Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3351 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. III, 12/02/2010, (ud. 24/11/2009, dep. 12/02/2010), n.3351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18016-2005 proposto da:

D.P.O., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA DELLA BALDUINA 59, presso lo studio dell’avvocato

FALZETTI CARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato SALCE PAOLO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SUBALPINA ASSIC SPA, T.G. e D.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 427/2004 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

Sezione Civile, emessa il 13/04/2004, depositata il 22/06/2004;

R.G.N. 45/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2009 dal Consigliere Dott. ALBERTO TALEVI;

udito l’Avvocato Paolo SALCE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.

“Con atto di citazione, notificato il 18 e 22/1/1990 D.P. O. ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Pescara, l’automobilista T.G. e la sua assicurazione Allianz Pace Assicurazioni S.p.A., deducendo che il (OMISSIS), mentre si trovava come trasportato su una moto, condotta da D.A., aveva subito gravi lesioni a seguito dell’impatto tra due veicoli, dovuto a colpa esclusiva del T.; ed ha chiesto il risarcimento dei danni subiti, con rivalutazione ed interessi.

I convenuti, costituendosi, hanno contestato il fondamento della domanda, attribuendo la colpa esclusiva del sinistro al motociclista D..

Con separato atto di citazione in pari data D.A. ha chiesto il risarcimento dei danni a sua volta subiti a seguito del sinistro di cui è causa. Riuniti i due procedimenti, assunte prove per testi ed eseguita consulenza tecnica, il tribunale con sentenza del 20.71.97, ha accertato che l’incidente è avvenuto per colpa concorrente paritaria dei due protagonisti, ha condannato T. G. e la Allianz Pace Assicurazioni in solido al risarcimento per l’intero dei danni subiti da D.P.O., liquidati in L. 52.000.000 per danno biologico e L. 22.505.402 per riduzione di capacità lavorativa, e per metà di quelli subiti da D. A., liquidati in L. 39.000.000 per danno biologico e L. 15.085.872 per ridotta capacità lavorativa, ed ha posto le spese di entrambi gli attori a carico dei convenuti.

Ha appellato D.P.O., lamentando: 1) il mancato riconoscimento degli interessi sull’importo liquidato per danno biologico; 2) l’omesso risarcimento del danno morale.

Si sono costituiti la Allianz Subalpina S.p.A. e T.G., resistendo al gravame, ed hanno proposto impugnazione incidentale per l’omesso accertamento della responsabilità esclusiva, o grandemente prevalente, del motociclista D..

Con ordinanza, emessa all’udienza del 20.4.99, il Consigliere Istruttore ha ordinato la integrazione del contraddittorio nei confronti di D.A., da effettuarsi nel termine di mesi sei.

All’uopo ha provveduto il procuratore dell’appellante, con citazione notificata il 12.10.99 a mani proprie dell’interessato. D. A. non si è costituito, rimanendo contumace”.

Con sentenza 13.4 – 22.6.2004 la Corte d’Appello dell’Aquila decideva come segue.

“1) respinge gli appelli, principale ed incidentale, proposti rispettivamente da D.P.O. e da Allianz Subalpina S.p.A. e T.G. avverso la sentenza del Tribunale di Pescara in data 20.11.97; dispone la compensazione tra le parti delle spese del grado”.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione D.P. O..

Le controparti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La parte ricorrente, con il primo motivo, denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 2059 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” lamentando in sintesi che erroneamente (alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale in materia) la Corte d’Appello ha negato la liquidazione del danno morale asserendo che la liquidazione medesima postula l’accertamento della colpa de danneggiarne in via non presuntiva.

Il motivo va accolto. Va infatti confermato il seguente principio di diritto (non applicato nell’impugnata sentenza): “In tema di risarcimento del datino, non osta alla risarcibilità de danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen., il mancato positivo accertamento della colpa dell’autore del danno se essa, come nel caso di cui all’art. 2054 cod. civ., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sia qualificabile come reato” (Cass. Sentenza n 23918 del 19/11/2007; v. anche Cass. Sentenza n. 16810 del 20/06/2008 e Cass. Sentenza n. 5057 del 03/03/2009); e la Corte d’Appello non ha correttamente applicato tale principio di diritto.

Con il secondo motivo il ricorrente D.P.O. denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1219 c.c., n. 1. nonchè degli artt. 1224, 1282 e 2056 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Omessa, insufficiente o quanto meno contraddittoria motivazione. Errata interpretazione: violazione dell’art. 12 preleggi” esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente. La Corte erroneamente ha negato al ricorrente il diritto agli interessi (che invece dovevano essere liquidati) sulla somma quantificata come danno biologico; ed erroneamente ha affermato che essi erano stati inglobati nella “variazione alla data odierna”. La somma liquidata sarebbe comprensiva del danno, della rivalutazione e degli interessi.

L’affermazione che “la circostanza emerge dalla motivazione della sentenza e dal fatto che sono stati accordati gli interessi legali dalla pronuncia al saldo” non costituisce una vera ed adeguata motivazione. In realtà è proprio dalla lettura della parte motiva della sentenza che è dato riscontrare l’errore o l’omissione del Tribunale. Invece tali interessi (anche sulla somma da attribuire per danno morale) sono dovuti.

Anche il secondo motivo appare fondato Infatti la motivazione della Corte di marito si basa essenzialmente sulla predetta interpretazione della sentenza di primo grado (a sua volta fondata sulla frase “…

emerge evidente dal fatto che in sentenza sono stati accordati gli interessi legali dalla pronuncia al saldo …”) e sul rilievo che “… Non vi è stata, quindi, una omissione di decisione …”.

Tale frase però appare insufficiente a sostenere la decisione sul punto; non solo in quanto non suffraga validamente tale interpretazione, ma soprattutto in quanto detto Giudicante (di merito, pur se di secondo grado) non doveva compiere una valutazione (come se dovesse decidere su un ricorso per cassazione) ex art. 360 c.p.c. della prima decisione (procedendo quindi alT interpretazione predetta solo per stabilire se il Tribunale aveva emesso una decisione priva di vizi logici o giuridici; ed in particolare se vi era stata o meno una rituale decisione anche con riferimento al punto in questione); ma doveva invece verificare in concreto se detti interessi spettavano o non spettavano (e cioè se spettava una ulteriore somma a tale titolo oltre alla somma complessiva già liquidata dal primo Giudice); ed aveva quindi il compito di procedere ad una nuova valutazione di merito nei limiti del motivo di appello (nel quale, come si legge nella stessa sentenza della Corte d’Appello – a pag. 4 – D.P.O. lamentava “… il mancato riconoscimento degli interessi sull’importo liquidato per danno biologico …”). Tale valutazione di merito, non ritualmente contenuta nella sentenza, dovrà essere compiuta dal Giudice del rinvio.

Sussistendo i vizi suddetti (tutti esplicitamente od implicitamente denunciati nel ricorso) il ricorso va accolto.

L’impugnata sentenza va cassata in relazione; e la causa va rinviata alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione. A detto Giudice del rinvio va rimessa la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata decisione e rinvia la causa alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione pure per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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