Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3350 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30138-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.E., PE.DI.SA., PE.AL.,

PE.SE.;

– intimati –

sul ricorso 34300-2006 proposto da:

P.E., PE.AL., PE.DI., P.

S., eredi del Sig. PE.MI., elettivamente domiciliati

in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36-B, presso lo studio dell’avvocato

CERTOMA’ ANTONIO FRANCESCO, rappresentati e difesi dall’avvocato

CICORELLA CESARE, giusta delega a margine;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 134/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 28/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2011 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GUIDA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Pe.Al. e P.E. in proprio e quale legale rappresentante delle figlie minori Pe.Di.Sa. e Pe.

S., tutti eredi di Pe.Mi. deceduto il (OMISSIS), impugnavano l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione eccependo – per quanto qui interessa – la mancata applicazione della normativa più favorevole introdotta dalla L. 342/2000 e l’illegittima esclusione delle passività inerenti la rateizzazione quinquennale di una plusvalenza realizzata dalla Diletta Immobiliare s.a.s. di Peroni Michele & c.. L’ufficio resisteva.

L’adita Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il primo punto del ricorso e rigettava il secondo.

Proponevano appello principale l’Agenzia ed incidentale i contribuenti.

La Commissione tributaria regionale, ritenuto inammissibile l’appello dell’ufficio perchè fondato su di un’eccezione nuova, rigettava lo stesso e ritenuto infondato l’appello incidentale, confermava la sentenza di primo grado.

Contro quest’ultima sentenza, di cui in epigrafe, l’Agenzia propone ricorso per cassazione, articolato in duplice motivo; i contribuenti propongono ricorso incidentale e controricorso.

Diritto

MOTIVAZIONE

Con il primo motivo del ricorso principale l’Agenzia lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58 con riferimento agli artt. 485, 494 e 489 c.c., D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 31 e 63 (art. 360 c.p.c., n. 3) per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto l’inammissibilità della domanda di appello, perchè basata su di un motivo nuovo, non considerando che era stata solo richiamata una diversa norma giuridica in relazione a fatti già dedotti dal contribuente.

La censura è infondata.

Invero, come si ricava dall’impugnata sentenza, i contribuenti avevano già eccepito con il ricorso introduttivo la mancata applicazione della nuova normativa sulle successioni, di cui alla L. 342/2000, e l’ufficio in primo grado aveva contrastato tale domanda affermando che nell’ipotesi di specie trovava applicazione il disposto dell’art. 494 c.c., secondo il quale decade dal beneficio d’inventario l’erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell’inventario beni appartenenti all’eredità, beni nella specie costituiti da quanto contenuto in una cassetta di sicurezza aperta solo successivamente alla redazione del verbale d’inventario.

Conseguentemente, secondo l’ufficio, il termine di sei mesi per la denuncia di successione doveva considerarsi come decorrente dall’apertura della successione (10.3.2000) e non dal compimento dell’inventario. Non poteva pertanto trovare applicazione la L. 342/2000 che, ex art. 69, era applicabile solo alle successioni per le quali il termine di presentazione delle relative dichiarazioni scadeva successivamente al 31.12.2000.

Solo con l’atto di appello l’ufficio ha dedotto l’inapplicabilità della più favorevole normativa per essere gli eredi in possesso dei beni ereditari, circostanza questa che, determinando l’applicabilità del disposto dell’art. 485 c.c. (che prevede che il termine di mesi tre per la formazione dell’inventario decorra dall’apertura della successione e non – come nel caso di mancato possesso dei beni – dall’accettazione dell’eredità) portava a prima del 31.12.2000 il termine per la dichiarazione di successione.

Da quanto sopra deriva che, nel caso in esame, l’ufficio non si è limitato a richiamare una diversa norma giuridica in relazione a fatti già dedotti dai contribuenti, ma ha introdotto una eccezione nuova: ha infatti invocato un fatto nuovo (cioè il possesso dei beni ereditari), diverso da quello assunto dai contribuenti nel ricorso introduttivo (ove gli stessi – secondo l’impugnata sentenza – avevano dichiarato la non possidenza dei beni), sul quale non si è mai formato un contraddittorio.

Contraddittorio, si badi bene, necessario trattandosi di una circostanza non pacifica e che, attesa la natura dei beni (azioni, quote di società, conti correnti, altri immobili), non risulta per tabulas dalla mera ed indimostrata coabitazione con il de cuius.

Correttamente pertanto il giudice dell’appello ha ritenuto esservi violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57; la censura in esame va pertanto rigettata.

Con il secondo motivo l’ufficio censura per vizio di motivazione l’impugnata sentenza “nell’eventualità che la stessa abbia inteso accertare anche” la fondatezza della questione relativa al possesso in capo agli eredi dei beni ereditari.

La censura è inammissibile non essendovi alcuna pronuncia al riguardo.

Con il ricorso incidentale i contribuenti deducono, con un unico motivo, il vizio di motivazione ed il vizio di legge per errata o falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 20 per avere il giudice dell’appello erroneamente affermato la non deducibilità delle passività inerenti il debito IRPEF, conseguente alla rateizzazione quinquennale di una plusvalenza maturata dalla società Diletta Immobiliare s.a.s. di Peroni Michele & c. a seguito di una vendita immobiliare. Assumono che al momento dell’apertura della successione il de cuius conservava ancora impagato il debito relativo alle due quote residue, e che, quindi, tale debito faceva capo solo al de cuius ed era esistente al momento della successione.

La censura è fondata.

Il debito in questione, pur nascendo da una plusvalenza della s.a.s.

Diletta Immobiliare & c. era un debito Irpef da partecipazione societaria e quindi debito personale del de cuius. In quanto tale lo stesso esisteva all’apertura della successione ed, in conseguenza dell’accettazione dell’eredità da parte degli eredi, si è trasferito agli stessi. Ha pertanto errato il giudice a quo nel ritenere che tale debito non fosse una passività della successione.

Tale ricorso va pertanto accolto. Con esclusivo riferimento al capo dell’impugnata sentenza investito dal ricorso incidentale la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa viene decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con l’accoglimento del ricorso introduttivo dei contribuenti.

In applicazione del principio della soccombenza l’Agenzia delle Entrate viene condannata alle spese del giudizio di legittimità come in dispositivo. Vengono invece compensate le spese dei giudizi di merito, tenuto conto delle discontinuità processuali.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso principale. Accoglie il ricorso incidentale e, relativamente allo stesso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo dei contribuenti. Condanna l’Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5000,00, delle quali Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e competenze come per legge; compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA