Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33507 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 29/11/2018, dep. 27/12/2018), n.33507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28862/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

G.A.M., rappresentato e difeso dall’avv. Adolfo

Laviani, elettivamente domiciliato in Roma alla via Mazzini n.113,

presso l’avv. Francesca Mattavelli;

– controricorrente –

avverso la sentenza n.135/7/11 della Commissione Tributaria Regionale

della Lombardia, emessa il 6/10/2011, depositata il 24/10/2011 e non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 novembre

2018 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi contro G.A.M. per la cassazione della sentenza n. 135/7/11 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, emessa il 6/10/2011, depositata il 24/10/2011 e non notificata, che, in controversia relativa all’impugnativa dell’avviso di accertamento, con cui l’Amministrazione accertava maggiori redditi in capo a G.A.M., in qualità di socio della “Autotrasporti Villa Franco s.n.c. di G.A. & C.”, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che non fosse fondato l’assunto dell’Amministrazione, secondo cui il socio aveva una maggiore partecipazione nel reddito della società, la quale nel 2002 aveva sostanzialmente ceduto l’azienda a terzi, mediante la cessione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di autotrasporto;

2. a seguito del ricorso, il contribuente resiste con controricorso, preliminarmente invocando l’efficacia del giudicato formatosi sull’identica questione nei confronti della società, in separato giudizio concluso con sentenza della C.T.R. della Lombardia n. 133/7/11, depositata il 24/10/2011, favorevole alla società contribuente e non impugnata dall’Agenzia delle Entrate;

3. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 29 novembre 2018, ai sensi dell’art. 375, u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39,D.P.R. n. 917 del 1986, art. 86 e D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

con il secondo motivo, la ricorrente censura l’omessa motivazione su di un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art.360 c.p.c., comma 1, n. 5;

secondo la ricorrente la licenza per autotrasporti ha in se il quid pluris richiesto dalla L. n. 298 del 1974, art. 43, per l’effettuazione dei trasporti di cose per conto terzi, risultando necessaria e sufficiente all’esercizio dell’attività imprenditoriale;

nel caso di specie la cessione della licenza per autotrasportatori dalla società Villa alla ditta C.S. Trasporti aveva comportato, quindi, il trasferimento dell’esercizio dell’attività imprenditoriale;

1.2. il ricorso è infondato;

1.3. appare dirimente la questione preliminare sollevata dal controricorrente sull’esistenza di un giudicato favorevole alla società;

invero, in base al consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte (Cass., Sez. Un., 4 giugno 2008, n. 14815) “nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento dei redditi di società ed associazioni, ove, in violazione dei principi del litisconsorzio necessario, si formino giudicati “parziali” relativi a singole posizioni, i rapporti fra il giudicato parziale e le posizioni dei soggetti nei cui confronti non si sia formato il giudicato debbono essere risolti in base ai principi del contraddittorio e del diritto di difesa, per cui il terzo può trarre beneficio dal giudicato inter alios, ma non esserne pregiudicato”;

si è anche evidenziato che “nel giudizio relativo all’accertamento del reddito di partecipazione, i soci di una società di persone possono giovarsi del giudicato di annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società (pronunciato per motivi diversi da vizi di notifica o da cause non rapportabili ai soci), che ha carattere oggettivamente pregiudiziale, anche se non abbiano partecipato al relativo giudizio, in quanto essi non hanno ricevuto alcun danno dalla mancata partecipazione, mentre l’Ufficio non può invocare alcun limite all’efficacia del giudicato, avendo partecipato al giudizio o essendo stato messo in condizione di farlo” (Cass. sent. n. 17368/09);

nel caso in esame, il socio ha inteso avvalersi del giudicato favorevole formatosi nei confronti della società, che ha comportato l’annullamento dell’accertamento in forza del quale, per trasparenza, è stata imputata una maggiore partecipazione al socio;

atteso il rigetto del ricorso, la ricorrente va condannata al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente

delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00, oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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