Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33500 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. I, 17/12/2019, (ud. 16/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23700/2018 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato Massimo Gilardoni giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA depositato il 10/6/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/10/2019 dal cons. PAZZI Alberto.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. con decreto depositato in data 10 giugno 2018 il Tribunale di Brescia respingeva il ricorso proposto da C.S., cittadino nigeriano, avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 14 e ss. o alla protezione umanitaria previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

in particolare il Tribunale, dopo aver ribadito il giudizio di complessiva e assoluta inattendibilità del racconto offerto dal richiedente asilo (il quale aveva dichiarato di aver dovuto lasciare il paese per le minacce ricevute a seguito della morte del padre, del quale non aveva inteso prendere il posto quale capo woodoo del villaggio), rilevava che una simile valutazione privava di fondamento sia la domanda di accertamento dello status di rifugiato, sia la richiesta di protezione sussidiaria formulata ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); il collegio di merito, in relazione alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), aggiungeva poi che i report concernenti il paese di provenienza non evidenziavano affatto la sussistenza di una violenza indiscriminata, peraltro neppure dedotta dal ricorrente;

infine il Tribunale rilevava che il ricorrente non aveva neanche allegato, rispetto alla richiesta di protezione umanitaria, l’attuale esistenza di fattori soggettivi di vulnerabilità, evidenziando poi come la situazione esistente in Nigeria, pur presentando significative criticità sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali della persona, non dava luogo a una vera e propria emergenza umanitaria generalizzata;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia C.S. al fine di far valere quattro motivi di impugnazione;

resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3.1 il primo motivo è rubricato: “in via preliminare: richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, così come convertito nella legge numero 46/2017, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, e art. 77 Cost., comma 2, per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza nell’emanazione dello stesso Decreto legge, per quanto concerne il differimento dell’efficacia temporale e, quindi, dell’entrata in vigore del nuovo rito in materia di protezione internazionale”;

3.2 la questione è manifestamente infondata: in vero è evidentemente privo di fondamento logico l’assunto del ricorrente secondo cui la previsione di un termine di centottanta giorni per l’entrata in vigore del nuovo rito in materia di protezione internazionale denoterebbe l’insussistenza del requisito di urgenza per l’adozione dello strumento del decreto-legge, dal momento che l’esigenza di un intervallo temporale perchè possa entrare a regime una complessa riforma processuale, quale quella in discorso, non esclude affatto che l’intervento di riforma sia caratterizzato dal requisito dell’urgenza (Cass. 17717/2018);

risulta poi evidente come l’intero impianto normativo – attraverso l’istituzione di sezioni specializzate in materia (capo I), l’introduzione di misure per la semplificazione e l’efficienza dei procedimenti avanti alle commissione territoriali e dei procedimenti giudiziari (capo II) e la previsione di strumenti per l’accelerazione della procedure di identificazione e definizione della posizione giuridica di cittadini extracomunitari e per il contrasto all’immigrazione illegale (capo III) si colleghi nella sua interezza all’ipotesi straordinaria di necessità e urgenza che ha indotto il governo ad avvalersi dell’eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento e si proponga di realizzare, con misure omogenee e complementari fra loro, gli obiettivi di ordinato controllo dell’immigrazione sul territorio nazionale e regolazione della libera circolazione dei cittadini dell’unione Europea;

4.1 il secondo motivo è rubricato: “sempre in via preliminare: richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione degli art. 3 Cost., comma 1; art. 24 Cost., commi 1 e 2; art. 111 Cost., e commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta a decorrere dalla comunicazione a cura della cancelleria del decreto di primo grado”;

4.2 la questione è manifestamente infondata: la previsione del termine di trenta giorni per il ricorso per cassazione, a far data dalla comunicazione del decreto, rientra senza dubbio nell’ambito della discrezionalità del legislatore e trova giustificazione in esigenze di urgenza, analoghe a quelle che lo stesso legislatore ha reputato sussistenti in diverse fattispecie, come ad esempio alla L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 17, comma 2 e L.Fall. art. 99, u.c., (Cass. 17717/2018);

5.1 il terzo motivo è rubricato: “sempre in via preliminare richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, n. 3 septies, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1; art. 24 Cost., commi 1 e 2; art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che il procedimento è definito, con decreto non reclamabile, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso”;

5.2 la questione è manifestamente infondata, in quanto una simile forma di definizione è necessaria a soddisfare esigenze di celerità; peraltro non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado e il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione (Cass. 27700/2018);

6.1 il quarto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2: il Tribunale, nel ritenere che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in quanto il ricorrente non avrebbe allegato fattori di oggettiva vulnerabilità, avrebbe trascurato di considerare che la condizione di vulnerabilità presuppone un giudizio di bilanciamento tra il grado di inserimento sociale raggiunto e la condizione di provenienza e non avrebbe svolto alcuna indagine in tal senso;

6.2 il motivo è inammissibile, a prescindere da ogni questione pertinente l’applicazione al caso di specie della disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 132 del 2018;

il Tribunale in realtà ha negato il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria in ragione della mancata allegazione di “fattori soggettivi di vulnerabilità”, subito dopo aver spiegato che una simile domanda doveva essere valutata “considerando la specifica situazione personale del richiedente (la cosiddetta situazione di vulnerabilità) e verificando se nel paese di origine i suoi diritti fondamentali possono trovare una qualche forma di garanzia”;

ora, posto che la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 27336/2018), a fronte dell’accertamento compiuto dal giudice di merito era onere del ricorrente in primo luogo addurre quali fattori di vulnerabilità aveva specificamente allegato al fine di circostanziare la propria domanda volta al riconoscimento della protezione umanitaria;

ciò – dato che la censura lamenta la mancanza di un giudizio di bilanciamento fra la condizione di provenienza e il grado di inserimento raggiunto in Italia – sia rispetto all’indicazione compiuta rispetto all’inserimento sociale raggiunto, sia in relazione alle condizioni soggettive del ricorrente nel paese di origine, indispensabili per compiere il giudizio comparativo come le condizioni di integrazione sul territorio nazionale;

la doglianza in esame non contiene alcuna indicazione in tal senso e risulta quindi generica, occorrendo invece che l’odierno ricorrente accompagnasse la denunzia del vizio con la riproduzione, diretta o indiretta, del contenuto dell’atto che sorreggeva la censura, dato che questa Corte non è legittimata a procedere a una autonoma ricerca degli atti processuali ma solo a una verifica del contenuto degli stessi; in mancanza di una simile indicazione la doglianza in esame risulta giocoforza inammissibile, per violazione del disposto dell’art. 366 c.p.p., comma 1, n. 6;

7. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto rigettato;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.100 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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