Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3351 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30760-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA avv. D’AMELIO

VIA DELLA VITE 7, presso lo studio dell’avvocato MASINI MARIA

STEFANIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARTA

MAURA TINA PASQUA, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 62/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 15/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2011 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito per il resistente l’Avvocato MATTIDI, per delega dell’Avvocato

MASINI, che si riporta agli scritti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di cui in epigrafe, che ha rigettato l’appello da essa Agenzia proposto avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso presentato da P.L. contro l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione emesso a seguito della morte di M.A.. Con detto avviso l’ufficio non aveva riconosciuto le spese mediche riportate nella dichiarazione di successione e detratte dal valore dei beni venduti a titolo oneroso dal de cuius negli ultimi sci mesi di vita.

Il ricorso e fondato su duplice motivo; la contribuente resiste con controricorso e deposita memoria.

Diritto

MOTIVAZIONE

Con il primo motivo l’Agenzia lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 Cost., comma 6; dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; dell’art. 118 dis. att. c.p.c.; del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 36, comma 2, n. 2 e art. 4 (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4).

Con il secondo motivo l’Agenzia deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 346 del 1990, art. 10, comma 3, lett. f) e art. 33, comma 2, lett. b) oltre vizio della motivazione.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente affrontando, da diverse angolature (art. 360, nn. 3 e 5), la medesima tematica della nullità della sentenza per errate considerazioni in diritto e per inesistenza e illogicità della motivazione.

La censura è fondata in forza del costante orientamento di questa Corte, secondo il quale la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa e l’estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza, allorquando rendono impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo (cfr. Cass. nn. 2711/1990, 5101/1999, 3282/1999, 1944/2001; 15951/2003;

17130/2007)”.

Nel caso di specie manca qualsiasi possibilità di individuare il percorso logico-giuridico che ha portato il giudice al dispositivo impugnato: il giudice, pur dando atto delle eccezioni mosse dall’ufficio (mancanza di documentazione, spese effettuate dal defunto), da una parte non ha motivato sulla ricorrenza delle condizioni richieste dal legislatore per la deduzione delle passività, dall’altra non motiva sulla scorta di quanto allegato e provato dalle parti ma in virtù di mere illazioni.

Infatti, pur decidendo su di una prova documentale, assume: “non si comprende come l’ufficio possa affermare che le spese sono state sostenute dal defunto se nello stesso tempio afferma che la P. non aveva presentato la documentazione attestante le spese sostenute! E’ evidente che la documentazione attestante le spese sostenute furono presentate”. Tale motivazione è assolutamente carente in quanto, così argomentando, il giudice a quo ha da una parte omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, dall’altra ha raggiunto delle conclusioni senza una adeguata disamina logico-giuridica. (Cass. 14.4.2000 n. 4891; 4.3.2000 n 2446; 5.5.98 n. 4525).

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale. Il giudice del rinvio, oltre ad applicare il principio di diritto sopra esposto, provvedere anche in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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