Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33513 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 17/12/2019), n.33513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6264/2014, proposto da:

Avv. D.L.S., difeso da se stesso, elettivamente

domiciliato presso il suo studio in Roma, via della Magnagrecia, 13;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza n. 221/28/13 emessa inter partes il

30 11,M settembre 2013 dalla Commissione Tributaria Regionale del

Lazio.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con la sentenza impugnata la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, riformando quella della Commissione Tributaria Provinciale che aveva annullato l’avviso di accertamento (OMISSIS) della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Roma, siccome notificato in violazione del termine di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, ha parzialmente validato l’accertamento, riducendo il volume d’affari del contribuente a Euro 160.000,00 e ritenendo rispettato il termine dilatorio previsto dalla predetta norma in relazione alla data di notifica del p.v.c. della Guardia di Finanza.

Ricorre per la cassazione della sentenza l’avv. D.L.S., deducendo due motivi d’impugnazione.

Al ricorso ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate, che ha proposto ricorso incidentale sul capo della sentenza che ha ridotto il volume d’affari del contribuente, nonostante la dichiarata assenza di prove che avrebbe dovuto dare ii contribuente – idonee a super are la presunzione posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32.

Ii ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c., comma 2.

Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 27 giugno 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. n. 168 del 2016.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

L’accertamento derivò da indagini bancarie della Guardia di Finanza, concluse con p.v. del 29 luglio 2009, nel corso del quale al contribuente furono contestati movimenti bancari non contabilizzati e fu concesso dai finanzieri termine fino al 29 settembre 2009 per la loro giustificazione.

Il 28 settembre il contribuente aveva prodotto memorie che, valutate dall’Ufficio, avevano dato luogo al p.v. di constatazione del 1 ottobre 2019 con il quale erano stati ritualmente concessi sessanta giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni.

L’accertamento era stato notificato il 17 novembre 2009.

Con il primo motivo il ricorrente deduce “nullità dell’atto di accertamento per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7” per non avere l’Ufficio rispettato per la notifica dell’accertamento il termine di sessanta giorni, decorrente dalla data del p.v.c. del 1 ottobre 2009.

Con il secondo motivo deduce “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli addebitamenti e accreditamenti.

Letteralmente, il primo motivo pone la stessa questione di merito posta ai giudici di merito e, come tale, sarebbe inammissibile. La lettura complessiva del ricorso consente tuttavia di capire agevolmente che la censura è rivolta alla sentenza della Commissione Tributaria Regionale e alla erronea individuazione dell’atto dalla data del quale decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12. Il motivo punta quindi alla cassazione della sentenza (pag. 18) ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione della norma predetta.

Pur così enucleato, il motivo è infondato.

Questa Corte ha già statuito (Cass., 27732/18, Cass. n. 18103/2018) che, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non deve essere rispettato nell’ipotesi in cui, dopo la chiusura del processo verbale, l’ufficio proceda autonomamente ad ulteriori verifiche sulla base di una istruttoria interna, quale aggiuntiva ed autonoma attività rispetto all’accesso presso i locali del contribuente medesimo.

Le Sezioni Unite (n. 18184 del 29.7.2013), seguite da numerose sentenze delle sezioni semplici (n. 16336 del 2014, n. 22786 del 2015), hanno statuito che la norma di cui alla L. 212 del 2000, art. 12, comma 7, deve essere interpretata nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”.

Quanto alla ratio della norma citata, le S.U. (n. 24823/2015) hanno confermato che il detto termine dilatorio tende a tutelare il contraddittorio a fronte degli elementi raccolti in sede di accesso, con ciò direttamente correlando al principio del contraddittorio la previsione del termine, che trova la sua giustificazione nella possibilità di interlocuzione fra il Fisco e il contribuente, al fine di consentire a quest’ultimo di opporre le sue ragioni e produrre documentazione per evitare l’emissione dell’atto accertativo e/o diminuire la eventuale pretesa tributaria.

Tale interesse non può ritenersi sussistente nell’ipotesi, come quella in esame, nella quale la Guardia di Finanza, dopo l’accesso presso i locali del contribuente, conclusosi il 29 luglio 2009 – con la redazione del processo verbale di constatazione, firmato da quest’ultimo, aveva proceduto ad ulteriori verifiche sulla base di una ulteriore attività istruttoria, della quale peraltro il contribuente era stato informato, istruttoria interna, quale aggiuntiva ed autonoma attività rispetto all’accesso.

Non assumono quindi rilevanza, ai fini della tutela del contribuente approntata dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, le successive attività svoltesi presso l’Ufficio e presso terzi (come le indagini finanziarie, sulle quali sono state chieste giustificazioni al contribuente, che le ha fornite).

Non possono neppure incidere sulla validità dell’atto impositivo le informazioni e gli inviti eseguiti dall’amministrazione in calce al processo verbale di constatazione del 1 dicembre 2009, nel quale fra l’altro il contribuente era stato avvertito, a norma della L. 212 del 2000, art. 12, comma 7, della possibilità di far pervenire all’Ufficio osservazioni e richieste delle quali l’Ufficio avrebbe tenuto conto. Quel che vale, ai fini della legittimità dell’operato della P.A., è il rispetto delle cadenze procedimentali e del loro contenuto, e l’errore interpretativo compiuto dallo singolo funzionario, o quello materiale nell’uso o nella scelta dei formulari e degli stampati predisposti, non può avere rilevanza tale da inficiare il provvedimento amministrativo oggettivamente conforme al modello legale.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto tende ad provocare una valutazione delle circostanze di fatto alla base della decisione.

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto insussistenti o insufficienti le spiegazioni date dal contribuente alle operazioni bancarie contestate recependo, per pura economia grafica, le valutazioni dell’Ufficio. Del resto, secondo l’interpretazione giurisprudenziale nota al contribuente (cass., 18081/2010; conf. 15857/’16) qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili. Sicchè nè l’Ufficio, nè tantomeno la Commissione, aveva l’obbligo di spiegare perchè quei movimenti bancari non contabilizzati dal contribuente fossero relativi alla sua attività professionale, soccorrendo, in proposito, la presunzione legale semplice posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2.

E poi appena il caso di rilevare che in questa sede il contribuente non ha allegato giustificazioni specifiche, poste all’attenzione dell’Ufficio o della Commissione, tali da potersi configurare l’omissione del fatto decisivo e controverso di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

Sulla base di queste stesse considerazioni deve essere accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate che si duole della riduzione dell’accertamento a carico del contribuente operata dalla Commissione Tributaria Regionale ad equo temperamento del meccanismo legale dell’inversione dell’onere della prova. La norma non consente interventi equitativi della Commissione, che peraltro sono incompatibili anche con la natura impugnatoria del processo tributario.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale; in accoglimento di quello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente grado.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 17 dicembre 2019

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