Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33512 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 29/11/2018, dep. 27/12/2018), n.33512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23982/12 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i

cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

contro

PALLADINO DENTAL CENTER S.R.L., in persona del legale rappresentante,

rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso,

dagli avv.ti Francesco Casertano e Stefano Casertano, con domicilio

eletto in Roma, via Panama, n. 74;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della

Campania n. 45/31/12 depositata in data 5 marzo 2012;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29.11.2018

dal Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate notificava alla società Palladino Dental Center s.r.l., che svolgeva servizi per studi odontoiatrici, avviso di accertamento con il quale determinava, per l’anno d’imposta 2004, a norma del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 32 e art. 39, comma 1, lett. d) maggior imponibile ai fini Ires e Irap, avendo rilevato costi non deducibili e maggiori ricavi.

La contribuente proponeva ricorso eccependo la nullità dell’accertamento per difetto di motivazione e la inattendibilità della ricostruzione dei ricavi effettuata dall’Ufficio.

La Commissione provinciale accoglieva il ricorso con sentenza che veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate, la quale ribadiva la legittimità e fondatezza dell’accertamento.

La Commissione regionale rigettava l’appello, osservando che il ricorso non conteneva specifiche censure in ordine alla motivazione con cui il giudice di primo grado, valorizzando le contestazioni sollevate dalla contribuente, aveva annullato l’atto impositivo.

Ricorre per la cassazione della suddetta decisione l’Agenzia delle Entrate, con tre motivi.

La contribuente resiste mediante deposito di controricorso e deposita memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, la difesa erariale denuncia violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Commissione regionale ritenuto i motivi di gravame formulati con l’atto di appello non dotati del carattere di specificità.

2. Con il secondo e con il terzo motivo, l’Agenzia delle Entrate censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sentenza impugnata per difetto di motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia, deducendo che la decisione è viziata per non avere tenuto in considerazione tutte le argomentazioni esposte nell’atto di appello e le circostanze di fatto poste a fondamento della pretesa fiscale e per non avere preso in esame le censure mosse alla sentenza di primo grado.

3. Il primo motivo di impugnazione – che non può essere dichiarato inammissibile per la denunciata violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dovendo questa Corte ricondurre il motivo sotto l’elgida della più appropriata tipologia, e cioè quella del dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – è fondato e va accolto, con assorbimento degli altri motivi.

4. Secondo il costante orientamento di questa Suprema Corte, ” nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “i nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (Cass. n. 3064 del 29/2/2012; Cass. n. 14031 del 16/6/2006; Cass. n. 4784 del 28/2/2011; Cass. n. 1200 del 22/1/2016; Cass. n. 7369 del 22/3/2017).

4.1. Si è, tuttavia, anche affermato che in tema di contenzioso tributario è inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l’atto di appello che, limitandosi a riprodurre le argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado, senza il minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma, non contenga alcuna parte argomentativa che miri a contestare il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata (Cass. n. 1461 del 20/1/2017).

5. Nella specie, come si evince dalla stessa pronuncia impugnata, la parte appellante, ” ribadendo la legittimità e fondatezza dell’accertamento analitico-induttivo effettuato”, oltre a richiamare le argomentazioni difensive già fatte valere in primo grado, ha anche specificamente aggredito le statuizioni del giudice di primo grado, come risulta dallo stralcio dell’atto di appello riportato in ricorso, contestando il percorso logico-giuridico posto dalla Commissione provinciale a fondamento del proprio convincimento e, pertanto, quanto dedotto in appello assolve senz’altro l’onere di specificità di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.

6. La pronuncia impugnata appare dunque erroneamente argomentata ed in contrasto con i principi di diritto sopra richiamati, essendosi la Commissione regionale limitata a sostenere che l’atto di appello non recava concrete censure “in ordine alla motivazione”, per il solo fatto che con il gravame venivano riproposte ragioni già svolte in primo grado, senza verificare se ciò fosse sufficiente per contrastare gli argomenti su cui si fondava la pronuncia di primo grado.

7. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo e del terzo motivo e la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per il riesame, oltre che per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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