Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33508 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. I, 17/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30068/2018 proposto da:

N.I., elettivamente domiciliato in Lecce, alla Via Scarambone

n. 36, presso lo studio dell’Avvocato Cosimo Castrignanò, che lo

rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Prefettura Napoli;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di NAPOLI, depositata il

27/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/10/2019 dal Consigliere Dottoressa Irene SCORDAMAGLIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza in data 20 giugno 2018, depositata il successivo 27 giugno, il Giudice di pace di Napoli ha respinto l’opposizione presentata da N.I., cittadino del (OMISSIS), avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Napoli del 22 gennaio 2018.

A fondamento della decisione ha osservato come: 1) il contraddittorio fosse stato regolarmente costituito, atteso che, accolta la richiesta di differimento dell’udienza del 18 maggio 2018 per legittimo impedimento del difensore del ricorrente, questi non era comparso all’udienza del 15 giugno 2018 senza addurre alcuna giustificazione; 2) come il provvedimento impugnato fosse stato emesso a seguito di rigetto dell’istanza di protezione internazionale.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse dello straniero espulso consta di due motivi:

2.1. con il primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 24 Cost., per omessa comunicazione al ricorrente e al difensore della data del rinvio dell’udienza;

2.2. con il secondo motivo è denunciato il mancato esame di un fatto decisivo, rilevandosi come il Giudice di pace non avesse tenuto in considerazione la circostanza, debitamente allegata, della proposta impugnazione dinanzi alla Corte di appello di Lecce avverso il provvedimento del Tribunale di Lecce del 3 marzo 2017 di rigetto del ricorso avverso il diniego del riconoscimento della protezione internazionale emesso dalla Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari.

3. L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

1. E’ fondato il primo motivo, essendovi riscontro, attraverso la disamina degli atti processuali, dell’eccepito error in procedendo.

1.1. Verificata, in effetti, la mancata comunicazione da parte della Cancelleria del Giudice di Pace al ricorrente e al suo difensore del differimento dell’udienza a seguito dell’accoglimento della richiesta di legittimo impedimento del difensore, deve farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale: “L’omissione della comunicazione da parte della cancelleria alle parti non presenti del provvedimento con cui il giudice, su istanza di parte o d’ufficio, fissi altra udienza di istruzione in luogo di quella già stabilita, viola l’art. 82 disp. att. c.p.c., comma 3 e comporta la nullità dei successivi provvedimenti giurisdizionali presi in assenza della parte cui era dovuta la comunicazione, per violazione del principio del contraddittorio, il quale è riferibile non solo all’atto introduttivo del giudizio, ma anche ad ogni altro atto o provvedimento ordinatorio dello svolgimento del processo, in relazione al quale si ponga l’esigenza di assicurare la presenza in causa e/o la diretta difesa di tutti gli interessati alla lite” (Sez. 2, n. 1093 del 30/01/1995, Rv. 490120-01; Sez. 3, n. 3205 del 05/07/1989, Rv. 463300-01).

1.2. Esigenza, quella di garantire la presenza in udienza delle parti interessate, certamente ravvisabile nel caso al vaglio, considerato che il provvedimento che definisce il giudizio conseguente al ricorso dello straniero avverso il decreto di espulsione è nullo se l’opponente non è stato posto in condizione di essere sentito in Camera di consiglio, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 9 (Sez. 1, n. 6996 del 13/04/2004, Rv. 572017-01; Sez. 1, n. 10303 del 16/07/2002, Rv. 555803-01) e se non gli sia assicurata l’obbligatoria assistenza, nel procedimento camerale, di un difensore di fiducia o d’ufficio (Sez. 1, n. 15413 del 05/12/2001, Rv. 550901-01): invalidità del provvedimento conclusivo del giudizio che si verifica certamente allorchè non si sia curato che, della data fissata per l’udienza, sia dato avviso allo straniero e al suo difensore.

2. Il ricorso per cassazione va, quindi, accolto in riferimento al primo motivo, assorbito il secondo, con conseguente cassazione del provvedimento impugnato e rinvio al Giudice di pace di Napoli per nuovo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Napoli.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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