Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3351 del 08/02/2017
Cassazione civile, sez. trib., 08/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.08/02/2017), n. 3351
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana M. T. – rel. Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2526-2012 proposto da:
T.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO
SOGLIANO 70, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO LA MALFA, che
lo rappresenta e difende giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA ESATRI SPA UFFICIO LOCALE DI (OMISSIS) in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio
dell’avvocato SALVATORE TORRISI, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIUSEPPE FIERTLER giusta delega in calce;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 121/2010 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,
depositata il 02/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/01/2017 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO IMMACOLATA che ha concluso in via principale l’inammissibilità
e in subordine l’accoglimento del ricorso.
Fatto
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA
1. T.S. impugnava due cartelle esattoriali emesse da Equitalia Esatri S.p.A. per l’anno 1995. La commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte della concessionaria, la commissione tributaria regionale della Lombardia dichiarava inammissibile il ricorso proposto in primo grado dal contribuente in quanto esso era stato inviato in busta chiusa e non in plico aperto come prescritto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione T.S. affidato ad un motivo. Si è costituita con controricorso Equitalia Nord S.p.A., già Equitalia Esatri S.p.A..
3. Con l’unico motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione agli artt. 149 e 160 c.p.c., sostenendo che la notifica delle cartelle esattoriali era irrituale.
4. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
5. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile in quanto il ricorrente non ha esposto in maniera compiuta i fatti di causa; inoltre il motivo proposto, peraltro formulato in maniera scarsamente comprensibile, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che riguarda l’inammissibilità del ricorso originario per essere stato spedito a mezzo posta in busta chiusa anzichè in plico raccomandato senza busta come prescrive il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20.
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere ad Equitalia Nord S.p.A. le spese processuali che liquida in Euro 4.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017