Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33509 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13243-2014 proposto da:

BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA V. QUINTINO SELLA 32,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA BELLETTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALESSANDRO ANDERLONI, giusta procura a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GINESTRA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA ROSA R. GARIBALDI 12 SC. D INT. 5, presso lo

studio dell’avvocato MARIA GRAZIA LEO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CINZIA PASQUALE, giusta procura a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 365/2013 della COMM.TRIB.REG. di POTENZA,

depositata il 04/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/10/2019 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO che ha concluso per l’inammissibilità del primo e

del secondo motivo di ricorso e in subordine infondato il secondo

motivo.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. La BNP Paribas Lease Group spa propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 365/1/13 del 4 dicembre 2013, con la quale la commissione tributaria regionale della Basilicata, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittima la cartella di pagamento notificatale dal Comune di Ginestra (PZ) – in assenza di previo avviso di accertamento – per Tarsu 2010 (oltre che per tributi diversi). Ciò con riguardo ad un immobile in suo possesso e concesso in locazione finanziaria – fino al 16 settembre 2004 – ad una diversa società in veste di utilizzatrice.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: – il motivo di appello con il quale la società lamentava l’illegittimità della cartella per mancanza di prodromica notificazione di avviso di accertamento non potesse trovare accoglimento, trattandosi di questione che non era stata affrontata in primo grado, in quanto dedotta per la prima volta in appello; – la società ricorrente non avesse fornito la prova, posta a suo carico, che l’immobile in oggetto fosse esente da imposta, in quanto inutilizzabile ed improduttivo di rifiuti.

Resiste il Comune di Ginestra con controricorso.

BNP ha depositato memoria.

Con ordinanza interlocutoria 5.12.17, questa Corte ha disposto rinvio a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito. In esito a detta acquisizione, la causa viene nuovamente a decisione all’odierna udienza pubblica.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso la società lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – “omesso esame” circa un fatto decisivo per il giudizio, risolventesi nella mancata considerazione del primo motivo di appello. Contrariamente a quanto affermato dalla commissione tributaria regionale, la questione della illegittimità della cartella per mancata notificazione di prodromico avviso di accertamento non poteva ritenersi “nuova”, perchè dedotta già in primo grado, dove era stata espressamente affrontata dalla commissione tributaria provinciale con questa testuale (per quanto erronea) affermazione: “non vi è alcun dubbio sulla legittimità della cartella impugnata sebbene la stessa non sia stata preceduta da avviso di accertamento”. Oltre ad essere ammissibile, il motivo di appello in questione era anche fondato, dal momento che la notificazione di prodromico avviso di accertamento era, nella specie, imposta dall’avvenuto mutamento – dall’utilizzatore ad essa concedente – del soggetto detentore dell’immobile; mutamento intervenuto nel settembre 2004, e da essa contribuente non denunciato nel convincimento di non debenza dell’imposta, stante l’inutilizzabilità dell’immobile.

p. 2.2 I motivo è infondato.

Quand’anche la cartella in questione richiedesse la previa notificazione di avviso di accertamento, stante la modificazione soggettiva del rapporto tributario nella sostituzione dell’utilizzatore da parte della società concedente l’immobile in locazione finanziaria (in tal senso, tra le stesse parti, Cass.nn. 19120/16 e 457/18 relativamente a diversa annualità di imposta), è nel caso di specie dirimente osservare come questo motivo di opposizione non fosse contenuto nel ricorso introduttivo della società contribuente.

Dalla disamina del relativo fatto processuale – la cui necessità consente alla corte di legittimità di attingere al fascicolo d’ufficio – risulta infatti che, nel ricorso introduttivo, quest’ultima avesse lamentato esclusivamente l’inidoneità dell’immobile, nell’annualità di riferimento, a produrre rifiuti; ciò in ragione della risalente risoluzione del contratto di leasing, della restituzione dell’immobile e della sua mancata re-immissione sul mercato della locazione finanziaria. Soltanto nel grado di appello la società ebbe ad esplicitare l’ulteriore profilo della mancata prodromica notificazione dell’avviso di accertamento incontrando, tuttavia, il corretto giudizio di inammissibilità della Commissione Tributaria Regionale (per l’evidente violazione del divieto di novità di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, rt. 57).

Nè, in difetto di specifica e tempestiva deduzione nel ricorso introduttivo – in quanto atto preposto alla fissazione di petitum e causa petendi – la tempestiva introduzione in giudizio della questione in esame potrebbe desumersi dalla su riportata affermazione del primo giudice, in realtà non riconducibile ad alcuna specifica e rituale doglianza di parte.

p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso la società deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla prova della inutilizzabilità ed improduttività di rifiuti dell’immobile. Sul punto, la commissione tributaria regionale non si era fatta carico di circostanze decisive, quali: – la destinazione dell’immobile, una volta restituito dalla precedente società utilizzatrice, a vendita o nuova locazione finanziaria; – l’avvenuta disattivazione della somministrazione elettrica.

p. 3.2 I motivo è infondato, risultando finanche inammissibile nella parte in cui intenderebbe suscitare nella presente sede di legittimità una nuova valutazione di merito; dirimente è comunque che il fatto decisivo dedotto (inidoneità dell’immobile alla produzione di rifiuti) non sia stato affatto omesso dal giudice di appello il quale, al contrario, lo ha considerato espressamente, salvo concludere nel senso che la società contribuente (sulla quale gravava il relativo onere, discutendosi dei presupposti fattuali di esenzione o riduzione di imposta) non aveva fornito prova adeguata dell’effettivo inutilizzo dell’immobile e, con ciò, della sua radicale inidoneità alla produzione di rifiuti.

Circostanza che, inoltre, andava comunque preventivamente denunciata all’amministrazione comunale, in quanto finalizzata a far valere un’eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo di raccolta e smaltimento sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.

Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.500,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 23 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 17 dicembre 2019

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