Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33501 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 28/11/2018, dep. 27/12/2018), n.33501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25288/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio

eletto presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Stefan s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sertenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana depositata, agosto 2014 n. 1540/1/14.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre

2018 dal Cons. Salvatore Leuzzi.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, di accoglimento; per violazione dell’art. 12, comma 7, dell’appello proposto dal contribuente nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pistoia, che aveva, a sua volta, respinto il ricorso col quale il contribuente medesimo aveva impugnato un avviso di rettifica e liquidazione, relativamente all’imposta di registro dovuta con riferimento ad un acquisto d’azienda;

– Nella specifica vicenda, un primo avviso era stato emesso senza rispettare il termine di sessanta giorni contemplato dalla norma prima evocata, sicchè l’Amministrazione finanziaria, rilevata la violazione del termine dilatorio, aveva annullato in via di autotutela l’atto e ne aveva contestualmente emesso uno di contenuto identico;

– La Commissione tributaria regionale pure rispetto a tale secondo avviso riteneva violato il termine;

– Il ricorso agenziale è affidato a un solo motivo;

– Il contribuente rimane intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– Con l’unico motivo del ricorso principale, l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e L. n. 241 del 1990, art. 21-octies, “alla luce dei principi elaborati dalla Corte di Giustizia (sentenza 13/7/14 Kamino, C-129/13)”, avendo i giudici della Commissione tributaria regionale erroneamente annullato gli atti impositivi, reputandoli illegittimi in ragione del mero, mancato rispetto del termine dilatorio) di cui al richiamato art. 12, comma 7, da cui sarebbe derivata, in automatico, la violazione del diritto di difesa del contribuente;

– la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che la procedura seguita dall’Ente ai fini dell’emissione dell’avviso precluda il contraddittorio, in quanto “il contribuente non è stato informato della circostanza che l’Amministrazione intendeva emanare un nuovo atto e che quindi poteva avanzare le sue controdeduzioni”;

– nella specie, il giucide d’appello ha in sostanza reputato che, ove sia stato emesso un avviso di accertamento ante tempus, il termine dilatorio L. n. 212 del 2000, ex art. 12, riprenda a decorrere ex novo quando l’atto viziato sia stato rimosso, per cui l’emissione di un successivo avviso debba essere differita di un nuovo termine di sessanta giorni, decorrenti dal momento della rimozione del precedente atto;

– il ragionamento della Commissione tributaria regionale si palesa erroneo e viziato in diritto, rivelandosi in contrasto con il condiviso orientamento di questa Corte Regolatrice, secondo cui: “In tema di contenzioso tributario, nel caso in cui l’avviso di accertamento sia annullato in via di autotutela, in quanto illegittimamente adottato senza rispettare il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, (nel testo vigente “ratione temporis”;, la rinnovazione dell’avviso resta soggetta solo all’originario termine decorrente dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, non potendosi far decorrere un nuovo termine dalla rimozione dell’atto” (Cass 20 settembre 2017, n. 21820);

– invero, la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, nel testo vigente ratione temporis, prevede che “Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”;

– se ne ricava che, ove l’atto sia stato emanato ante tempus in assenza delle condizioni di urgenza previste dall’ultimo periodo, il termine imposto dalla norma è violato e l’atto è illegittimo;

– in tal senso, l’annullamento dell’atto illegittimo, in via di autotutela da parte dell’Amministrazione finanziaria, ovvero a seguito di decisione giudiziale, comporta che quell’atto diviene definitivamente improduttivo di effetti;

– tale evento, tuttavia, non incide sul termine stabilito dalla norma, atteso che, in assenza di qualsiasi previsione esplicita od implicita, esso non può subire alcuna sospensione od interruzione;

– il decorso del termine, del resto, costituisce il presupposto per la legittimità del provvedimento impositivo, sicchè, anche in caso di violazione, il termine medesimo continua a decorrere, riverberandosi l’infrazione solo sull’atto emesso;

– si tratta di una conclusione congruente con la ratio della disposizione, che è quella di concedere un termine al contribuente per osservazioni o richieste a partire dal momento in cui le operazioni degli organi di controllo siano state chiuse, sì da arricchire il materiale soggetto a valutazione e tale momento non può essere equiparato alla successiva (e, nel caso, illegittima) determinazione dell’autorità erariale, la quale, invece, integra una valutazione sulle operazioni di controllo;

– Gli elementi posti all’attenzione del contribuente, d’altronde, sono quelli esistenti proprio con riguardo alla chiusura delle operazioni, sicchè anche sotto guesto profilo, resta priva di giustificazioni la prospettata rinnovazione del termine dilatorio;

– Ne deriva, in conclusione, che, ove l’atto sia stato annullato in via di autotutela perchè emesso ante tempus, la rinnovazione dell’avviso resta soggetta solo all’originario termine di cui all’art. 12, comma 7, più volta citato, decorrente dal “rilascio della copia del processo verbale chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo”, non potendosi far decorrere un nuovo termine dalla rimozione dell’atto illegittimo;

– Il ricorso, in definitiva, va accolto con cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione tributaria regionale per un nuovo esame e per la regolazione delle spese di lite anche in riferimento alla presente fase.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 28 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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