Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33499 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 28/11/2018, dep. 27/12/2018), n.33499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9657/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio

eletto presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE DELO’ S.R.L., rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico

Panizza e Giorgio Allocca, con domicilio eletto presso lo studio del

secondo, in Roma, via Nicotera n. 29;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia depositata il 22 febbraio 2011 n. 59/63/11.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre

2018 dal Cons. Salvatore Leuzzi.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– L’Agenzia Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, di accogliMento dell’appello proposto dal contribuente nei confronti della sentenza del Commissione tributaria provinciale di Cremona, che aveva accolto l’originario ricorso di Immobiliare Delò s.r.l. contro l’avviso di accertamento, mediante il quale venivano appurati, attraverso gli studi di settore, ricavi superiori a quelli dichiarati, quindi recuperati a tassazione maggiori importi a titolo Ires, Irap e Iva, oltre sanzioni e interessi;

– Il ricorso erariale è affidato a un solo motivo;

– Il contribuente ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– Con l’unico motivo del ricorso principale, l’Agenzia delle Entrate denuncia l’omessa o insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, e la contestuale violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e art. 2697 c.c., per essersi, i giudici d’appello, “limitati a riportare in modo estremamente scarno alcune delle eccezioni di diritto sollevate dalla società senza nemmeno considerare sia le motivate deduzioni dell’Ufficio che i documenti acquisiti agli atti del giudizio” e per avere incongruamente escluso che il contribuente fosse stato previamente invitato al contraddittorio, ancorchè per tabulas fosse comprovato il contrario, apoditticamente giungendo a ritenere inapplicabili gli studi di settore, benchè il contribuente non si -fosse neppure presentato in sede di contraddittorio dinanzi all’Ufficio;

– Va preliminarmente disattesa l’eccezione – sollevata dalla contribuente nel controricorso – di inammissibilità, per tardività, del ricorso per cassazione;

– Pacifico in fatto che l’impugnazione de qua è stata notificata il giorno successivo a quello coincidente con il lunedì dell’Angelo della Pasqua del 2012 – nel quale scadeva il termine “lungo” per proporla, giova affermare il principio di diritto secondo cui “La disciplina del computo dei termini di cui all’art. 155 c.p.c., comma 4, che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito, ivi compreso il termine “lungo” fissato dall’ “art. 327 c.p.c.per la proposizione del ricorso per cassazione” (v. con riferimento al termine c.d. breve per la proposizione del ricorso di legittimità Cass. 16 novembre 2016, n. 23375 e con riferimento al termine breve ex art. 434 c.p.c., comma 2, per la proposizione dell’appello nelle controversie soggette al rito del lavoro Cass. 3 agosto 2015, n. 16303);

– Nel caso di specie, non consta, in definitiva, alcuna violazione dell’art. 327 c.p.c., che scandisce in sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, il termine c.d. “lungo” per la proposizione del ricorso in parola, in quanto, benchè il semestre concludesse il proprio decorso alla data del 9 aprile 2012, esso si prorogava ex lege al giorno immediatamente successivo, nel quale la procedura notificatoria veniva tempestivamente avviata, tanto da perfezionarsi ex latere del notificante;

– Ciò premesso il motivo agenziale è fondato e va accolto;

– Emerge dagli atti di causa che il contribuente, seppure invitato, aveva omesso di partecipare al contraddittorio preventivo con l’Ufficio;

– Benchè nel ricorso originario avverso l’avviso di accertamento, il contribuente si dolesse di non averlo ricevuto, è documentato in atti come l’invito finalizzato al contraddittorio preventivo fosse stato effettivamente indirizzato al contribuente: consta, infatti, attestazione da parte dell’Amministrazione postale circa l’avvenuto rilascio, in data 17 agosto 2007, di avviso di deposito della relativa raccomandata presso l’Ufficio postale e della compiuta giacenza del plico diretto al contribuente;

– Giova soggiungere che nell’avviso di accertamento viene richiamato l’invito contraddittorio preventivo n. (OMISSIS), il cui procedimento notificatorio si completava in data 27 agosto 2007;

– Nel medesimo avviso di accertamento è menzionata la convocazione della società per la data del 19 settembre 2007, ai fini dell’instaurazione del contraddittorio;

– Orbene, secondo l’orientamento consolidato e rettilineo della Suprema Corte “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività- ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale fase, infatti, quest’ultimo ha la facoltà di contestare l’applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l’ufficio – ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte – ad integrare la motivazione dell’atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento. Tuttavia, ogni qualvolta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l’ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri (Cass. n 10047 del 2016; Cass. n. 17546 del 2014; Cass. n. 11633 del 2013).

– Nel caso di specie, la Commissione regionale, pur dichiaratamente muovendo, dai principi espressi da questa Corte segnatamente da Cass. n. 26635 del 2009, all’uopo richiamata – dei dichiarati principi e dell’evocato, fondamentale “arret”, oblitera un’essenziale “porzione”, trascurando, infatti, di rilevare come quell’orientamento e la pronuncia che lo ha inaugurato statuiscano – come appena sopra riportato – che “ogni qualvolta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l’ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata di ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri”;

– In buona sostanza, la decisione d’appello impatta proprio con il principio espresso dalla pronuncia che mutua a proprio conforto e con l’orientamento sedimentato che su di esso pedissequamente si incentra, nella misura in cui, nell’assumere che “gli studi di settore, di per sè soli, non sono sufficienti, senza altri indizi, a determinare i ricavi e per conseguenza, i redditi dei contribuenti”, tralascia di considerare – ed anzi inspiegabilmente esclude – che il contribuente, pur reso ritualmente destinatario di invito a contraddire previamente con l’Ufficio, non vi dava riscontro:

– In tal senso, la Commissione tributaria regionale omette di illustrare (così incorrendo nel denunciato vizio di motivazione) il percorso logico posto a fondamento dell’espresso convincimento della inadeguatezza della motivazione dell’atto impositivo, che della mancata partecipazione del contribuente al contradditorio preventivo con l’Amministrazione recava – come si è detto – inequivoca menzione;

– Il ricorso va, in definitiva, accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Commissione tributala regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Commissione Tibutaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 28 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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