuta.

L’adita Commissione rigettava il ricorso sul presupposto che l’istanza di rimborso non fosse adeguatamente provata.

A seguito di appello della contribuente, la Commissione regionale confermava la sentenza di primo grado, osservando che, sebbene la istanza di rimborso fosse ammissibile, ” nè i calcoli presentati dall’appellante, nè il bilancio di esercizio degli anni in oggetto ” erano sufficienti a supportare il diritto al rimborso, considerato che i calcoli effettuati ed i dati esposti in bilancio provenivano dalla stessa contribuente.

Ricorre per la cassazione della suddetta decisione la contribuente, affidandosi a due motivi, cui resiste l’Agenzia delle Entrate mediante deposito di controricorso.

La contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. In via preliminare, la ricorrente chiede la riunione al presente ricorso di quello iscritto al n. 25040/12 R.G., da essa proposto avverso altra sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 63/24/2012, in quanto entrambi i giudizi hanno per oggetto l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto alla istanza di rimborso delle somme versate in eccedenza a titolo di Ires ed implicano, pertanto, la soluzione di identiche questioni.

1.1. La istanza deve essere disattesa, in quanto le controversie attengono ad istanze di rimborso relative a due distinte annualità d’imposta.

2. La contribuente chiede, altresì, darsi atto dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in merito alla questione della emendabilità della dichiarazione dei redditi, per decorso dei termini D.P.R. n. 322 del 1988, ex art. 2, comma 8-bis, ed alla conseguente ammissibilità dell’istanza di rimborso, non essendo stata sul punto proposta impugnazione incidentale dalla Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado.

2.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, i giudici di primo grado hanno riconosciuto che l’istanza di rimborso era ammissibile, in quanto proposta nel rispetto delle previsioni di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, ed i giudici di appello si sono limitati a richiamare tale statuizione.

3. Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2967 e ss. c.c.., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, dell’art. 167 c.p.c. e dell’art. 97T.U.I.R., commi 1 e 2, vigente ratione temporis.

Premettendo che “la controversia riguarda le modalità di computo del pro rata patrimoniale, ossia della quota parte degli interessi passivi sostenuti complessivamente dal contribuente, indeducibili ai sensi dell’art. 97 T.U.I.R., vigente ratione temporis, ossia la corretta formula da applicare, e non i valori e gli elementi su cui la formula andava applicata, che infatti non sono stati modificati”, la contribuente sostiene che la Commissione regionale non avrebbe correttamente applicato i criteri di ripartizione dell’onere probatorio, stante l’assenza di contestazione da parte della Agenzia delle Entrate sui fatti posti dalla società a fondamento della domanda di rimborso.

Ad avviso della ricorrente, essendosi la Amministrazione limitata a sollevare una generica lamentela di difetto di prova, senza far valere contestazioni sull’esistenza dei costi dedotti, ed in particolare sull’ammontare complessivo degli interessi passivi, la decisione di secondo grado sarebbe errata laddove considera non provato il diritto al rimborso.

4. Con il secondo motivo di impugnazione, la contribuente deduce insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, rilevando che la sentenza impugnata non consente di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per addivenire alla decisione, in quanto i giudici di appello si sono limitati ad affermare di condividere la decisione dei primi giudici e di ritenere non sufficientemente provata la pretesa, non considerando che la contribuente, nel determinare la quota degli interessi passivi indeducibili, aveva omesso di escludere dalla formula le partecipazioni nelle società aderenti al consolidato fiscale e che tale errore aveva determinato una minore perdita riportabile, nell’anno d’imposta 2006, che aveva a sua volta determinato un maggior imponibile ed una maggiore imposta non dovuta, pari ad Euro 41.179,00, per il periodo 2007.

5. I motivi che, per evidenti ragioni di connessione, possono essere trattati unitariamente, sono infondati.

6. La ricorrente, sebbene abbia denunciato violazione di legge ed una insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza di appello, fa valere doglianze che attengono al merito della controversia al fine di ottenere una rivisitazione sia delle circostanze di fatto su cui si fonda l’istanza di rimborso sia delle valutazioni espresse dai giudici di merito ed una loro sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative.

7. Nel ricorso e nella memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c., la contribuente si limita, infatti, a contestare la valutazione che la Commissione regionale ha fatto in ordine alla prova documentale da essa offerta a supporto dell’istanza di rimborso, assumendo che i valori necessari per il calcolo del pro rata patrimoniale di cui all’art. 97 T.U.I.R. risultano provati mediante la produzione in giudizio dei bilanci della società relativi ai periodi d’imposta in contestazione e delle dichiarazioni fiscali da essa presentate e che tali dati non sono mai stati contestati dall’Agenzia delle Entrate, con la conseguenza che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto ritenerli provati, in applicazione del principio di non contestazione.

7.1. I giudici di appello, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, facendo corretta applicazione dei criteri di ripartizione in materia di onere probatorio, hanno dato atto che sull’Ufficio non incombeva l’onere di dare riscontro alla istanza di rimborso, gravando piuttosto sul contribuente l’onere di dimostrare la insussistenza, anche parziale, dei presupposti di imposta erroneamente dichiarati (Cass. n. 18163 del 20/12/2002; Cass. n. 13484 del 8/6/2007; Cass. n. 4578 del 6/3/2015) ed hanno, quindi, ritenuto che i prospetti dei calcoli elaborati ed i dati emergenti dal bilancio, in quanto provenienti dalla stessa contribuente, non fossero da soli sufficienti a far ritenere fondata la pretesa avanzata.

7.2. La motivazione resa non contrasta con l’onere di specifica contestazione dei fatti posti alla base della domanda incombente sulla parte resistente, invocato dalla contribuente, considerato che, nel contenzioso fiscale, il principio di non contestazione, che si fonda sul carattere dispositivo del processo, non trova applicazione sul piano delle allegazioni difensive, poichè la specificità del giudizio tributario comporta che la mancata presa di posizione dell’Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente, nei gradi di merito, non equivale ad ammissione, nè determina il restringimento del thema decidendum ai soli motivi contestati (Cass. n. 13834 del 18/6/2014; Cass. n. 961 del 21/1/2015).

8. La sentenza impugnata neppure è censurabile solo il profilo motivazionale, atteso che l’apprezzamento delle risultanze probatorie compiuto dai giudici di merito non è scrutinabile in questa sede.

Infatti, “il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice di merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe in un sua nuova formulazione, contrariamente alla formulazione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso una autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa” (Cass. n. 961 del 21/1/2015).

L’accertamento svolto dai giudici d’appello non può dunque essere rimesso in discussione in sede di legittimità.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di legittimità, in applicazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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