Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33505 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 29/11/2018, dep. 27/12/2018), n.33505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11694/2012 R.G. proposto da:

C.I., rappresentato e difeso, come da procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avv. Giulio Di Matteo e dall’Avv. Gabriele

Pafundi, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo,

sito in Roma, Viale Giulio Cesare n. 14;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempre, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 11/30/2012, depositata il 9 febbraio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 novembre

2018 dal Consigliere Luigi D’Orazio.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrata emetteva avviso di accertamento nei confronti di C.I., per l’anno 2004, ravvisando una plusvalenza, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma ,1 lett. b, nell’acquisto da parte sua di un terreno a destinazione agricola al prezzo di Euro 25.000,00 il 29-6-2004, con rivendita dello stesso in data 23-7-2004 (quindi un mese dopo) per la somma di Euro 1.050.000,00, quindi prima del decorso dei cinque anni.

2. Nei confronti del contribuente veniva emessa cartella in pendenza di giudizio.

3. La Commissione tributaria provinciale, riuniti i due ricorsi presentati dal contribuente avverso l’avviso di accertamento e la cartella, li respingeva con sentenza confermata dalla Commissione tributaria regionale che rigettava l’appello del C., evidenziando che la questione in ordine alla “successione” nel possesso con la società di persone Fattoria Cafaggio di Pesa s.as., di cui il contribuente era socio accomandatario, era nuova e quindi inammissibile (e comunque infondata) ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, come pure nuova, quindi inammissibile (e comunque infondata) era la richiesta di eliminazione delle sanzioni per errore determinato dalla residenza in Svizzera del contribuente, che aveva indotto i propri professionisti a cadere in errore sulla nozione di “beni immobili”, intesi come “fabbricati”, con esclusione, quindi, dei terreni. La Commissione regionale chiariva che la plusvalenza contestata al C. derivava dalla cessione “infraquinquennale” dei terreni rispetto al contratto di acquisto.

4. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il contribuente.

5. Resisteva con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, (nel testo in vigore all’epoca dei fatti), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto l’Ufficio ha assoggettato a tassazione la cessione dei terreni, avendoli considerati edificabili, come si legge a pagina 3 dell’avviso (“…terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria”), mentre solo in un “fugace passaggio della motivazione dell’accertamento”, l’Agenzia afferma che “il terreno ceduto è a destinazione agricola”. Pertanto, “ciò comporta….un insanabile difetto motivazionale di tale avviso, che è quindi viziato in una sua parte e merita di essere annullato…nonostante la diversa opinione manifestata nella sentenza di seconde cure”. Il richiamo fatto nell’avviso anche ai terreni agricoli ne fa derivare “un’insuperabile incertezza, che mina alla radice la validità dell’accertamento”. Prosegue il ricorrente nel rilevare che “con la sua condotta, l’Ufficio ha dunque offeso i precetti del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42”, chiedendo, quindi, di “dichiarare l’invalidità dell’accertamento contestato a causa del rammentato difetto di motivazione”.

1.1. Tale motivo è inammissibile.

Invero, l’unico oggetto del giudizio di legittimità è costituito dalla sentenza impugnata, sicchè è inammissibile il motivo di ricorso con cui si denuncino direttamente vizi dell’avviso di accertamento (Cass. Civ., 13 marzo 2009, n. 6134; Cass. Civ., 841/2014).

Nella specie, l’intero motivo di impugnazione si incentra sui pretesi vizi dell’avviso di accertamento, più che sulla motivazione della Commissione regionale che ha deciso e respinto il ricorso di primo grado proposto dal contribuente.

Peraltro, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso (Cass. Civ., 16147/2017).

Nella specie, il ricorrente, comunque, non ha indicato in modo completo il contenuto dell’avviso di accertamento, impedendo alla Corte di comprendere l’effettiva motivazione dello stesso, da contrapporre eventualmente alla valutazione dello stesso fornita dalla Commissione regionale, si da determinare l’inammissibilità del motivo anche per tale ragione.

2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. b), (nel teso in vigore all’epoca dei fatti), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” in quanto il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. b, inserisce tra i redditi imponibili le plusvalenze conseguite “mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni”, mentre la Commissione regionale non ha tenuto conto della circostanza che l’originaria titolare del terreno era la Fattoria Cafaggio di Pesa s.a.s., di cui il C. era socio accomandatario, sicchè il possesso della società deve essere aggiunto a quello del socio, stante il principio di trasparenza ai fini Irpef. Nè tale motivo può essere considerato come “nuovo”, in quanto non era altro che “la mera specificazione di una critica di carattere generale al provvedimento impugnato, già contenuta nel ricorso di primo grado, di cui si allega copia”.

2.1. Tale motivo è inammissibile.

Invero, a fronte della decisione della Commissione regionale, che ha ritenuto nuova la questione sollevata in sede di appello, relativa alla “successione” nel possesso del bene, prima nella titolarità della società di persone di cui era socio ed amministratore, avrebbe dovuto trascrivere il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, nella parte in cui trattava della relativa questione, e non limitarsi, del tutto genericamente, a negare la novità del motivo in quanto rappresenterebbe “la mera specificazione di una critica di carattere generale al provvedimento impugnato”.

Infatti, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo, sicchè, laddove sia stata denunciata la falsa applicazione della regola del “tantum devolutum quantum appelatum”, è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell’atto d’appello con cui le censure ritenute inammissibili per la loro novità sono state formulate (Cass. Civ., 8 giugno 2016, n. 11738).

Peraltro, per questa Corte, a sezioni unite, qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della “potestas iudicandi” sul relativo merito, proceda poi comunque all’esame di quest’ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta “ad abundantiam”, su tale ultimo aspetto (Cass. Civ., sez. un., 30 ottobre 2013, n. 24469; Cass. Civ., 19 dicembre 2017, n. 30393).

3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente si duole della “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, (nel testo in vigore all’epoca dei fatti), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto risiedendo in Svizzera ed avendo affidato l’incarico professionale a consulenti svizzeri, non ha correttamente interpretato dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, dovendosi così escludere il dolo o la colpa nella sua condotta, per l’errore di interpretazione della norma, con conseguente non applicazione delle sanzioni.

3.1. Tale motivo è inammissibile.

Invero, il motivo è del tutto generico, non avendo colto la ratio della sentenza della Commissione regionale, che si è limitata ad affermare l’inammissibilità del motivo di appello relativo alla insussistenza dei presupposto per l’applicazione delle sanzioni esclusivamente per la novità della relativa questione sollevata solo in sede di gravame.

Neppure in questo, peraltro, il ricorrente ha trascritto la porzione del ricorso di primo grado in cui avrebbe indicato la domanda, ritenuta nuova ed inammissibile dalla Commissione regionale.

4. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, (nel testo in vigore all’epoca dei fatti), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto i “vizi dell’accertamento” si riflettono sulla validità della cartella impugnata.

4.1. Tale motivo, peraltro inammissibile, in quanto diretto contro l’avviso di accertamento e, quindi, anche verso la cartella di pagamento conseguenziale, è assorbito, in ragione del rigetto degli altri motivi di ricorso per cassazione, avverso la decisione della Commissione regionale che ha rigettato il gravame del contribuente, reputando corretto l’avviso di accertamento.

5. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente per il principio della soccombenza.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente a rimborsare in favore della Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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