Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33512 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 17/12/2019), n.33512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9544-2014 proposto da:

L.M.L., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato FRANCESCO MANZON;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO AURUNCO DI BONIFICA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

GIOSUE’ BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE PEZONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 87/2013 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 18/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott.ssa D’OVIDIO PAOLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta L.M.L. impugnava la cartella di pagamento n. (OMISSIS), notificata il 17/3/2009, relativa a contributi consortili di bonifica e miglioramento fondiario per gli anni 2005 e 2006, eccependo, tra l’altro, la illegittimità della pretesa contributiva per asserita mancanza di beneficio derivante dalle opere di bonifica.

Il Consorzio Aurunco di bonifica si costituiva contestando il ricorso, di cui chiedeva il rigetto, evidenziando che la determinazione dei contributi per ogni proprietà era effettuata in base al beneficio che gli immobili traggono dalle opere e dall’attività del Consorzio nel rispetto dei criteri stabiliti in riferimento al vigente Piano di Classifica approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 0165 del 15/2/2000.

2. La Commissione tributaria provinciale adita, con sentenza n. 820/09/10, rigettava il ricorso ritenendo che, in presenza di motivazione riferita al Piano di Classifica contenuta nella nota integrativa della cartella di pagamento, ed in assenza di una specifica contestazione riguardante il procedimento ed il contenuto del piano di classifica, nessun ulteriore onere probatorio gravava sul Consorzio.

3. Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente, il quale insisteva per la riforma della sentenza impugnava, sostenendo l’erroneità della decisione dei primi giudici.

4. La Commissione tributaria regionale di Napoli, con sentenza n. 87/01/13, depositata il 18/2/2013, rigettava l’appello fondando la decisione sul principio, enunciato da Cass., sez. 5, 21/7/2010, n. 17066, secondo cui “in tema di contributi consortili, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata con

riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio grava sul Consorzio circa l’esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, ma tale inversione dell’onere probatorio realizza una presunzione “iuris tantum” e non “iuris ed de iure” (che può derivare solo dalla legge), per cui non viene meno il diritto del contribuente di fornire nel giudizio tributario la prova contraria, anche se non abbia impugnato il piano in sede amministrativa, stante la possibilità per il giudice tributario, avvalendosi dei poteri ufficiosi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, di disapplicare un regolamento od un atto amministrativo generale ove ritenuto illegittimo in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnaione nella diversa sede competente”.

5. Avverso tale sentenza L.M.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso il Consorzio Aurunco.

Diritto

RITENUTO

CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso è prospettata la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, anche quale vizio di motivazione n. 5 c.p.c. – Sotto il medesimo profilo, nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in subordine n. 5 c.p.c. per difetto assoluto di motivazione in ordine alla sussistena dei presupposti impositivi”.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata sotto plurimi profili, deducendo che la motivazione sarebbe priva di un valido supporto argomentativo di sostegno perchè afferma la debenza del contributo sulla base di mere informazioni concernenti l’attività genericamente svolta dal Consorzio come richiamata dal piano di classifica approvato, senza tuttavia specificare se i fondi cui i contributi si riferiscono siano inseriti nel perimetro di contribuenza; deduce altresì che nella specie il Consorzio non avrebbe prodotto nè il Piano di Classifica nè il cd. “perimetro di contribuenza”, e che quest’ultimo neppure risulterebbe approvato.

1.1. Il motivo è inammissibile, per plurime ragioni, sotto tutti i profili in cui è articolato.

L’inammissibilità discende innanzitutto dal suo confezionamento come motivo composito, simultaneamente volto a denunciare violazione di legge e vizio di motivazione, avuto riguardo al principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass., sez. 1, 23/10/2018, n. 26874, Rv. 651324 – 01; Cass. sez. 1, 23/9/2011, n. 19443, Rv. 619790 01).

In Ogni caso:

– la denuncia di violazione di legge, formulata in riferimento all’art. 2697 c.c., è inammissibile giacchè dalla sua illustrazione si evince che la censura non verte sul significato e sulla portata applicativa della norma citata (lo stesso ricorrente, a p. 7 del ricorso, afferma di condividere il principio enunciato nella sentenza impugnata), bensì sulla omessa valutazione da parte della CTR in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto (in particolare, la inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza, approvato e trascritto) per ritenere il Consorzio esonerato dall’onere probatorio circa l’esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili di cui è causa, e dunque sulla ricognizione della fattispecie concreta.

Invero, la CTR ha correttamente affermato che l’onere probatorio in ordine all’esistenza del beneficio derivante agli immobili compresi nel piano delle opere di bonifica non grava sul Consorzio, realizzandosi una inversione dell’onere probatorio in forza di una presunzione júris tantum, che non esclude il diritto del contribuente di fornire la prova contraria (principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha ripetutamente affermato che, in tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l’onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio: cfr. Cass., sez. 5, 18/04/2018, n. 9511, Rv. 647836 – 01; Cass., sez. 6-5, 24/05/2017, n. 13130, Rv. 644262 – 01).

La sentenza impugnata, dunque, non ha alterato il riparto degli oneri probatori siccome previsto dall’art. 2697 c..c. e dalla citata giurisprudenza di legittimità, ma ha ritenuto assolti tali oneri in applicazione del principio richiamato, implicitamente ma inequivocabilmente ritenendo esistenti nella specie i presupposti di fatto.

Non avendo il ricorrente contestato tale principio, ma solo la sussistenza del presupposto costituito dall’inclusione dei fondi nel perimetro di contribuenza debitamente trascritto (circostanza, peraltro, che non risulta essere stata contestata in corso di causa, come rilevato dal controricorrente), deve conseguentemente escludersi che nella specie sia stata ammissibilmente dedotta una violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che tale vizio si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poichè in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, e dunque nei limiti consentiti da tale norma, come riformulata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (V. Cass., sez. 3, 17/6/2013, n. 15107, Rv. 626907 – 01; Cass., sez. 3, 5/9/2006, n. 19054, Rv. 592634 – 01).

b) la denuncia di vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 è inammissibile giacchè non individua un preciso fatto storico, decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), che la CIR avrebbe omesso di considerare, non essendo stato neppure specificato dal ricorrente in quale atto processuale ed in quali termini la circostanza dell’inclusione o meno dei fondi in oggetto nel perimetro di contribuenza debitamente trascritto e/o dell’esistenza del piano di classifica sia stata oggetto di discussione tra le parti nel corso dei giudizi di merito (peraltro, come già rilevato, il controricorrente afferma che dette circostanze non sarebbero state oggetto di contestazione).

c) la denuncia di vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per difetto assoluto di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi è parimenti inammissibile, atteso che la sentenza impugnata è sufficiente motivata in ordine alle ragioni per cui ha ravvisato l’obbligo contributivo, individuate nella presunzione circa l’esistenza del beneficio derivante dal riferimento al Piano di classifica contenuto nella cartella e nella assenza di prova contraria fornita dal contribuente.

Tale motivazione è conforme al “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, la cui violazione è individuabile nelle sole ipotesi (all’evidenza non ravvisabili nella specie) – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., sez. 3, 12/10/2017, n. 23940, Rv. 645828 – 01; Cass. SU, 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629830 – 01).

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la “nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine agli artt. 3, 23, 24 e 97 – Violaione e falsa applicazione dell’art. 860 c.c. e del R.D. n. 215 del 1933, artt. 3 e 10 nonchè L.R. 25 febbraio 2003, n. 4, art. 6, in relaione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.”.

Nell’illustrazione del motivo il ricorrente, dopo aver richiamato le disposizioni della L. n. 215 del 1933 in tema di classificazione dei comprensori di bonifica e di delimitazione del cd. “perimetro di contribuenza”, osserva che la presunzione di beneficio, con conseguente inversione dell’onere della prova, non investe tutti gli immobili ricompresi nel comprensorio di bonifica consortile, ma solo quelli inclusi nel cd. “perimetro di contribuenza”. Ciò premesso, afferma che nel caso in esame il Consorzio Aurunco di Bonifica non avrebbe mai effettuato detta perimetrazione ed aggiunge che tale circostanza sarebbe desumibile dalla “relaione tecnica che si richiama, allegata in atti, a firma del tecnico L.M.T. ” (p. 10 del ricorso), della quale riporta uno stralcio nel quale si afferma, tra l’altro, che il comprensorio di classifica e riparto sarebbe stato superato dalla L.R. n. 4 del 2003.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Anche in questo caso, infatti, la censura è formulata proponendo cumulativamente vizi tra loro eterogenei ed incompatibili (omessa motivazione e violazione e falsa applicazione di legge con la conseguente inammissibilità per le ragioni già sopra evidenziate in relazione al primo motivo.

Inoltre, con riferimento alla censura formulata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il motivo è inammissibile anche per difetto di specificità, non essendo state indicate le affermazioni contenute nella sentenza impugnata che si porrebbero in contrasto con le norme indicate nell’intitolazione del motivo.

Tale modalità di deduzione si pone in contrasto con il principio secondo il quale, nel ricorso per cassazione, il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., sez. 6-3, 26/06/2013, n. 16038, Rv. 626926 – 01; Cass., sez. 6-5, 01/12/2014, n. 25419, Rv. 633415 – 01; Cass., sez. L, 12/01/2016, n. 287, Rv. 638395 – 01).

Quanto all’ulteriore profilo, volto a denunciare la nullità della sentenza per omessa motivazione, valgono le stesse considerazioni già svolte con riferimento al precedente motivo, essendo la sentenza impugnata adeguatamente motivata sotto il profilo della conformità al minimo costituzionale.

In definitiva, il ricorrente, con tale censura, pur deducendo apparentemente un vizio di violazione e falsa applicazione di legge c/o di omessa motivazione, ripropone sostanzialmente la doglianza (già dedotta con il precedente motivo, ancorchè in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) circa l’omesso esame, da parte della CTR, del fatto relativo alla asserita mancata inclusione del fondo cui si riferiscono i contributi nel cd. perimetro di contribuenza. Nell’illustrazione del secondo motivo in esame il ricorrente aggiunge un ulteriore elemento di doglianza, richiamando “relazione tecnica…, allegata in atti, a firma del tecnico L.M.T.”, dalla quale si dovrebbe desumere che il fondo indicato nella cartella impugnata non ricade in alcun perimetro di contribuenza consortile.

Anche con riferimento a tale profilo il motivo è inammissibile, in primo luogo perchè affetto da genericità, non essendo stato indicato nell’illustrazione della doglianza il momento processuale in cui la richiamata relazione sarebbe stata prodotta, nè la sua collocazione negli atti di causa, e neppure le allegazioni e difese svolte in relazione alla stessa.

In proposito, deve trovare applicazione il principio secondo il quale, qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (Cass., sez. 5, 21/5/2019, n. 13625, Rv. 653996 01).

A ciò si deve aggiungere, quale ulteriore ragione di inammissibilità della censura relativa alla omessa considerazione della relazione tecnica richiamata, che in sede di legittimità non può essere dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (e tantomeno ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) il vizio di omesso esame di un fatto decisivo della controversia per la mancata considerazione di una perizia stragiudiziale, in quanto la stessa costituisce un mero argomento di prova (Cass., sez. 6-5, 9/04/2018, n. 8621, Rv. 647730 – 01).

Peraltro, tale profilo della censura in esame, anche ove potesse essere inteso come volto a denunciare una erronea valutazione delle risultanze dell’elaborato tecnico prodotto, risulterebbe comunque inammissibile, nel solco del principio secondo il quale “il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4” (Cass., sez. 3, 10/06/2016, n. 11892, Rv. 640194 – 01).

3. Con il terzo motivo di ricorso è denunciato il “difetto assoluto di motivazione in merito alla illegittimità della richiesta di contributo irriguo”.

Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non si sarebbe pronunziata sulla eccezione circa la illegittimità del contributo irriguo, e ciò nonostante che esso si differenzi dal contributo consortile, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità.

Viene richiamata anche per tale motivo la “allegata relazione tecnica” dalla quale risulterebbe che il L.M. non utilizzerebbe l’acqua del Consorzio per irrigare e che non vi sarebbe comunque alcuna prova dei consumi.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente lamenta il mancato esame di una eccezione, asseritamente proposta con specifico riferimento al contributo irriguo, senza tuttavia precisare in quale atto processuale ed in quali termini sarebbe stata sollevata nel corso del giudizio di merito. Ne deriva l’inammissibilità per difetto di specificità della censura.

Inammissibile è anche il generico riferimento alla “allegata relazione tecnica”, sia per le ragioni già esposte in relazione alla precedente analoga censura, sia perchè con essa vengono introdotte nuove valutazioni di merito, non sindacabili in sede di legittimità.

4. Con il quarto motivo è denunciata la “nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla eccezione circa l’impossibilità di comprendere i criteri di computo del contributo utilizzati dal Consorzio”.

Nell’illustrare tale motivo il ricorrente lamenta la “inesistenza di criterio oggettivamente verificabile per la determinazione del contributo di cui si contesta anche il calcolo incomprensibile. Per i motivi innanzi illustrati è evidente che le relative tabelle di indici di beneficio risultano carenti sotto il profilo della loro concreta esistenza e quanto al controllo di conformità del loro contenuto alla realtà concreta dei fondi interessati dalla richieste consortili”.

4.1 Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente, invero, non ha indicato dove la eccezione in relazione alla quale lamenta l’omessa pronuncia, che implica un accertamento di fatto in ordine ai criteri di computo utilizzati dal Consorzio, sarebbe stata proposta nel giudizio di merito.

La giurisprudenza di legittimità è rigorosa in proposito: ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. sez. 3, 22/7/2005, n. 15422, Rv. 584872 – 01; Cass. sez. 2, 22/4/2016, n. 8206, Rv. 639513 – 01; Cass. sez. 1, 30/11/2006, n. 25546, Rv. 593077 – 01).

5. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

– dichiara il ricorso inammissibile;

– condanna il ricorrente a pagare alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in E. 2.300,00 per compensi, oltre rimb. forf. ed oneri fiscali e previdenziali di legge

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis.

Così deciso in Roma, dalla 5 sezione civile della Corte di cassazione, il 20 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 17 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA