Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3350 del 12/02/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 3350 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso 6918-2013 proposto da:
RICCI ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
NOMENTANA NUOVA 117, presso lo studio dell’avvocato
MARIO ENNIO CASTAGNA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

CONDOMINIO PARCO DEI PINI in persona del Sindaco pro
tempore„ elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO
QUIRINO VISCONTI 99, presso lo studio dell’avvocato
PALMA ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato
SIMONA SCATOLA;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 12/02/2018

nonchè contro

A.M.C. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro
tempore;
– intimata –

avverso la sentenza n. 3828/2012 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/12/2017 dal Consigliere LORENZO ORILIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale LUIGI SALVATO che ha concluso per il rigetto
del ricorso;
udito

l’Avvocato

PATRIZIA

CASTAGNA,

con

delega

dell’Avvocato MARIO ENNIO CASTAGNA difensore del
ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

di NAPOLI, depositata il 22/11/2012;

RITENUTO IN FATTO
1

Con decreto 17.10.2006 il Tribunale di Noia ingiunse al

Condominio Parco dei Pini di Corso Umberto I in Marigliano di pagare
alla A.M.C. sr/ la somma di C 8.130,00 a titolo di corrispettivo per lavori
di manutenzione straordinaria all’edificio. Avverso il detto decreto il
Condominio propose opposizione deducendo la mancanza di delibera

precedente amministratore Alberto Ricci non aveva neppure indicato il
debito nel rendiconto. Contestò inoltre l’esistenza di un contratto di
appalto e la sussistenza del requisito dell’urgenza e, in subordine,
l’esecuzione dei lavori a regola d’arte. Chiese pertanto al Tribunale di
revocare il decreto opposto e porre qualsiasi conseguenza onerosa a
carico del Ricci che chiese pertanto di chiamare in causa.
La società, costituitasi, ribadì la domanda di pagamento e, in
subordine, previa adesione alla chiamata in causa del Ricci, ne chiese la
condanna al pagamento di quanto dovuto.
Anche il Ricci si costituì eccependo, in rito, l’inammissibilità della
sua chiamata nel giudizio di opposizione e, nel merito, il difetto di
legittimazione passiva, trattandosi di lavori urgenti fatti eseguire dopo
le lamentele di alcuni condomini.
2 Con sentenza 774/2009 l’adito Tribunale rigettò l’opposizione e
la domanda di manleva avanzata nei confronti del Ricci.
Il Condominio impugnò la decisione rimproverando al Tribunale
l’errata applicazione dell’art. 1135 cc. per avere ritenuto urgenti opere
straordinarie che difettavano di tale requisito, sicché al pagamento dei
lavori doveva ritenersi obbligato non il Condominio, ma solo
l’amministratore.
Con sentenza 22.11.2012 la Corte d’Appello di Napoli in riforma
della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello principale del
Condominio e, revocato il decreto ingiuntivo, ha condannato il Ricci al
pagamento delle somme pretese dalla società creditrice.

3

autorizzativa dei lavori o di ratifica degli stessi e precisò che il

La Corte d’Appello, preso atto della non contestazione sulla
avvenuta esecuzione dei lavori, ha condiviso la tesi dell’appellante
sull’assenza dell’urgenza pur riconoscendosi la natura straordinaria ed
ha pertanto ritenuto obbligato il solo amministratore ai sensi dell’art.
1130 cc per non avere provveduto a renderne conto alla fine dell’anno.
3 Contro tale sentenza il Ricci ha proposto ricorso affidato a due

memoria, mentre la società creditrice non ha svolto attività difensiva in
sede di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia, ai sensi
dell’art. 360 n. 4 cpc, violazione degli articoli 106, 269, 346 e 112 cpc
deducendo che la Corte d’Appello ha omesso di esaminare l’eccezione
preliminare, riproposta in sede di appello, relativa all’inammissibilità
della sua chiamata in causa nel giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo. Precisa di avere richiamato a sostegno di tale eccezione il
principio affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui il
debitore opponente, qualora intenda chiamare in giudizio un terzo al
quale ritiene comune la causa, deve chiedere al giudice – con lo stesso
atto di opposizione – l’autorizzazione a tale chiamata in giudizio a norma
dell’articolo 269 c.p.c., evidenzia che nella sentenza impugnata non si
fa alcun riferimento a tale questione.
Il motivo è infondato.
La questione di diritto che il Collegio è chiamato ad affrontare
riguarda il mezzo che la parte vittoriosa in primo grado deve utilizzare
per far valere in appello una eccezione esaminata e respinta dal primo
giudice. Si tratta cioè di stabilire se sia sufficiente il richiamo a tale
eccezione ai sensi dell’art. 346 cpc mediante riproduzione nella
comparsa di costituzione (come di fatto avvenuto), oppure se occorra la
riproposizione mediante appello incidentale seppur condizionato.

13(

motivi a cui resiste il Condominio con controricorso illustrato da

Con l’ordinanza interlocutoria del 21.3.2017 il procedimento era
stato rinviato a nuovo ruolo in attesa dell’intervento delle sezioni unite,
investite di analoga questione.
Ebbene, le sezioni unite con sentenza n. 11799 del 12/05/2017
Rv. 644305 hanno affermato che in tema di impugnazioni, qualora
un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo

chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la
devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del
convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la
proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti,
possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato
interno formatosi ai sensi dell’art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente
la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo
espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame,
diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi,
altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende
irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di sua rilevazione è
riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne
impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c.(nello
stesso senso, v. anche Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24658 del 19/10/2017
Rv. 645925).
Con particolare riferimento alle eccezioni di rito – sempre secondo
le sezioni unite – qualora esse siano state disattese espressamente o
indirettamente dal primo giudice, che, dunque, su di esse abbia
pronunciato, non è dubbio che la parte soccombente su di esse, ma
vittoriosa quanto al’esito finale della lite e, dunque, in posizione di
soccombenza teorica, se vuole ottenere che esse siano riesaminate dal
giudice, investito dell’appello principale sul merito della controparte,
deve farlo proponendo appello incidentale e non ai sensi dell’art. 346
cod. proc. civ. (v. S.U. n. 11799/2017 in motivazione).

espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda,

Sulla scorta di tale principio, estensibile sicuramente al caso di
specie, in cui si discute di un’eccezione di rito (inammissibilità della
chiamata diretta di un terzo da parte dell’opponente) affrontata e
respinta in primo grado, l’odierno ricorrente, anche se risultato
vittorioso nel merito in primo grado, aveva l’onere di proporre uno
specifico motivo di appello incidentale e non l’ha fatto (l’unico motivo di

sentenza impugnata pag. 4), sicchè la censura oggi proposta in
cassazione non coglie nel segno avendo ad oggetto l’omessa pronuncia
su una eccezione rivelatasi inammissibile in appello, in ordine alla quale,
quindi, il giudice del gravame non aveva il dovere di pronunciarsi:
questa Corte infatti, in tema di omessa pronuncia da parte del giudice di
appello su domande inammissibili – ma la regola è logicamente
estensibile anche alle eccezioni inammissibili – ha costantemente
affermato che l’omessa pronuncia, qualora cada su una domanda
inammissibile, non costituisce vizio della sentenza e non rileva
nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto alla
proposizione di una tale domanda non consegue l’obbligo del giudice di
pronunciarsi nel merito (v. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 24445 del
02/12/2010 Rv. 615091; Sez. 2, Sentenza n. 5435 del 05/03/2010 Rv.
611622 Sez. 1, Sentenza n. 12412 del 25/05/2006 Rv. 590523).
1.2 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli
artt. 1135 e 1130 comma 1 n. 4 cc dolendosi dell’esclusione del
requisito dell’urgenza che giustificava l’affidamento diretto dei lavori di
ripristino della facciata dell’edificio.
Anche tale motivo è infondato.
Il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di
un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della
fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica
necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione
di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle
risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della

F

appello incidentale, infatti, riguarda la statuizione sulle spese: v.

norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui
censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di
motivazione (v. tra le varie, Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016
Rv. 638425; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015 Rv. 638171;
Sez. 5, Sentenza n. 8315 del 04/04/2013 Rv. 626129; Sez. L, Sentenza
n. 7394 del 26/03/2010 Rv. 612745; più di recente, v. anche Sez. 2 –

Ebbene, nel caso in esame la critica mossa dal ricorrente non
investe affatto la ricognizione della fattispecie astratta recata da una
norma di legge e quindi non pone nessun problema interpretativo, nel
senso sopra indicato, delle norme sulle attribuzioni dell’amministratore,
ma riguarda solamente l’erronea ricognizione della fattispecie concreta
a mezzo delle risultanze di causa e precisamente l’accertamento
dell’urgenza delle opere appaltate, requisito che la Corte di merito (v.
pagg. 7 e 8) ha escluso con adeguata motivazione basata sul rilievo che
le doglianze dei condomini in ordine alle infiltrazioni risalivano al
gennaio 2004 sicché l’amministratore aveva avuto tutto il tempo di
attivarsi per comunicare all’assemblea tale situazione affinché venissero
adottati gli opportuni provvedimenti, mentre ha ordinato i lavori
necessari alla rimozione di detta situazione di pericolo solo l’anno
successivo ovvero nel 2005 (in sentenza è indicato “1995” ma è chiaro
l’errore materiale nella data, ndr.), dato che le fatture inerenti i lavori
de quibus risultano essere state emesse nell’arco temporale dal
5.4.2005 al 30.4.2006): si tende insomma a sollecitare una diversa
soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal giudice di
merito e nel giudizio di legittimità tale attività è preclusa.
In conclusione, il ricorso va respinto con aggravio di spese per la
parte soccombente. Nessuna pronuncia va emessa nei confronti della
società rimasta intimata.
Sussiste altresì l’obbligo di versamento, a carico del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per la stessa impugnazione, trattandosi di ricorso proposto

i-

Ordinanza n. 20964 del 08/09/2017 Rv. 645246 in motivazione).

successivamente al 30 gennaio 2013 (art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013, che ha
aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R.
n. 115 del 2002).
P.Q.M.

presente giudizio che liquida in C. 2.200,00 di cui C. 200,00 per esborsi
oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art.1,comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara
la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Roma, 6.12. 2017.
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Roma,

12 FEB. 2013

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del

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