Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33501 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. I, 17/12/2019, (ud. 16/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23796/2018 proposto da:

S.I., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso

la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Ibrahim Khalil Diarra giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA depositato il 30/6/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/10/2019 dal Cons. PAZZI Alberto.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. con decreto depositato in data 30 giugno 2018 il Tribunale di Brescia respingeva il ricorso proposto da S.I., cittadino della Guinea, avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato politico, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 14 e ss. o alla protezione umanitaria previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; in particolare il Tribunale, dopo aver ritenuto inattendibile il racconto offerto dal richiedente asilo (il quale aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio paese di origine dopo che la fidanzata era morta nel tentativo di abortire, situazione della cui responsabilità era stato falsamente accusato ad opera della madre della ragazza) e di dubbia autenticità la documentazione prodotta suffragio del ricorso, reputava che non sussistessero le condizioni nè per il riconoscimento dello status di rifugiato, nè per accogliere la richiesta di protezione sussidiaria formulata ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b);

il collegio di merito, in relazione alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), aggiungeva poi che le fonti di informazione consultate non evidenziavano la sussistenza in Guinea di una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata derivante da conflitto armato;

infine, rispetto alla richiesta di protezione umanitaria, il Tribunale rilevava la mancata allegazione dell’attuale esistenza di reali fattori di vulnerabilità soggettiva, reputava che l’inattendibilità del ricorrente impedisse di riferire in qualche modo al richiedente asilo le criticità esistenti nel paese ed osservava che la fattiva volontà di inserimento nel contesto sociale del paese ospitante non era di per sè idonea a giustificare il riconoscimento della forma di protezione minore richiesta;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia S.I. al fine di far valere tre motivi di impugnazione;

resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3.1 il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6,7,8 e 14, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27 comma 1 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., nonchè agli artt. 115 e 116 c.p.c.”, assume che il Tribunale, nell’interpretare il racconto del ricorrente, abbia scelto il significato che appariva più contraddittorio, malgrado in realtà non vi fosse alcuna contraddizione nelle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente; e nel giungere a una simile valutazione di inattendibilità il Tribunale avrebbe seguito un’erronea metodologia, valorizzando il contenuto del modello C3 e procedendo a una scomposizione atomistica di ciascuno dei fatti storici descritti piuttosto che effettuare una compiuta analisi di tipo sintetico delle dichiarazioni rese dal ricorrente;

3.2 il terzo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., n. 5 nonchè violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”, lamenta che la metodologia contra legem adoperata dal Tribunale per l’istruzione del procedimento abbia compromesso anche l’accertamento concernente il riconoscimento della protezione umanitaria, che era stata negata in ragione dell’inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente;

3.2 i motivi, da esaminarsi congiuntamente perchè rivolti entrambi a contestare la valutazione di non credibilità delle dichiarazioni rese, sono in parte in parte infondati, in parte inammissibili;

3.2.1 in materia di protezione internazionale il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare nel caso in cui questi, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, (Cass. 15794/2019);

questa valutazione di affidabilità del dichiarante è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici indicati all’interno del citato art. 3, oltre che di criteri generali di ordine presuntivo idonei a illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese (Cass. 20580/2019);

la norma in parola obbliga in particolare il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto a un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche a una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (Cass. 21142/2019);

il giudice di merito si è ispirato a questi criteri laddove, all’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dal migrante nelle varie sedi (ivi compreso il modello C3 acquisito nel corso della fase amministrativa e messo a disposizione dalla commissione territoriale ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 8, proprio per essere utilizzato), ha rilevato – come previsto dall’art. 3, comma 5, lett. c, appena citato che il racconto offerto dal richiedente asilo era incoerente sotto una pluralità di aspetti e non plausibile rispetto al profilo della credibilità razionale della concreta vicenda narrata;

3.2 una volta constatato come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo sia il risultato di una decisione compiuta alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sufficiente aggiungere che la stessa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito censurabile in questa sede solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile;

si deve invece escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, nel senso proposto dal ricorrente, trattandosi di censura attinente al merito;

censure di questo tipo si riducono infatti all’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che però è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 3340/2019);

4.1 il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5: il Tribunale avrebbe del tutto omesso di considerare, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, il fatto che la Guinea fosse caratterizzata da una criminalità diffusa, alimentata dalla corruzione in tutti gli strati dell’amministrazione statale, nonchè da una forte instabilità politica e una carenza delle garanzie minime di legalità e democraticità della vita pubblica e delle condizioni essenziali di libera e pacifica convivenza;

4.2 il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile;

4.2.1 quanto alle condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), è sufficiente ricordare che il giudice, mentre è anche d’ufficio tenuto a verificare se nel paese di provenienza sia oggettivamente sussistente una situazione di violenza indiscriminata talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente, non può invece essere chiamato (nè d’altronde avrebbe gli strumenti per farlo) a supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale del richiedente, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dal comma 5 del già citato art. 3 (Cass. 3016/2019);

pertanto, qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria personale nel paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925/2018);

4.2.2 rispetto alla forma di protezione prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il Tribunale ha escluso, all’esito del giudizio di credibilità sulle dichiarazioni del ricorrente e dell’esame delle fonti internazionali reperite, che nel paese di origine del migrante ricorresse la situazione di violenza indiscriminata necessaria per riconoscere la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

l’accertamento del ricorrere di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, compiuta a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018);

a fronte di tali accertamenti – che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la doglianza intende nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017).

5. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto rigettato;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.100 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA