Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33500 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 28/11/2018, dep. 27/12/2018), n.33500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2668/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio

eletto presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Crema Sud Duemila s.r.l., in persona del suo legale rappresentante

p.t., con sede in (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia depositata il 3 ottobre 2011 n. 117/27/11.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre

2018 dal Cons. Salvatore Leuzzi.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– L’Agenzia delle Entrate prepone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, di accoglimento dell’appello proposto dal contribuente nei confronti della sentenza del Commissione tributaria provinciale di Cremona, che aveva respinto il ricorso col quale la società medesimo aveva impugnato una cartella di pagamento mediante la quale veniva irrogata sanzione per omesso versamento tempestivo dell’IVA con riferimento all’anno fiscale 2003;

– In dettaglio nell’anno di imposta 2003, la Crema Sud Duemila s.r.l. aveva omessa di provvedere a due versamenti periodici IVA, rispettivamente previsti per il mese di maggio e per il mese di luglio del 2003; successivamente, il versamento in scadenza ad agosto veniva regolarizzate, il 29/8/2003, con l’inclusione pure degli interessi, mentre il versamento in scadenza a maggio, giusta dichiarazione presentata a norma del L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, veniva eseguito dalla società in data 10 maggio 2004, ma solo in relazione all’imposta a saldo e senza ricomprensione degli interessi;

– In data 6 dicembre 2007, la società contribuente riceveva la notifica della cartella di pagamento n. (OMISSIS), la quale veniva poi sgravata in relazione alle imposte e agli interessi iscritti a ruolo, non anche relativamente alla sanzione per tardivo versamento dell�IVA riferito al maggio 2003;

– La cartella veniva impugnata con ricorso del 5 febbraio 2008, mediante il quale la società contestava, tra l’altro, il mancato sgravio delle sanzioni che, a suo dire, deriverebbe dalla dichiarazione della L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, effettuata dal contribuente;

– La Commissione tributaria provinciale di Cremona respingeva il ricorso, reputando la correttezza del operato dell’Ufficio;

– La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello del contribuente, ritenendo che la validità della definizione agevolata L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, non sia inficiata dall’omesso, tempestivo versamento degli importi dovuti, perfezionandosi il condono dopo la corresponsione de la prima rata;

Il ricorso è affidato a un solo motivo;

Il contribuente rimane intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– Con l’unico motivo del ricorso principale, l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, avendo i giudici della Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto che il perfezionamento della definizione agevolata di cui alla normativa or ora evocata fosse subordinato al solo pagamento della prima rata, tanto da escludere l’irrogabilità delle sanzioni connesse al successivo versamento intempestivo;

– La censura è fondata e merita accoglimento;

– Nella sentenza della Commissione tributaria regionale si dà atto che “nella dichiarazione formulata per regolarizzare l’importo omesso, la società contribuente non ha erroneamente indicato (e quindi non ha versato) nei Quadri E Sez. 1 al rigo E col. 3 l’importo da versare a titolo di interessi legali, da calcolare in base al tasso del 3%”;

– A fronte dell’omesso inserimento nella domanda di condono degli interessi correlati alla tardività dei versamenti, il giudice d’appello ha in sostanza ritenuto che, anche nell’ipotesi disciplinata dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, il perfezionamento della definizione agevolata fosse ancorato in via esclusiva all’avvenuto versamento della prima rata, tanto da non essere condizionato in negativo dal mancato pagamento delle rate successive anche in relazione ai interessi;

– L’avviso del giudice territoriale si pone in contrasto con il condivisibile orientamento di questa Corte, cui è d’uopo dare continuità;

– Mette in conto premettere che le norme che disciplinano i condoni tributari, essendo derogatorie di quelle generali dell’ordinamento tributario, integrano sistemi compiuti di natura eccezionale (v. Cass. n. 514 del 2002), sicchè anche ciascuna delle diverse ipotesi di definizione agevolata previste dalla L. n. 289 del 2009, rappresenta una disposizione di carattere eccezionale assistita da una propria specifica disciplina che è di stretta interpretazione e non può essere integrata in via ermeneutica dalle norme generali dell’ordinamento tributario e neppure da quelle dettate per altre forme di definizioni, ancorchè contemplate dalla medesima legge;

– Su queste basi, necessita rilevare che l’art. 9 bis cit. dispone, per quanto interessa, al comma 1, che “Le sanzioni previste dal D.Lgs. 18 dicembre 997, n. 471, art. 13, non, si applicano ai contribuenti e ai sostituti d’imposta che alla data del 16 aprile 2003 – poi prorogata al 16 aprile 2004 – provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro 31 ottobre 2002, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data. Se gli importi da versare per ciasciun periodo di imposta eccedono… la somma di 6.000,00 Euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali… possono essere versati in tre rate di pari importa”;

– La norma prevede dunque semplicemente che le sanzioni non si applicano se entro un certo termine si provvede al pagamento delle imposte, pagamento che può in alcuni casi, essere rateale;

– Pertanto, in assenza di disposizioni quali quelle previste dalla L. n. 289 del 2002, artt. 8,9 e 15, (prevedenti che “l’omesso versamento delle eccedenze entro le date indicate non determina l’inefficacia della definizione”) ovvero dalla medesima normativa ora richiamata, art. 16, comma 2, (prevedente che “l’omesso versamento delle rate successive alla priva entro le date indicate non determina l’inefficacia della definizione”) deve ritenersi semplicemente che la non applicazione delle sanzioni si verifica solo se si provvede al pagamento (in unica soluzione o rateale che sia) delle imposte nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione;

– Da ciò consegue che tale effetto non si verifica (neppure parzialmente) se i pagamento non interviene nei suddetti termini e modi, il che vuoi dire che in ipotesi di definizione ex art. 9 bis il pagamento rateale determina la definizione della lite solo se integrale (v. Cass. n. 31133. del 2017; Cass. n. 25238 del 2013; Cass. 21364 del 2012; Cass. n. 20745 del 2010);

– Peraltro, essendo l’istanza del contribuente elemento indefettibile del condono e motore dell’intera procedura, il perfezionamento di quest’ultima deve essere valutato in rapporto all’istanza suddetti con la conseguenza che il mancato pagamento della somma integrale dovuta sulla base di detta istanza comporta l’inefficacia della medesima siccome formulata, con conseguente perdita (in mancanza di espresse previsioni in senso contrario) della possibilità di avvalersi della definizione agevolata;

– Giova, infine, per un verso, ribadire, per quanto sopra esposto, che le previsioni di cui alla citata L. n. 289 del 2002, artt. 8,9,15 e 16, non possono applicarsi in via analogica ad altre diverse forme di definizione; per altro verso, soggiungere che proprio l’espressa previsione nelle citate disposizioni – non in altre e, segnatamente, non nell’art. 9 bis in esame – costituisce un argomento a contrario di notevole spessore per affermare che, in ipotesi di condono diverse da quelle contemplate nelle suddette disposizioni, l’omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate determina l’inefficacia integrale della definizione;

– Per tutto quinto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; sussistendone i presupposti, la causa può essere decisa nel merito col rigetto del ricorso introduttivo;

– Considerato lo sviluppo della vicenda processuale nel merito e il sedimentarsi della giurisprudenza di questa Corte sul punto in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo, va disposta la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 28 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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