Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3350 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. III, 12/02/2010, (ud. 24/11/2009, dep. 12/02/2010), n.3350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17142-2005 proposto da:

S.B.L., c.f. (OMISSIS), in proprio e

nella qualità di legale rappresentante del Movimento dei Verdi

Federalisti, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CATTARO 28,

presso lo studio dell’avvocato COSENTINO GIUSEPPE, che la rappresenta

e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.F.S., c.f. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 66, presso lo studio

dell’avvocato ARCIERI GIOVANNI ENRICO, che lo rappresenta e difende

giusta delega in calce a copia notificata del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5011/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione 1^, emessa il 27/10/2004, depositata 11 22/11/2004; R.G.N.

659/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2009 dal Consigliere Dott. ALBERTO TALEVI;

udito l’Avvocato Francesco VANZETTA per delega avv. Giuseppe

COSENTINO;

udito l’Avvocato Giovanni Enrico ARCIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.

“Con atto di citazione notificato il 22 aprile 1998 S. B.L., in proprio e n.q. di “portavoce” dei Verdi Federalisti, conveniva dinanzi al Tribunale di Roma D.F. S., consigliere comunale dei Verdi del “(OMISSIS)”, per sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma di L. 500 milioni, previo accertamento della ricorrenza del reato di diffamazione, a titolo di risarcimento dei danni morali e patrimoniali derivati al partito politico ed a lei stessa dalla pubblicazione sul quotidiano (OMISSIS) di un’intervista da questi rilasciata al giornale dal titolo “Attenti ai falsi verdi, noi soli siamo d.o.c.”.

Precisava l’attrice che nell’articolo in questione erano contenute espressioni e valutazioni diffamatorie nei confronti del gruppo, tacciato d’utilizzare simbolo analogo a quello dei Verdi per confondere gli elettori ed appropriarsi dell’attività dei veri Verdi, nonchè l’accusa di truffare, comparendo solo al momento delle elezioni per poi dileguarsi, senza aver mai fatto nulla per l’ambiente.

Si costituiva in giudizio il D.F., eccependo, anzitutto, la stia carenza di legittimazione passiva (essendo stato citato quale consigliere comunale, senza essere il legale rappresentante del partito) e la mancanza di quella attiva della S.B. (mai offesa nell’articolo), mentre, nel merito, eccepiva la scriminante del diritto di critica politica e chiedeva il rigetto della domanda.

Con sentenza n. 39918 in data 15 dicembre 2000 il Tribunale adito, respinta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, accoglieva quella di legittimazione attiva, sia in proprio che nella qualità, dell’attrice, dichiarando inammissibile la domanda e condannava quest’ultima alla rifusione delle spese processuali.

Con atto notificato il 23.1.2002 l’attrice soccombente ha proposto appello inverso detta decisione, assumendo che, contrariamente a quanto deciso dal primo giudice, sussisteva la sua legittimazione attiva sia in proprio (essendo stata direttamente offesa quale promotrice ed anima del gruppo), sia n.q. (essendo stata investita dal Direttivo Nazionale di Verdi Federalisti).

Ha chiesto, quindi, che, in riforma dell’impugnata sentenza, ritenuta la sua legittimazione attiva, venga accolta la domanda come proposta in prime cure.

Si è costituito in giudizio l’appellato, domandando il rigetto del gravame “ex adverso” interposto perchè infondato.

Sulla precisazione delle conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa è stata posta in decisione all’udienza collegiale del 16 giugno 2001, previa concessione alle parti dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per la redazione delle memorie conclusionali”.

Con sentenza 27 ottobre – 22 novembre 2004 la Corte d’Appello di Roma provvedeva come segue.

“… definitivamente pronunciando, respinge:

l’appello proposto da S.B.L. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 39918 in data 15 dicembre 2000 e, per l’effetto, condanna:

l’appellante a pagare all’appellato D.F.S. la somma di Euro 4.600,00, oltre IVA e CPA come per legge, per spese di questo grado del giudizio”.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione S.B.L. in proprio e nella qualità di legale rappresentante del Movimento dei Verdi Federalisti.

Ha resistito con controricorso D.F.S..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico articolato motivo S.B.L. denuncia “Insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 – mancata valutazione di decisive risultanze istruttorie” esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente. La Corte d’Appello di Roma, nel rigettare l’atto di appello motivando in merito alla carenza di legittimazione attiva (senza, quindi, entrare nel merito della diffamazione) afferma: a) sulla carenza di legittimazione attiva in proprio, che “è pacifico in giurisprudenza che l’offesa ad una categoria (associazione, partito politico etc.) non si ripercuote sui singoli componenti della stessa per difetto della soggettività necessaria alla sussistenza del reato, a meno che il singolo non venga espressamente menzionato … non essendo sufficiente, all’uopo una generica menzione dei promotori del gruppo (dei quali la stessa pur faceva parte) …”; b) sulla carenza di legittimazione attiva nella qualità “legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta ex art. 36 c.c. e art. 75 c.p.c., u.c., è il soggetto cui, secondo gli accordi dei soci è conferita la presidenza o la direzione dell’associazione stessa ovvero, in difetto di specifica indicazione del predetto soggetto nello statuto, o in espressa delibera associati va, l’organo cui è affidata dal gruppo, in virtù di specifici accordi interni, la legittimazione attiva processuale …”.

Sul punto a).

Non si può affermare che: 1) i promotori hanno la legittimazione attiva; 2) i promotori sarebbero comunque offesi; 3) la S. fa parte dei promotori, non facendo discendere la logica conseguenza che l’attrice è stata lesa nella propria reputazione anche in proprio. Nell’articolo in questione pur non facendosi il nome della ricorrente, si dice testualmente “Qualcuno si può anche confondere.

D’altra parte è questo l’obiettivo della lista e dei suoi promotori”. Il partito dei Verdi federalisti non è un partito di notevoli dimensioni per cui i promotori di qualunque iniziativa sono facilmente individuabili; lo scontro politico di cui parla il D. F. è quello relativo alle elezioni amministrative e del Sindaco di Roma, nelle quali la S. ha presentato la propria candidatura; quindi appare evidente che quest’ultima ha costituito il bersaglio delle affermazioni diffamatorie del D.F., il quale, nel riferirsi ai “promotori”, intendeva far riferimento esclusivamente alla S., pur non citandola direttamente. Del resto la Sig.ra S. rappresenta l’anima del partito dei Verdi Federalisti.

Sul punto b).

La sentenza afferma, fra l’altro: “non rileva inoltre che la stessa sia stata artefice del patto elettorale con il CDU (essendo in realtà rimaste autonome le due formazioni politiche), mentre non risulta prodotto, nè indicato nel ‘elenco dei documenti prodotti, il presunto verbale (OMISSIS) con il quale il direttivo nazionale dei Verdi Federalisti l’avrebbe nominata rappresentante legale dell’Ente”. Orbene, risulta, al numero 21 del fascicolo di parte, allegato al verbale dell’assemblea di (OMISSIS) (in seguito alla quale la ricorrente è uscita dal Movimento dei Verdi storici per fondare successivamente il Movimento dei Verdi Federalisti) il verbale con il quale si è riunito il gruppo di coordinamento nazionale ed il direttivo nazionale per rinnovare le cariche dei coordinatori; in tale verbale viene espressamente stabilita la nomina della Sig.ra S.B.L. “quale rappresentante legale e portavoce nazionale con le più ampie facoltà di legge relative all’uso del simbolo”. Nell’atto di appello era stato espressamente indicato il deposito del documento de quo nel fascicolo di parte. La “disattenzione” del Giudice di appello, che nega il deposito, anche volendo ammettere che gli sia sfuggita la lettura del verbale (OMISSIS), appare evidente, anche in considerazione della mancata motivazione in merito a tutta l’altra copiosa documentazione (già depositata) dalla quale risulta per tabulas la qualità della ricorrente quale “portavoce” (leggi legale rappresentante) del Movimento dei Verdi Federalisti.

Il ricorso non può essere accolto, in quanto l’impugnata sentenza è fondata su una motivazione sufficiente, logica, non contraddico ria e rispettosa della normativa in questione.

In particolare va rilevato quanto segue:

– in merito al punto a): in sintesi, secondo la Corte, la S. B. non è stata in concreto offesa in quanto non era individuabile come vittima delle offese dai lettori dell’intervista, non essendo contenuto in quest’ultima “… alcun riferimento, neppure induttivo…” alla sua persona e “… non essendo sufficiente, all’uopo una generica menzione dei promotori del gruppo, (dei quali la stessa pur faceva parte) …” si è palesemente di fronte ad una motivazione che si sottrae al sindacato di legittimità in quanto immune dai vizi lamentati; solo per maggiore chiarezza va aggiunto che le tesi della parte ricorrente circa l’individuabilità della S. a causa (in sostanza) dell’eccezionale importanza della medesima per il suo partito costituisce solo una mera opinione inidonea ad inficiare validamente la diversa valutazione del Giudice predetto;

-in merito al punto b): la doglianza fondata sull’affermazione della sussistenza in atti del suddetto verbale è inammissibile per due ragioni, ciascuna delle quali decisiva pure da sola: in quanto la contraria affermazione (dell’insussistenza del deposito della procura) della Corte potrebbe eventualmente (se ne sussistessero tutti i presupposti) configurare un errore revocatorio, ma non un vizio ammissibilmente denunciarle in sede di ricorso per cassazione (cfr. tra le altre Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2463 del 01/02/2008); ed in quanto comunque (e questo rilievo si applica anche alle doglianze basate su “… tutta l’altra copiosa documentazione (già depositata)…”), in violazione del principio di autosufficienza del ricorso (cfr., tra le altre, Cass. Sentenza n. 4849 del 27/02/2009) la parte ricorrente ha omesso di trascrivere integralmente tutta la parte rilevante del verbale in questione (la parte citata è insufficiente) e degli altri documenti citati.

Non rimane dunque che respingere il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come stabilito nel seguente dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 3.000,00 (tremila euro) per onorario oltre Euro 200,00 (duecento euro) per spese vive ed oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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