Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3351 del 03/02/2022

Cassazione civile sez. I, 03/02/2022, (ud. 21/01/2022, dep. 03/02/2022), n.3351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13339-2019 r.g. proposto da:

O.E., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

Gennaro Romano, del foro di Trento (avvgennaroromano.recapitopec.it)

che lo rappresenta e difende, domiciliato presso lo studio dell’avv.

Francesco Verrastro;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro, rappresentato e difeso, ex

lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Trento, depositato in data

22.3.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2022 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

che:

O.E., cittadino della (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso il decreto n. 528/2019 del Tribunale di Trento con cui è stato rigettato il ricorso avverso la decisione con la quale la Commissione territoriale di Verona aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale ed umanitaria.

2. Svolgendo tre motivi chiede l’annullamento del decreto impugnato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2 e 3, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 2 e 8, art. 1 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati, nella parte in cui il tribunale ha ritenuto la non credibilità di esso richiedente senza compiere un’approfondita “disamina fattuale”;

2. Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b) e c), a proposito del mancato riconoscimento dei presupposti della protezione sussidiaria, pur a fronte di una situazione di violenza esistente in (OMISSIS) e attestata da diversi precedenti di merito;

3. Con il terzo motivo deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 5 e 19 T.U. immigrazione e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32 e motivazione apparente in relazione alla non concessa protezione umanitaria.

4. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso in esame, poiché risulta viziata la procura all’uopo conferita.

Il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente (Cass. S.U., sentenza n. 15177 del 1.6.2021).

Nel caso di specie la procura speciale rilasciata al difensore in calce al ricorso per cassazione su foglio congiunto indica soltanto la data di rilascio (8.4.2019), risalente a epoca successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, ma non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che tale data fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando soltanto l’autenticazione della firma con la formula “autentico la firma”.

Va aggiunto che, da ultimo, la Corte Cost., con sentenza n. 13/2022, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, sesto periodo, sollevate, in riferimento agli artt. 3,10,24,111 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, agli artt. 46,18 e 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE), nonché agli artt. 6, 13 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), questioni sollevate dalla Corte di cassazione, sezione terza civile, con l’ordinanza del 23 giugno 2021.

Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame delle doglianze presentate.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensare posto che l’amministrazione intimata non ha preso posizione sulla questione preliminare decisiva dell’invalidità della procura.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2022

 

 

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