Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33511 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 17/12/2019), n.33511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9217-2014 proposto da:

A.N., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOSUE’ BORSI

4, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI DURANTE;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO BONIFICA STORNARA E TARA, elettivamente domiciliato in ROMA

VIALE BRUNO BUOZZI 32, presso lo studio dell’avvocato ANGELO

MARTUCCI, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18/2013 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

TARANTO, depositata il 15/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott.ssa D’OVIDIO PAOLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di A.T.N. impugnava una cartella esattoriale emessa da Soget s.p.a., su ruoli del Consorzio di Bonifica di Stornara e Tara, limitatamente all’applicazione del contributo consortile irriguo, relativo all’annualità 2002, sui terreni di proprietà del ricorrente, siti in agro di Ginosa e rientranti nel comprensorio di competenza del medesimo Consorzio.

In particolare, il ricorrente assumeva di non essere tenuta a corrispondere i contributi richiesti per difetto del presupposto impositivo, stante l’assenza di utili ed efficienti opere consortili e la carenza di interventi manutentivi dell’Ente, in relazione all’annualità 2002, sui terreni suindicati.

2. La Commissione tributaria provinciale di Taranto, con sentenza n. 57/3/10, accoglieva il ricorso.

3. Avverso tale sentenza proponeva appello il Consorzio di bonifica di Stornara e Tara, il quale insisteva per la riforma della sentenza impugnata ribadendo che tutti i proprietari degli immobili situati nel comprensorio consortile che abbiano beneficio dall’attività del Consorzio sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per la manutenzione e l’esercizio delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, nonchè producendo documentazione volta a dimostrare che i terreni del ricorrente erano interessati da impianti di irrigazione. Ribadiva altresì di aver imposto al contribuente solo il cd. contributo fisso, caratterizzato dal contributo irriguo per la manutenzione e gestione degli impianti di irrigazione, il quale deve essere sempre corrisposto, indipendentemente dall’utilizzazione dell’acqua.

4. La Commissione tributaria regionale di Bari – Sezione distaccata di Taranto, con sentenza n. 18/28/13, depositata il 15/2/2013, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’appello del Consorzio di bonifica, ritenendo dovuto il contributo cd. irriguo fisso richiesto dal Consorzio (identificato con il cod. 750).

5. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso il Consorzio di bonifica Stornara e Tara.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del controricorso – notificato a mezzo posta con spedizione effettuata dall’Ufficiale giudiziario l’11/8/2015 – per tardività della sua notificazione, atteso che quest’ultima, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., doveva essere effettuata entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 369 c.p.c., e quindi entro il 3/10/2014 (tenuto conto della sospensione feriale), essendo stato notificato il ricorso principale in data 9/7/2014.

2. Ancora in via preliminare, e nonostante l’inammissibilità del controricorso, deve comunque essere esaminata, in quanto rilevabile d’ufficio, la questione dell’inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente per asserita violazione dei termini per proporre impugnazione vigenti ratione temporis, sul rilievo che il presente ricorso per cassazione sarebbe stato notificato al Consorzio di bonifica solo in data 9/7/2014, e dunque ben oltre l’anno dalla data di pubblicazione della sentenza, avvenuta il 15/2/2013.

In proposito, è opportuno premettere che il presente giudizio è stato instaurato nell’anno 2002, sicchè nella specie, come del resto è pacifico in causa, non è applicabile la L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, che ha abbreviato da un anno a sei mesi il termine cd. lungo di proposizione delle impugnazioni di cui all’art. 327 c.p.c.., atteso che tale modifica trova applicazione, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della stessa legge, ai soli giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (per tutte cfr. Cass., sez. 5, 27/07/2018, n. 19979, Rv. 650147 – 01).

Deve altresì darsi atto che il presente ricorso risulta notificato a mezzo posta, con spedizione avvenuta in data 2/4/2014, come attestato dal timbro dell’Ufficio postale in calce alla relata di notifica sottoscritta dal difensore della parte ricorrente, il quale si è avvalso della facoltà di eseguire la notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994.

La data del 2/4/2014 assume rilevanza ai fini della verifica del termine di decadenza dall’impugnazione, considerato che, in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, a tali fini occorre avere riguardo alla data di spedizione dell’atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del destinatario (nella specie avvenuta solo il 9/7/2014), in virtù del principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato.

Ciò posto, il presente ricorso risulta notificato (con spedizione del 2/4/2014)dopo un anno e 46 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza (avvenuta il 15/2/2013 e non seguita da notificazione) e, dunque, tempestivamente, atteso che al termine di un anno all’epoca previsto dall’art. 327 c.p.c. (richiamato, in relazione al processo tributario, dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3), da calcolarsi prescindendo dal numero dei giorni dai quali è composto ogni singolo mese o anno, devono aggiungersi quarantasei giorni, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 1, e della L. 7 ottobre 1969 n. 742, art. 1, comma 1 (nel testo applicabile ratione temporis, essendo stata introdotta la riduzione da quarantasei a trentuno giorni solo a decorrere dall’anno 2015, ai sensi del D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv., con modif. in L. n. 162 del 2014), non dovendosi tenere conto dei giorni tra il primo agosto ed il quindici settembre di ogni anno, per effetto della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (cfr. Cass., sez. 5, 4/03/2015, n- 4310, Rv. 634909 – 01; Cass., sez. 5, 4/10/2013, n. 22699, Rv. 628576 – 01).

3. Con il primo motivo di ricorso è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, al R.D. 215 del 1933, art. 10 e all’art. 860 c.c., con riguardo all’attribuzione dell’onere probatorio alle ricorrenti, anzichè al Consorzio”.

Il ricorrente lamenta che la CTR, attribuendo valore presuntivo dell’esistenza del beneficio alla mera inclusione del fondo nel comprensorio consortile, non avrebbe tenuto conto che nella specie il piano di classifica risulta deliberato dal Consorzio nel 2003 ed approvato dalla Regione Puglia nel 2004, mentre i tributi scrutinati in causa sono relativi all’anno 2002, allorquando non era vigente alcun piano di classifica.

3.1. Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata ha affermato che “quando la legittimità del piano di classifica non viene contestata, come nel caso di specie, l’onere di provare l’eventuale inadempimento delle indicazioni contenute in detto piano e segnatamente l’inesecuzione delle opere di manutenzione da questo previste, grava sul contribuente”.

Sostiene invece il ricorrente che nella fattispecie in esame tale principio non sarebbe applicabile perchè i contributi di cui è causa sono relativi ad una annualità (2002) in cui il piano di classifica non era stato ancora deliberato dal Consorzio di bonifica di Stornara e Tara nè approvato dalla Regione.

Dunque, come si evince dall’illustrazione della doglianza, solo apparentemente nella specie viene dedotta una violazione delle norme indicate nell’intitolazione del motivo, mirando in realtà la censura ad una inammissibile rivalutazione dei fatti operata dal giudice del merito (cfr. Cass., sez. 6-3, 04/04/2017, n. 8758, Rv. 643690 – 01), in particolare con riferimento all’esistenza del piano di classifica all’epoca cui si riferiscono i contributi oggetto di controversia.

Qualora invece la censura (che si limita ad affermare la non corretta applicazione del principio per non essere all’epoca vigente alcun piano di classifica) debba essere intesa non già volta ad invocare la rivalutazione di quel fatto (esistenza o meno del piano di classifica), ma a denunciarne l’omesso esame (come sembrerebbe desumibile dall’intitolazione del motivo), la stessa risulterebbe parimenti inammissibile atteso che tale vizio avrebbe dovuto essere articolato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze pubblicate dopo il giorno 11 settembre 2012, e dunque anche alla sentenza impugnata con il presente ricorso, pubblicata il 15/2/2013), il quale concerne, appunto, l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo.

Nella specie, non solo non è stata formulata alcuna censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ma neppure è stato indicato dal ricorrente in quali atti processuali ed in quali termini la circostanza dell’esistenza o meno di un piano di classifica fosse stata oggetto di discussione tra le parti nel corso dei giudizi di merito.

4. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, delle risultane fattuali di un elaborato peritale”.

Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata non avrebbe affatto considerato la produzione, dallo stesso effettuata in primo grado, di una consulenza tecnica d’ufficio, svolta in altro giudizio dinanzi alla CTP di Taranto, avente ad oggetto terreni allocati sui medesimi fogli di mappa dei terreni di loro proprietà; detta perizia, ad avviso del ricorrente, aveva accertato l’assenza di opere ed interventi consortili sui terreni del medesimo comprensorio di cui alla presente controversia.

4.1. Il motivo è inammissibile.

In proposito, deve essere ribadito il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui le prove raccolte in un diverso giudizio danno luogo ad elementi meramente indiziari, con la conseguenza che la loro mancata valutazione non può assurgere al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo, implicando non un giudizio di certezza ma di mera probabilità rispetto all’astratta possibilità di una diversa soluzione (cfr. Cass. sez. 1, 19/02/2018, n. 3960, Rv. 647419 – 01, relativa ad una fattispecie anteriore alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 introdotta nel 2012; cfr. anche Cass., sez. 6-5, 9/04/2018, n. 8621, Rv. 647730 – 01, concernente il caso dell’omesso esame di una perizia stragiudiziale).

Per mera completezza va comunque osservato che nella specie neppure risulta pertinente il richiamo al vizio di omesso esame di cui al citato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che la relazione di CTU prodotta dalle ricorrenti è stata in realtà esaminata dalla CTR e da quest’ultima è stata ritenuta non idonea a fornire la prova dell’inesecuzione delle opere di manutenzione da parte del Consorzio, in quanto “la stessa, ancorchè disposta dalla medesima Commissione tributaria provinciale, riguardava altra controversia tributaria ed altri terreni, sia pure contigui a quelli oggetto del presente giudizio”.

Lo stesso ricorrente, del resto, nell’illustrazione del motivo ha sostanzialmente lamentato una erronea valutazione da parte della CTR, e non già un omesso esame, della relazione di consulenza tecnica in discorso.

Tuttavia, il motivo in esame, anche ove potesse essere inteso come volto a denunciare una erronea valutazione delle risultanze dell’elaborato tecnico prodotto, risulterebbe comunque inammissibile, nel solco del principio già affermato da questa Corte, secondo il quale “il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non leali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4” (Cass., sez. 3, 10/06/2016, n. 11892, Rv. 640194 – 01).

5. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, attesa la inammissibilità del controricorso, per tardività della sua notificazione, come sopra rilevato.

Deve infatti trovare applicazione il principio secondo il quale il controricorso inammissibile non può essere posto a carico del ricorrente soccombente nel computo dell’onorario di difesa da rimborsare alla parte resistente; in tale ipotesi, infatti, la condanna alle spese del giudizio di legittimità deve limitarsi all’attività successiva eventualmente svolta, che, nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Sezione ordinaria, previsto dal D.L. n. 168 del 2016, conv., con modif, dalla L. n. 197 del 2016, è limitato alla redazione della memoria scritta ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, ossia all’unica attività difensiva consentita in detto procedimento, da ritenersi equiparata alla (o sostitutiva della) discussione in pubblica udienza (Cass., sez. 5, 24/08/2018, n. 21105, Rv. 649941 – 01).

Nella specie, tuttavia, la parte controricorrente non ha depositato memorie scritte ex art. 380 bis c.p.c..

Poichè il presente ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM


La Corte:

– Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, dalla 5 sezione civile della Corte di cassazione, il 20 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 17 dicembre 2019

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