Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33508 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 29/11/2018, dep. 27/12/2018), n.33508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8261/2012 R.G. proposto da:

G.L., rappresentata e difesa dall’avv. Ettore Bontempi e

dall’avv. Michele Aureli, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo, in Roma, via Asiago n. 8.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia-Romagna, sezione n. 6, n. 40/06/11, pronunciata il

1/04/2011, depositata il 13/04/2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 novembre

2018 dal Consigliere Riccardo Guida.

Fatto

RILEVATO

che:

1. G.L. ricorre, sulla base di tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna (in seguito: “CTR”), in epigrafe, che – nella causa avente ad oggetto l’impugnazione di due avvisi di accertamento IVA, IRAP, per gli anni 2001 e 2002, scaturiti dalla ricostruzione del reddito con metodo analitico-induttivo, recuperavano a tassazione maggiori redditi dell’azienda (negozio d’abbigliamento, punto vendita Benetton) – in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, riformando la sentenza di primo grado che, in parziale accoglimento della domanda della contribuente, aveva rettificato in diminuzione i valori accertati dall’Ufficio, ed applicata (per ciascuna annualità) una percentuale di ricarico del 35% sul valore degli acquisti, ha dichiarato legittimi gli atti impositivi;

2. in particolare, la CTR ha ritenuto l’esistenza delle presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a sostenere l’accertamento analitico-induttivo, in considerazione dell’esigua percentuale di ricarico dichiarata sul costo di acquisto della merce (del 5%, nel 2001 e del 2,5% nel 2002), in relazione al settore commerciale di riferimento ed al ricarico consigliato dalla Benetton (azienda fornitrice), pari al 100%, e di altri indici presuntivi quali: l’irregolarità delle giacenze finali di esercizio; l’alto tasso di rotazione del magazzino; la rilevanza della voce dell’avviamento rispetto al prezzo di vendita dell’esercizio commerciale, che la contribuente aveva alienato nel 2003; i notevoli investimenti ed acquisti di altre aziende che la parte privata aveva effettuato negli anni successivi, culminati, nel 2006, nel riacquisto del medesimo negozio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo del ricorso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e del del D.P.R. n. 633 del 1973, art. 54, nonchè degli artt. 2727 e 2729 c.c., in quanto la sentenza d’appello avrebbe ravvisato l’esistenza delle presunzioni gravi, precise e concordanti, che debbono sostenere l’accertamento analitico-induttivo, senza considerare che l’Ufficio aveva proceduto alla rettifica del reddito d’impresa, in presenza di una contabilità regolare, per il solo fatto che la contribuente avesse applicato una percentuale di ricarico più bassa di quella del settore di appartenenza;

1.1. il motivo è infondato;

ed invero l’accertamento con metodo analitico-induttivo, con cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorchè di rilevante importo, è consentito, ai sensi del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacchè la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata (ex multis: Cass. 24/09/2014, n. 20060);

d’altro canto, questa Corte, occupandosi del tema del decidere con riferimento all’IVA (ma il principio espresso ha portata più generale e si attaglia anche alle imposte dirette), recentemente ha avuto modo di precisare che la circostanza che un’impresa commerciale dichiari, per più annualità, un volume di affari sensibilmente inferiore agli acquisti ed applichi modestissime percentuali di ricarico sulla merce venduta costituisce una condotta anomala, di per sè sufficiente a giustificare, da parte dell’Amministrazione, una rettifica della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, (Cass. 9/06/2017, n. 14370; in senso conforme: Cass. n. 21147/2009, secondo cui l’accertamento dei maggiori ricavi d’impresa può essere affidato alla considerazione della difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza, sempre che essa raggiunga livelli di irragionevolezza tali da privare, appunto, la documentazione contabile di ogni attendibilità. Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, il coefficiente di ricarico risultante dalle scritture contabili della contribuente era del 99%, a fronte di un coefficiente medio calcolato dall’Ufficio sui dati statistici e sui prezzari pari al 180%, con una differenza di ben 81 punti percentuali, differenza che non rappresenta un’oscillazione poco significativa, ma è tale da rendere inattendibili i ricavi dichiarati);

nella presente controversia tributaria, la CTR si è uniformata a questi canoni giuridici, ed ha riconosciuto la legittimità dell’azione accertatrice alla stregua dei suaccennati solidi e convergenti elementi presuntivi;

2. con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si fa valere l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in cui sarebbe incorsa la Commissione regionale che ha avallato l’operato dell’Agenzia delle entrate omettendo d’indicare la ratio decidendi;

2.1. il motivo è inammissibile;

la ricorrente non individua alcun “fatto storico”, il cui esame omesso o, quantomeno, insufficiente, avrebbe pregiudicato il percorso logico-argomentativo della CTR; e ciò anche a prescindere dalla considerazione che, come si è sopra affermato, il giudice d’appello ha indicato con chiarezza gli elementi di fatto e i criteri giuridici sottesi alla decisione della controversia;

3. con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si critica l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in quanto la CTR – nell’affermare che le cessioni sottocosto denunciate dall’azienda non erano sufficientemente documentate dato che le fatture prodotte, pur contenendo la descrizione dei capi ceduti a stock, non riportavano i costi unitari dei capi ceduti e non consentivano la determinazione dei costi originari e, quindi, dell’incidenza complessiva delle vendite sottocosto sul giro d’affari globale – non avrebbe considerato che il prezzo originario di acquisto dei capi (che, ovviamente, non può essere riportato nella fattura di vendita a stock), risultava chiaramente dall’allegato n. 2 agli avvisi di accertamento (in particolare: la merce, venduta a stock a Euro 1 a pezzo, era stata acquistata al prezzo medio di Euro 12,92 (lire 25.000));

3.1. il motivo è infondato;

a prescindere dalla prospettabile inammissibilità della doglianza, per difetto d’autosufficienza, poichè la contribuente non ha riprodotto, nel corpo del ricorso, il detto allegato n. 2 agli avvisi, onde la Corte non è posta nella condizione di apprezzare la veridicità della tesi difensiva, è anche il caso di considerare che il fatto in questione non appare decisivo, sia perchè la CTR ha enunciato un’ampia serie di elementi presuntivi che giustificavano la ricostruzione analitico-induttiva del reddito d’impresa, sia perchè, comunque, il giudice d’appello, con un accertamento di fatto, insindacabile in questa sede, ha stabilito che le fatture non riportavano la tipologia di prodotti venduti a stock, aspetto, questo, che preclude, in radice, la possibilità di compiere il raffronto tra costo dei capi di abbigliamento per l’impresa e prezzo di vendita a stock della stessa merce;

4. ne consegue il rigetto del ricorso;

5. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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