Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3350 del 13/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 3350 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 16053-2010 proposto da:
L.V.M. S.R.L. 04398201006, in persona del suo legale
rappresentante Signor LORENZO VANNI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 42, presso lo
studio dell’avvocato D’AMICO ATTILIO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
L
2013

ricorrente
contro

2294

C.R.I. COMMERZ REAL INVESTEMENTGESELLSCHAFT MBH (già
C.G.I. – COMMERZ GRUNDBESITS INVESTEMENTGESELLSCHAFT
MBH) 13119460155,

in persona dei suoi

1

rappresentanti,

Data pubblicazione: 13/02/2014

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO
CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI
GABRIELE, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato BRIOLINI LUISA giusta delega in atti;
– controricorrente –

RUSSELLO SANDRA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 471/2009 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 21/04/2009, R.G.N.
785/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/12/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;
udito l’Avvocato ATTILIO D’AMICO;
udito l’Avvocato ALESSIA CIPROTTI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso;

2

nonchè contro

Ric.n. 16053/10 rg.

Svolgimento del processo.

1.

In data 26 settembre 2007,

la CRI – Commerz Real

Investmentegesellschaft mbH intimava nei confronti di LVM srl e di
Russello Sandra sfratto per morosità per il mancato pagamento dei

nella galleria commerciale ‘Ori° Center’ in Orio al Serio, da essa
concessa in locazione ad uso commerciale alla LVM srl con
contratto 30 luglio 2003, e successivamente da quest’ultima
sublocata – in una con affitto di azienda – alla Russello.
Il tribunale di Bergamo, emessa ordinanza di rilascio,
dichiarava – nella opposizione della LVM srl – la risoluzione del
contratto in oggetto per grave inadempimento dei conduttori e
condannava i medesimi alle spese.
Interposto gravame da parte della LVM srl, interveniva la
sentenza n. 471 del 21 aprile 2009 con la quale la corte di
appello di Brescia, nella contumacia della Russello, respingeva
l’appello e condannava l’appellante alla rifusione delle spese del
grado.
Avverso tale sentenza veniva dalla LVM proposto ricorso per
cassazione sulla base di due motivi, ai quali resisteva con
controricorso la CRI.
Motivi della decisione.

2. Va respinta l’eccezione preliminare di inammissibilità del
ricorso per cassazione per omessa indicazione sia del tipo sociale
(‘mbH’)

della

CRI

resistente

Commerz

Real

Investmentegesellschaft, sia dell’organo o ufficio al quale
3

canoni ed oneri accessori relativi all’unità immobiliare sita

Ric.n. 16053/10 rg.

spetta,

in seno alla ricorrente LVM srl,

il potere di

rappresentanza della persona giuridica.
Per quanto concerne il primo aspetto, l’omessa indicazione in
ricorso e nella relata di notifica del tipo sociale rivestito
dalla resistente non ha determinato alcuna incertezza nella esatta

costituita nel presente giudizio per assumere difese
inequivocabilmente implicanti il riconoscimento della riferibilità
a se medesima della controversia. Va d’altra parte considerato che
il ricorso per cassazione fa univoco richiamo, quale oggetto
dell’impugnazione, alla sentenza della corte di appello di Brescia
n.471/09 nella quale la denominazione della società appellata CRICommerz Real Investmentegesellschaft viene in più sedi (narrativa
e dispositivo) associata all’esatta indicazione altresì del tipo
sociale (GmbH); ciò, ad ulteriore conferma del fatto che
l’omissione lamentata non ha comportato alcuna menomazione o
indeterminatezza nel requisito di indicazione delle parti, così
come prescritto dall’articolo 366, primo comma, n.1 cod.proc.civ.
Per quanto concerne il secondo aspetto, il ricorso per
cassazione è stato proposto dalla LVM srl “In persona del suo
legale rappresentante signor Lorenzo Vanni”;

mentre la qualità

organica e funzionale attributiva a questi della legale
rappresentanza societaria è stata puntualmente indicata nella
procura speciale apposta in calce al ricorso medesimo, nella quale
il Lorenzo Vanni dichiarava di conferire il mandato di difesa e
rappresentanza in giudizio “nella qualità di amministratore unico
4

identificazione della società intimata, la quale si è regolarmente

Ric.n. 16053/10 rg.

della LVM srl”. Nemmeno in tal caso, pertanto, possono porsi dubbi
di sorta in ordine alla sussistenza ed esatta riferibilità
soggettiva del potere rappresentativo della società ricorrente,
tanto più considerando che la qualità organica così menzionata
(AU) appare in linea di principio del tutto idonea a fondare il

un caso – come quello in esame – in cui nemmeno la resistente
contesta (al di là dell’omissione formale) tale idoneità, e
neppure l’effettiva attribuzione al Vanni della qualità organica
da lui così spesa in giudizio.
3.

Con il primo motivo di ricorso, LVM lamenta violazione e falsa

applicazione di norme di diritto ex articolo 360 l” co.n.3 cpc con
riferimento agli articoli 36 legge 392/78 e 1268 cc; nonché, ex
articolo 360 l^ co. n.5 cod.proc.civ., contraddittoria motivazione
sul primo e decisivo motivo di appello, non avendo il giudice di
merito considerato che, nel caso di cessione del contratto di
locazione, il cedente (ove non liberato dal locatore) assume una
responsabilità non solidale ma sussidiaria caratterizzata dal

‘beneficium ordinis’,

in forza della quale può essere tenuto al

pagamento solo dopo che si sia configurato l’inadempimento del
cessionario; in particolare, la corte di appello aveva
erroneamente ritenuto che la CRI avesse formalmente messo in mora
la cessionaria Russello con raccomandata 6 febbraio 2006, mentre
dalla raccomandata 11 luglio 2007 risultava invece come la
morosità fosse stata contestata soltanto ad essa LVM e non anche
alla Russello (non destinataria della missiva 6.2.06).
5

potere rappresentativo della società di capitali, specialmente in

Ric.n. 16053/10 rg.

Il motivo, nei termini che seguono, è infondato.
La corte territoriale ha basato il rigetto del primo motivo di
appello di LVM sulla scorta di tre diverse rationes decidendi,

tra

loro alternative (v.pagg.5-7).
Con le prime due, essa ha ritenuto non necessaria l’osservanza

diritto del locatore di agire direttamente nei confronti del
cedente non liberato: ciò tanto nel caso in cui il rapporto di
locazione fosse proseguito in capo al cessionario sulla base di
una sublocazione collegata alla cessione aziendale (come doveva
reputarsi nella fattispecie), quanto nel caso in cui tale rapporto
fosse proseguito proprio in quanto rapporto di natura aziendale, e
dunque in forza della cessione aziendale tout court.
Con la terza, la corte di appello ha invece ipotizzato (con una
logica motivazionale ‘ad abundantiam’, ma non per questo
contraddittoria) che nel caso in questione potesse in effetti
ravvisarsi un’obbligazione soltanto sussidiaria – e non solidale
diretta – in capo al cedente; affermando tuttavia che, in tale
evenienza, la sussidiarietà si sarebbe concretata nell’osservanza
da parte del locatore del mero

‘beneficium ordinis’,

vale a dire

in un’incombenza di previa messa in mora del cessionario che nella
specie era stata comunque pacificamente posta in essere (pag.7)
“non solo perché la costituzione in mora consegue automaticamente
all’esistenza del termine, ma anche perché la CGI ha formalmente
messo in mora la Russello con raccomandata in data 6 febbraio

6

del c.d. ‘beneficium ordinis’ e, di conseguenza, ha affermato il

Ric.n. 16053/10 rg.

2006, e lo sfratto è stato chiesto simultaneamente nei confronti
di cedente e cessionario”.
Ciò posto, si osserva che le due prime

rationes decidendi

appaiono effettivamente inesatte, dal momento che la natura
prettamente sussidiaria dell’obbligazione del cedente (ove non

mora del cessionario sussistono anche in caso di cessione del
contratto di locazione contestualmente all’azienda, ex art.36
legge 392/78. Ne deriva che anche in tale situazione

riscontrabile nel caso di specie – il regime dell’inadempimento si
caratterizza per il c.d. ‘beneficium ordinis’; in forza del quale
è consentito al locatore di rivolgersi al cedente, con
l’esperimento delle relative azioni giudiziali per il
soddisfacimento delle obbligazioni inerenti il contratto, solo
dopo che si sia consumato l’inadempimento del cessionario, nei cui
confronti è necessaria la preventiva richiesta di adempimento
mediante messa in mora (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9486 del
20/04/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23557 del 11/11/2011).
La terza ragione giustificatrice appare invece corretta e di
per sé bastevole a sorreggere il decisum.
Si tratta di una ragione giustificatrice che la doglianza in
esame non è in grado di minimamente inficiare, posto che
l’osservanza del

beneficlum ordinis

(inerente la mora della

cessionaria Russello) è stata qui affermata dalla corte di appello
sulla base di tre diversi ed autonomi riscontri fattuali della
vicenda, rappresentati non soltanto dalla lettera raccomandata di
7

liberato dal locatore) e la necessità della previa costituzione in

Ric.n. 16053/10 rg.

diffida del 6 febbraio 2006, ma anche dalla mora

‘ex re’

per

scadenza del termine contrattuale di pagamento, nonché dalla
circostanza che la Russello era stata a sua volta raggiunta dalla
intimazione di sfratto per morosità. Era dunque onere della
ricorrente confutare (ovviamente, sempre nei limiti consentiti

lettera AR del 6.2.06), ma tutti e tre i riscontri fattuali dai
quali la corte di appello ha tratto convincimento di avvenuta
integrazione della mora della cessionaria Russello. Vertendosi,
come detto, di elementi di ricostruzione fattuale singolarmente
idonei a sorreggere la decisione, la contestazione di tutti e di
ciascuno di essi appariva indispensabile ad evitare che,
quand’anche si fosse in ipotesi accolta la doglianza sulla
inidoneità della lettera AR in questione ad integrare la mora
della cessionaria, il

decisum

della corte di appello risultasse

comunque intangibile proprio perché basato anche su altre e non
censurate valutazioni.
Va però considerato come il motivo di ricorso sia inaccoglibile
anche nella parte in cui censura la corte di appello per aver
ritenuto soddisfatto l’onere del

beneficium ordinis

mediante la

più volte citata lettera AR. Ciò perché tale motivo mira a
suscitare una diversa valutazione probatoria di un elemento
fattuale di per sé inammissibile in presenza di una motivazione
congrua ed immune da vizi logici e giuridici qual è quella qui in
esame in sede di legittimità; e ciò in forza della
prospettazione di un tipico errore di percezione da parte della
8

dalla peculiarità del giudizio di legittimità) non uno solo (la

Ric.n. 16053/10 rg.

corte di appello, la quale non si sarebbe avveduta (come
incontrovertibilmente desumibile da una comunicazione successiva,
quella in data 11.7.07) che tale lettera di messa in mora non era
in realtà mai pervenuta alla Russello. Senonchè, si verterebbe a
tutto concedere di un errore di fatto astrattamente suscettibile

n.4) cod.proc.civ..
4. Con il secondo motivo, LVM lamenta violazione e falsa
applicazione di norme di diritto ex articolo 360, primo comma, n.
3 codice procedura civile con riferimento all’articolo 1455 codice
civile, nonché contraddittoria motivazione ex articolo 360 primo
comma n.5 cpc sul secondo motivo di appello. Ciò perché il giudice
di merito aveva affermato la gravità dell’inadempimento nonostante
che LVM avesse emesso gli assegni in pagamento dei canoni il 26
settembre 2007 e, dunque, non già il giorno in cui aveva ricevuto
la notificazione dello sfratto per morosità, bensì il giorno in
cui l’atto di intimazione era stato consegnato per la notifica
all’ufficiale giudiziario. Inoltre il giudice di merito non aveva
considerato la malafede della CRI, la quale aveva incassato gli
assegni soltanto in coincidenza con la prima udienza nel corso
della quale il giudice aveva emesso l’ordinanza di rilascio; né il
giudice di merito aveva considerato la buona fede palesata da essa
LVM in corso di causa, allorché aveva proposto di sanare l’intero

residuo debito in unica soluzione a CRI, tramite assegno
circolare, all’udienza ex articolo 420 cpc, sotto condizione
dell’abbandono dell’azione giudiziaria.
9

non già di ricorso per cassazione ma di revocazione ex art.395

Ric.n. 16053/10 rg.

Nemmeno questo motivo può trovare accoglimento, in quanto
anch’esso finalizzato a semplicemente ottenere in sede di
legittimità una diversa – e più gradita – valutazione di merito in
ordine, segnatamente, al requisito della gravità
dell’inadempimento

che

ha

dato

corso

alla

risoluzione

Sul punto, la corte di appello ha congruamente motivato in
fatto (pag.9), nel senso che:

“il conduttore era moroso nel

pagamento del canoni trimestrali anticipati già scaduti ad aprile
ed a luglio 2007, mentre in data 27 settembre 2007 la LVM ha
spedito due assegni, l’uno di euro 3268,22, in pagamento del
canone di aprile e l’altro, di euro 398,91, a pagamento di oneri
consortili scaduti da epoca anteriore all’aprile 2007, mentre i
canoni scaduti a luglio e poi, in corso di causa, ad ottobre, non
sono stati pagati perché il pagamento è stato solo offerto a
condizione dell’abbandono dell’azione giudiziaria; condizione non
accettata dalla appellata. Considerato che il pagamento del canoni
sul quali era fondata l’intimazione non è avvenuto spontaneamente
ma solo dopo l’intimazione di sfratto, ed è avvenuto in misura
parziale, persiste a tutt’oggi l’inadempimento nel pagamento del
canoni successivi; che non è stata fornita prova della scusabilità
del ritardo; che si tratta pur sempre di inadempimento di
obbligazione primaria del conduttore e che la misura del ritardo è
stata ben superiore al 20 giorni previsti dall’articolo 5 legge
392/78; che la clausola pattizia che commina la risoluzione di
diritto del contratto evidenzia l’interesse del locatore alla
10

contrattuale.

Ric.n. 16053/10 rg.

tempestiva percezione del canone; che il ripetersi del ritardi nei
pagamenti provoca un’irreversibile alterazione dell’equilibrio
contrattuale ed erosione del rapporto fiduciario (…)”.

Inoltre la

sentenza di appello fa proprio (pag.3) quanto già osservato dal
tribunale:

“rilevato che il locatore aveva dichiarato di volersi

canone scaduto ad aprile era stato pagato con un ritardo di cinque
mesi, mentre i canoni scaduti a luglio e ad ottobre erano ancora
inadempiuti; ritenuto l’inadempimento non di scarsa importanza
nell’economia contrattuale (.4′.
In un simile contesto – caratterizzato, da un lato, da una
valutazione prettamente di merito e, dall’altro, dalla congrua
esplicitazione delle ragioni in fatto che tale valutazione
sostengono non può esservi spazio per un sindacato di
legittimità, atteso che:

“l’apprezzamento del giudice di merito

sulla sussistenza di elementi comprovanti l’inadempimento e la sua
gravità nel quadro dell’economia contrattuale, implicando la
risoluzione di questioni di fatto, è insindacabile in Cassazione
se immune da errori logici o giuridici; il giudice di merito non
è, infatti, tenuto ad analizzare e discutere ogni singolo dato
acquisito al processo, ed adempie all’obbligo della motivazione
quando giustifica compiutamente la propria decisione in base alle
risultanze probatorie che ritiene risolutive ai fini della
statuizione adottata”

(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7086 del

05/04/2005, Rv. 580795; in termini Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14974
del 28/06/2006, Rv. 593040 ed altre).
11

avvalere della clausola risolutiva espressa; rilevato che il

Ric.n. 16053/10 rg.

Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna di parte
ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a
favore della intimata costituitasi; liquidate, come in
dispositivo, ai sensi del DM Giustizia 20.7.2012 n.140.

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del

giudizio di cassazione che liquida in euro 3.200,00, di cui euro
3.000,00 per compenso professionale ed il resto per esborsi; oltre
accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile
in data 4.12.13.

Pqat

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA