Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33511 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 29/11/2018, dep. 27/12/2018), n.33511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23972/12 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i

cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

contro

C.C., rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Mancuso

unitamente all’avv. Giuseppe Gullo, in forza di procura speciale a

margine del controricorso, con domicilio eletto in Roma, via

Oslavia, n. 14;

– controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del

Piemonte n. 52/1/11 depositata in data 19 maggio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29.11.2018

dal Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello

Fatto

RILEVATO

che:

C.C. proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, a fronte dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2003, aveva recuperato a tassazione, ai fini delle imposte dirette, la plusvalenza derivante dalla vendita di terreno edificabile – pervenuto al contribuente a seguito di dichiarazione di successione alla madre D.S. – oggetto di convenzione di lottizzazione con il Comune di Altamura.

Deduceva che, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 68, comma 2, la plusvalenza conseguita era pari alla differenza tra il prezzo di vendita ed il valore normale del terreno e che, in ragione del breve lasso di tempo intercorrente tra la data di stipula della convenzione di lottizzazione (7.1.2003) e quella di conclusione dell’atto di vendita (21.5.03), doveva presumersi che il valore normale alla data di inizio della lottizzazione coincidesse con il valore indicato al momento della vendita.

La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso con sentenza che veniva appellata dal contribuente dinanzi alla Commissione regionale, la quale riformava la decisione di primo grado, motivando che, nel caso di lottizzazione di terreni pervenuti a seguito di successione, il valore normale coincideva con quello dell’area all’inizio della lottizzazione e che, in ragione del tempo intercorso tra la stipula della convenzione di lottizzazione e la vendita, ” il valore del terreno al momento della convenzione era presumibilmente quello dichiarato in quanto l’incremento di prezzo si determina tra il periodo precedente la convenzione e il momento della convenzione…”.

Ricorre per la cassazione della suddetta sentenza l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico motivo.

Il contribuente resiste mediante deposito di controricorso e deposita memoria ex art. 380-bis.1.c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo d’impugnazione, la difesa erariale denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 67 e 68, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Premettendo, in fatto, che il contribuente, avendo ricevuto a seguito di successione, unitamente ai fratelli, un appezzamento di terreno, aveva proceduto alla lottizzazione dello stesso stipulando una convenzione con il Comune di Altamura e lo aveva successivamente venduto ad una società, ribadiva che era evidente la realizzazione di una plusvalenza, risultando il valore del terreno aumentato proprio in dipendenza della intervenuta lottizzazione, considerato che, ai fini della individuazione del valore iniziale dei terreni, non si doveva fare riferimento al momento della stipulazione della convenzione, bensì a quello dell’avviso del procedimento che aveva condotto alla conclusione della convenzione di lottizzazione.

Richiamando l’art. 68 T.U.I.R., comma 2, la ricorrente evidenzia che per ” data di inizio della lottizzazione ” deve intendersi il momento in cui l’autorità competente ha provveduto ad emettere la necessaria autorizzazione e che, pertanto, le cessioni a titolo oneroso dei terreni, effettuate a partire da tale momento, producono plusvalenza tassabile, trattandosi di cessioni di terreni lottizzati; ha, conseguentemente, rilevato la erroneità della motivazione della sentenza impugnata, laddove essa, aderendo alla tesi difensiva del contribuente, ritiene irrilevante l’aumento di valore subito dal terreno tra il momento che precede la convenzione e quello di stipulazione della convenzione.

2. Il motivo è fondato.

3. A norma dell’art. 67 T.U.I.R. ” sono redditi diversi…. a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici; b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonchè, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione…”.

Il comma 2 dell’art. 68 T.U.I.R. prevede che ” il costo dei terreni acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della costruzione “.

4. Questa Corte ha costantemente affermato che, ai fini della tassazione del reddito, il terreno deve intendersi giuridicamente “lottizzato” nel momento in cui l’autorità competente ha provveduto ad emettere la necessaria autorizzazione, non essendo indispensabile che si sia già realizzata la condizione sospensiva cui l’autorizzazione è subordinata, ossia la stipula di una convenzione, che preveda vari oneri a carico del proprietario (Cass. n. 11819 del 19 maggio 2006; n. 15584 del 27/7/2016; n. 22488 del 4/11/2015).

Si è anche precisato che tale norma non richiede necessariamente la esistenza di una lottizzazione attuata con il procedimento previsto dalla L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 28, essendo sufficiente, perchè possa configuarsi una plusvalenza tassabile che, prima dell’alienazione del terreno, sia stata posta in essere una qualche attività di tipo tecnico diretta al suo frazionamento o, comunque, a renderne possibile l’utilizzazione a scopo edificatorio (Cass. n. 6836 del 18/5/2001; n. 22584 del 11/12/2012; n. 20277 del 4/9/2013).

Le ragioni che fanno ritenere sufficiente la cd. lottizzazione “sulla carta” sono ricavabili dalla stessa nozione di lottizzazione e dalla ratio stessa della disposizione tributaria. Risulta, infatti, evidente, che il vantaggio economico da lottizzazione si realizza nel momento in cui il privato vende il terreno ad un prezzo maggiorato, proprio per la possibilità di realizzarvi opere edilizie, e non nel successivo momento in cui l’acquirente realizza le opere stesse, non conseguendo in tale momento alcuna plusvalenza, ma avvalendosi solamente di una facoltà che ha già acquisito tramite il pagamento del prezzo (Cass. n. 11819 del 19/5/2006).

5. Nella fattispecie in esame, è pacifico che la convenzione di lottizzazione è stata conclusa in data 7/1/2003, mentre l’atto di vendita è stato stipulato il 21/5/2003.

Sebbene tra i due atti sia intercorso un breve lasso di tempo, al fine di accertare la sussistenza della plusvalenza si deve avere riguardo alla differenza tra il corrispettivo percepito ed il valore normale del terreno all’inizio della lottizzazione, come previsto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 68, comma 2, vertendosi nel caso in esame in ipotesi in cui i terreni sono pervenuti ai venditori a titolo gratuito, ossia mediante successione ereditaria.

Poichè la data di inizio della lottizzazione coincide con l’approvazione, da parte dell’autorità competente, del piano di lottizzazione, la motivazione resa dalla Commissione regionale si pone in evidente contrasto con le disposizioni normative di cui si denuncia la violazione, in quanto i giudici di appello hanno ritenuto insussistente la plusvalenza sul presupposto che il valore del terreno al momento della convenzione fosse presumibilmente quello dichiarato al momento della vendita, omettendo in tal modo di considerare che l’aumento di valore, da cui scaturisce la plusvalenza, si verifica non al momento della stipula della convenzione, ma nel momento precedente in cui viene emessa l’autorizzazione per la lottizzazione.

6. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione tributaria del Piemonte, in diversa composizione, per il riesame in relazione alla censura accolta, oltre che per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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