Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33507 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. I, 17/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29205/2018 proposto da:

W.G.D.C., elettivamente domiciliato in Roma

Piazza Capranica 78 presso lo studio dell’avvocato Federico Mazzetti

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Leonardo

Cammarata;

– ricorrente –

contro

Prefettura di Milano;

– intimato –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositata il

27/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2019 dal cons. Dott. MARULLI Marco.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. W.G.D.C., cittadina cingalese, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata ordinanza con la quale il Giudice di Pace di Milano, attinto dal medesimo ai sensi deL D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 8 e D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 18, ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti dal Prefetto della provincia di Milano e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) dell’omesso esame di un fatto decisivo consistente nell’avvenuta consegna alla ricorrente del provvedimento impugnato privo dell’attestazione di conformità all’originale; 2) della violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, posto che nella specie il provvedimento impugnato era stato redatto in lingua veicolare e non nella lingua madre e ciò sulla base dell’apodittica affermazione che non si era reso disponibile un interprete di lingua cingalese.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo di ricorso è fondato e la sua fondatezza assorbe il secondo motivo.

E’ invero stabile convincimento di questa Corte che “in tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, è nullo, per difetto della necessaria forma comunicatoria, il relativo provvedimento prefettizio, nel caso in cui all’espellendo venga consegnata soltanto una copia dell’atto via fax, non recante l’attestazione di conformità all’originale, non essendo invocabile il principio (valido per i soli atti del processo) del raggiungimento dello scopo” (Cass., Sez. VI-I, 27/07/2010, n. 17569).

Va dunque accolto il primo motivo di ricorso e la causa, cassato l’impugnato decreto, può essere decisa nel merito non essendo necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto dichiarando la nullità del decreto di espulsione.

3. Le spese seguono la soccombenza tanto in relazione al giudizio di merito che al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’impugnato provvedimento e, decidendo nel merito, dichiara la nullità del decreto di espulsione; condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite che liquida, quanto al giudizio di merito, in Euro 900,00,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge e, quanto al presente giudizio, in Euro 2200,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 1^ sezione civile, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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