Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 335 del 10/01/2018

Cassazione civile, sez. lav., 10/01/2018, (ud. 20/09/2017, dep.10/01/2018),  n. 335

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. che, con sentenza in data 15 dicembre 2011, la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato l’opposizione, svolta da P.D., avverso la cartella esattoriale per il pagamento della somma di Euro 18.830,36 per omesso versamento di contributi, negli anni 1992, 1993, 1994 alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, oltre somme aggiuntive;

2. che, per la Corte di merito, la comunicazione alla Cassa di dati reddituali non corrispondenti a vero e di non modesta entità, rispetto a quelli comunicati all’amministrazione finanziaria, costituivano volontà di occultare l’effettivo ammontare dei redditi percepiti e versare una contribuzione inferiore a quella dovuta, con la conseguenza che, trattandosi di omissione contributiva, la prescrizione decorreva dal momento in cui la Cassa era venuta a conoscenza, a seguito di comunicazione dei dati da parte dell’amministrazione finanziaria (in data 24 luglio 2001), dell’ammontare dei redditi effettivamente conseguiti dal professionista;

3. che, nella specie, riteneva la Corte intervenuti validi atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale, costituendo la lettera raccomandata in data 15 dicembre 2002, anche in mancanza dell’avviso di ricevimento, prova certa della spedizione dalla quale conseguiva la presunzione di arrivo al destinatario, in difetto di prova di non averne avuto conoscenza senza colpa;

4. che, avverso tale sentenza, P.D. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, con controricorso; Equitalia Sud s.p.a. è rimasta intimata;

5. che il P.G. ha richiesto l’accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri;

6. che il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2941 c.c., n. 8, e L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 17, omessa e contraddittoria motivazione, per avere la Corte di merito rimarcato, agli effetti del decorso della prescrizione, l’elemento soggettivo e psicologico della condotta del debitore, e assume che la sospensione del decorso della prescrizione non è determinata dalla qualificazione soggettiva della condotta e che la prescrizione inizia a decorrere dal momento di spedizione del modello 5, contenente i dati reddituali, il 30 settembre dell’anno successivo a quello al quale la dichiarazione è riferita, e che da tale momento la Cassa avrebbe potuto esercitare l’attività di controllo mediante gli strumenti approntati dalla L. n. 576 del 1980, art. 17, penultimo comma, strumenti il cui utilizzo non era stato impedito dal debitore (primo motivo); violazione degli artt. 1335 e 2729 c.c., e vizio di motivazione, per la ritenuta validità dell’interruzione del nuovo termine prescrizionale con raccomandata della quale non era agli atti alcun avviso di ricevimento (secondo motivo); omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia e violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte di merito ignorato l’eccezione di tardività dell’iscrizione a ruolo che avrebbe comportato la decadenza dalla riscossione esattoriale;

7. che ritiene il Collegio si debba dichiarare inammissibile il ricorso;

8. che la Corte di merito, muovendo dalla reiterazione della condotta concretatasi nella comunicazione di dati reddituali non corrispondenti a vero (a fronte dei redditi comunicati alla Cassa, pari ad Euro 10.696,34 per l’anno 1992, Euro 18.105,98 per l’anno 1993, Euro 18.019,18 per l’anno 1995, risultavano comunicati all’amministrazione finanziaria Euro 20.658,28 per il 1992, Euro 18.105,95 per il 1993 ed Euro 128.712,94 per il 1995) e dall’entità, non modesta o irrisoria, delle divergenze riscontrate tra comunicazioni alla Cassa e dati denunziati all’amministrazione finanziaria, ha ravvisato nella condotta dell’attuale ricorrente la “chiara volontà di occultare l’effettivo ammontare dei redditi percepiti e di versare, conseguentemente, una contribuzione inferiore a quella dovuta” e, in definitiva, “dichiarazioni deliberatamente orientate alla omissione contributiva” (in tali termini la motivazione della sentenza impugnata);

9. che lo specifico apprezzamento della Corte di merito, ai fini dell’applicazione dell’art. 2941 c.c., n. 8, del carattere doloso della reiterata condotta, dell’attuale ricorrente, nel falsare reiteratamente le dichiarazioni rimesse alla Cassa forense al fine di occultare parte, non modesta o irrisoria, del volume di affari e di evadere il corrispondente obbligo contributivo, non è stato oggetto di specifiche censure per vizio di motivazione, con la conseguenza che la decisività della condotta dolosa non può essere rimessa in discussione in questa sede di legittimità;

10. che la Corte di merito, quanto alla validità degli atti interruttivi della prescrizione, si è, inoltre, conformata ai principi interpretativi consolidati della giurisprudenza di legittimità che ha, in più occasioni, ribadito che: “la lettera raccomandata – anche in mancanza dell’avviso di ricevimento – costituisce prova certa della spedizione attestata dall’ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell’atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c., dello stesso, per cui spetta al destinatario l’onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di acquisire la conoscenza dell’atto” (v., fra le tante, Cass. 19 agosto 2016, n. 17204 e Cass. 22 ottobre 2013, n. 23920);

11. che il secondo motivo va, pertanto, dichiarato inammissibile (cfr. Cass. Sez. U, 21 marzo 2017, n.71559);

12. che anche il terzo motivo non si sottrae alla delibazione di inammissibilità;

13. che l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, si risolve nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado che deve essere fatto valere non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale, ex art. 360 c.p.c., n. 3, o del vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, censure che presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo, ovverosia della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità, in tal caso giudice anche del fatto processuale, di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello;

14. che, in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile;

15. che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in favore della Cassa intimata, seguono la soccombenza e non si provvede alla regolazione delle spese per la parte che non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2018

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